ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11911

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 681 del 22/04/2022
Firmatari
Primo firmatario: FERRI COSIMO MARIA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 22/04/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VITIELLO CATELLO ITALIA VIVA 22/04/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 22/04/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11911
presentato da
FERRI Cosimo Maria
testo di
Venerdì 22 aprile 2022, seduta n. 681

   FERRI e VITIELLO. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127 di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1997, n. 465, dispone, all'articolo 13, che sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore rilasciata al termine del corso-concorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni;

   l'articolo 13 sopracitato prevede, inoltre, che al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di immissione nell'albo;

   il ruolo e le funzioni dei segretari comunali sono disciplinate dall'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosiddetto Testo unico degli enti locali, la cui materia attiene alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

   l'articolo 3 dello Statuto della regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) riconosce la potestà legislativa regionale, tra l'altro, in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della regione e stato giuridico ed economico del personale ma in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica;

   il consiglio regionale della Sardegna, nella seduta n. 208 del 30 marzo 2022, ha approvato un emendamento al disegno di legge regionale n. 314/A (divenuto poi legge regionale 11 aprile 2022, n. 9) per consentire l'iscrizione all'albo dei segretari comunali agli istruttori direttivi e ai funzionari dei comuni e delle provincie della Sardegna, pur non avendo questi preso parte al corso-concorso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1997, n. 465, necessario ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del Testo unico degli enti locali;

   quanto ai limiti della competenza regionale e statale, la Corte costituzionale ha, a più riprese tra cui con la sentenza n. 167 del 2021, ribadito il principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica in base al quale l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale;

   occorre, inoltre, sottolineare che il giudice delle leggi ha sempre considerato il pubblico concorso quale sistema con cui garantire a priori il rispetto del principio dell'imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione, al fine di soddisfare una serie di valori esplicitamente previsti dalla Costituzione, i quali tutti sono orientati a garantire l'effettività della funzionalizzazione dell'azione della pubblica amministrazione al pubblico interesse, in una prospettiva di eguaglianza formale e sostanziale;

   la giurisprudenza costituzionale formatasi in materia di obbligo del pubblico concorso e dell'ammissibilità delle relative deroghe ed eccezioni ha importanti ripercussioni anche in materia di sviluppo di carriera attuata con il sistema delle «progressioni verticali» che sono, nella sostanza, dei veri e propri concorsi interni totalmente riservati al personale della pubblica amministrazione attualmente in servizio e, come tali, incontrano i medesimi limiti propri dei concorsi e dei concorsi interni –:

   se il Governo sia a conoscenza della questione esposta in premessa e se intenda promuovere la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, relativamente alle richiamate disposizioni della legge della regione Sardegna n. 9 del 2022, al fine di tutelare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione e di salvaguardare le competenze dello Stato nonché il rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento.
(4-11911)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

carriera professionale

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Repubblica