ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11800

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 675 del 11/04/2022
Firmatari
Primo firmatario: AMITRANO ALESSANDRO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/04/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEL SESTO MARGHERITA MOVIMENTO 5 STELLE 07/04/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 11/04/2022
Stato iter:
30/06/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 30/06/2022
BRUNETTA RENATO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 30/06/2022

CONCLUSO IL 30/06/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11800
presentato da
AMITRANO Alessandro
testo di
Lunedì 11 aprile 2022, seduta n. 675

   AMITRANO e DEL SESTO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto nell'ordinamento italiano il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo di paternità, alternativi al congedo di maternità, fruibili dal padre lavoratore dipendente, anche adottivo ed affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio;

   tali strumenti si sono da subito configurati come preziosi ausili per i padri lavoratori, per incoraggiare la genitorialità e l'eguale distribuzione dei carichi di famiglia tra i genitori, oltre che misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro già diffuse nell'ambito di altri Paesi europei;

   il congedo obbligatorio di cui sopra è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o e successivamente, ciò in quanto esso è stato configurato come un diritto autonomo, spettante al genitore indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità ed è riconosciuto altresì anche nel caso in cui il genitore fruisca del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; dal 2016 il legislatore italiano ha prorogato questa misura, originariamente a carattere sperimentale, nelle leggi di bilancio, aumentando altresì progressivamente il numero di giorni del congedo di paternità dai due originari ai dieci attuali; la legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha stabilizzato la suddetta misura per cui i padri lavoratori dipendenti possono fruire di dieci giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, in caso di nascita, adozione, affidamento o collocamento temporaneo di minori, ma anche in caso di morte perinatale del figlio;

   i benefici in questione spettano ai padri lavoratori dipendenti e non sono mai stati estesi ai dipendenti pubblici; con il parere n. 8629 del 20 dicembre 2013 il Dipartimento della funzione pubblica ha ribadito questo orientamento, poiché tale estensione è subordinata all'adozione di un apposito provvedimento normativo su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione; gli istituti citati sono stati oggetto di un recentissimo riordino del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE –:

   se i Ministri interrogati intendano adottare, ciascuno per quanto di competenza, iniziative volte a superare la situazione di attuale disparità tra i lavoratori del settore pubblico e quelli del settore privato in merito alla possibilità di fruire ugualmente degli istituti di cui in premessa.
(4-11800)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 giugno 2022
nell'allegato B della seduta n. 717
4-11800
presentata da
AMITRANO Alessandro

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, dopo aver illustrato la disciplina in materia di congedo di paternità, chiede di sapere quali iniziative di competenza si intenda porre in essere per scongiurare disparità tra lavoratori dei settore privato e del settore pubblico e l'esclusione dei lavoratori del pubblico impiego dalla possibilità di fruire di tale istituto.
  L'interrogante mette in evidenza una questione di estremo interesse per l'amministrazione e per il sostegno alla genitorialità. Già in uno dei primi atti del mio mandato – l'atto di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle funzioni centrali – si è affrontato il tema del
welfare contrattuale, prevedendo che la contrattazione nazionale possa contemplare interventi in grado di soddisfare le diverse esigenze del personale, tenendo conto delle sue caratteristiche dal punto di vista demografico e familiare. In tale contesto il sostegno alla genitorialità, insieme alle prestazioni sanitarie, all'istruzione e alla mobilità sostenibile, costituisce un'area di intervento tra le più importanti.
  Sul tema, come richiamato dall'interrogante, si segnala l'impulso comunitario con la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.
  La legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020) ha delegato il governo a recepire, tra le altre, la citata direttiva e lo scorso 31 marzo è stato approvato dal Consiglio dei ministri in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione. Il termine di recepimento della direttiva è fissato per il 2 agosto 2022.
  Lo schema del decreto legislativo (atto Governo 378) è stato trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti.
  Il provvedimento è volto essenzialmente a migliorare la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo che familiare. Si arriverà dunque a una disciplina uniforme senza la necessità di ulteriori interventi attuativi.
  Venendo ai contenuto dello schema di decreto, il provvedimento modifica il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) introducendo, accanto al congedo di paternità disciplinato dall'articolo 28 del citato T.U. – che spetta soltanto nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono dei bambino da parte della madre, una nuova tipologia di congedo di paternità, come diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore. Il congedo di paternità preesistente è stato qualificato invece come «alternativo».
  Si tratta di un congedo obbligatorio della durata di dieci giorni lavorativi, la cui indennità è pari al 100 per cento della retribuzione, fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai cinque successivi ad esso, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. In caso di parti plurimi, si è scelto di aumentare la durata del congedo in misura fissa, per complessivi venti giorni.
  Il padre, anche adottivo o affidatario, può fruire del congedo anche durante i periodi di congedo obbligatorio di maternità della madre lavoratrice.
  Come ricordato dall'interrogante, nel corso degli anni, il congedo di paternità è stato prorogato da diverse leggi annuali di bilancio che ne hanno, inoltre, ampliato progressivamente la durata. Da ultimo, l'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) ha reso strutturale la misura, confermandone la durata a dieci giorni lavorativi, in anticipo sulla data di recepimento della direttiva 1158 (2 agosto 2022).
  Si prevede poi l'introduzione nel Testo unico n. 151 del 2001 di sanzioni applicabili in caso di mancata concessione del congedo di paternità autonomo od alternativo da parte del datore di lavoro, in analogia con la sanzione prevista per l'inosservanza delle disposizioni sul congedo di maternità (articolo 18), ma in misura ridotta rispetto a quest'ultimo, in quanto il congedo del padre non è connesso alle peculiari esigenze di tutela della salute e dell'integrità fisica della madre lavoratrice.
  Riguardo, poi, al congedo parentale, lo schema di decreto legislativo aumenta da dieci a undici mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo, nell'ottica di un'azione positiva che viene incontro ai nuclei familiari monoparentali.
  La modifica dell'articolo 34, comma 5, del Testo unico punta poi a parificare, sul versante previdenziale, i periodi di congedo parentale all'attività lavorativa. È infatti in previsione l'abrogazione della disposizione che esclude la maturazione delle ferie e dei premi relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia durante la fruizione del congedo, la cui iniquità è stata spesso rilevata, nel corso degli anni, da parte degli utenti, fortemente penalizzati anche nel caso di utilizzo su base oraria del congedo.
  In conclusione, nel sottolineare l'attenzione del Governo a una questione molto sentita tra i dipendenti pubblici, confermo che nei prossimi mesi si arriverà a una piena armonizzazione della disciplina sui congedi parentali in ambito pubblico e ambito privato.

Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

adozione di minore

applicazione del diritto comunitario

carico di famiglia