ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12065

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 692 del 11/05/2022
Firmatari
Primo firmatario: POTENTI MANFREDI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 10/05/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/05/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12065
presentato da
POTENTI Manfredi
testo di
Mercoledì 11 maggio 2022, seduta n. 692

   POTENTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con l'ordinanza n. 9727/2022, del 1o febbraio 2022, la Suprema Corte di cassazione sesta sezione civile, decideva per la revoca del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a seguito della mancata comunicazione della variazione di reddito del beneficiario;

   tale interpretazione è stata confermata a prescindere della circostanza che la variazione stessa non determini il superamento del limite reddituale;

   l'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 sulle spese di giustizia individua i contenuti dell'istanza per l'ammissione al patrocinio ed al comma 1 lettera d) conferma quello per cui «l'impegno a, comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione»;

   l'adempimento confermato per interpretazione giurisprudenziale potrebbe generare particolari difficoltà ed inutili incombenze a carico dei difensori, in specie nella materia penale –:

   se intenda adottare iniziative normative per evitare che anche la minima variazione di reddito, peraltro non influente ai fini del superamento della soglia di reddito prevista per legge, possa determinare l'originarsi dell'obbligo di comunicazione.
(4-12065)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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