ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11787

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 674 del 08/04/2022
Firmatari
Primo firmatario: BITONCI MASSIMO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 08/04/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 08/04/2022
Stato iter:
20/07/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/07/2022
SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/07/2022

CONCLUSO IL 20/07/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11787
presentato da
BITONCI Massimo
testo di
Venerdì 8 aprile 2022, seduta n. 674

   BITONCI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   è notizia di questi giorni che il comune di Cittadella (PD) abbia dovuto assumersi le spese di mantenimento e assistenza sociale – che assommerebbero a circa ottantamila euro – di una minore rom, divenuta mamma a 13 anni, sposa ad un sinti al tempo 33 enne;

   la vicenda ebbe all'epoca vasta risonanza anche a livello nazionale; il tribunale di Padova condannò l'uomo per violenza sessuale su minore e l'uomo patteggiò cinque anni di reclusione;

   l'importo di 80 mila euro costituisce una somma ingente, tale da rappresentare per le norme amministrative un debito fuori bilancio perché non preventivato;

   sul sostegno economico alla giovane donna, nessuna contrarietà da parte di alcuno; a sconcertare l'amministrazione di Cittadella è il motivo per cui la spesa assistenziale debba ricadere su essa;

   a norma di legge, infatti, l'onere è competenza del comune di residenza della giovane; tuttavia, né la minore, né il gruppo rom di appartenenza sono residenti a Cittadella; al momento in cui il fatto è stato reso noto, la carovana della famiglia si trovava in un comune vicentino, per cui si presume che l'addebito al comune di Cittadella sia stato erroneamente stabilito per il fatto che la vicenda è emersa quando la giovane era ricoverata presso l'ospedale della città murata;

   la quantificazione del debito, peraltro, è datata ad aprile del 2021 e manca ancora da aggiungere l'importo fino ad oggi ed il timore per l'amministrazione comunale è di dover mantenere la minore fino al compimento del 18o anno di età, per una spesa di circa 500.000 euro –:

   di quali elementi disponga il Governo in ordine alla questione rappresentata in premessa e se non ritenga opportuno adottare iniziative normative per stabilire che siano stanziate apposite risorse di ristoro per i comuni che, come Cittadella, possono ritrovarsi loro malgrado a fronteggiare esosi quanto inattesi addebiti come quelli derivanti dalla vicenda suesposta.
(4-11787)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 luglio 2022
nell'allegato B della seduta n. 728
4-11787
presentata da
BITONCI Massimo

  Risposta. — Con riferimento a quanto evidenziato nell'interrogazione in esame si rappresenta che l'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» attribuisce ai comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e l'esercizio delle attività relative all'erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche. In particolare, il comma 4 del precitato articolo 6 prevede che, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziale, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.
  Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, è finanziato con le risorse afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali (Fnps) nonché con quelle regionali e comunali ai sensi dell'articolo 4 della citata legge.
  Al riguardo si fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce annualmente il Fnps alle regioni, che a propria volta lo destinano ai sottostanti Ambiti territoriali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e programmano gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate in coerenza con il piano sociale nazionale.
  In proposito si segnala altresì che la rete della protezione e dell'inclusione sociale, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, lo scorso 28 luglio, ha discusso e approvato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, che contiene al suo interno il Piano sociale nazionale 2021-2023 e il Piano per la lotta alla povertà 2021-2023. In detto piano è stata confermata la previsione già concordata in sede di riparto del Fnps per l'anno 2020, di destinare il 50 per cento delle risorse regionali agli interventi per le persone di minore età.
  Quanto alla vicenda di cui all'atto di sindacato ispettivo, si rappresenta che il 10 luglio 2019 una minore, all'epoca dei fatti senza fissa dimora, si è presentata presso il reparto di pronto soccorso del nosocomio di Cittadella, dove veniva accertato il suo stato di gravidanza.
  Da quanto emerso dalle relazioni agli atti, la minore conviveva con il compagno, presunto padre del bambino, in un camper, spostandosi nell'area golenale del fiume Brenta, tra le provincie di Vicenza e Padova.
  Risulta, inoltre, che l'ultima residenza conosciuta della minore è nel comune di Malo (VI), dal quale tuttavia la stessa è stata cancellata dall'anagrafe per irreperibilità.
  Il 30 settembre 2019 la minore è stata riaccompagnata in ospedale da militari della Stazione dei carabinieri di Cittadella, in presenza della madre.
  Da questo momento, previa segnalazione del caso all'autorità giudiziaria competente, prendeva avvio la procedura di tutela nei confronti della minore stessa. Di conseguenti, il 4 ottobre 2019, per iniziativa dell'U.O.C. infanzia e adolescenza dell'Ulss 6 Euganea – distretto Alta Padovana, la minore veniva collocata in una comunità protetta mamma-bambino di Vittorio Veneto (TV). Successivamente, l'8 novembre 2019, il tribunale per i minori di Venezia ha emesso un primo decreto temporaneo e urgente con il quale ha affidato la minore al servizio sociale del comune di Malo, nel quale la stessa aveva avuto formale residenza fino al 2012, al fine di garantire le cure necessarie al nascituro.
  Dopo il parto, tuttavia, il tribunale per i minori di Venezia, con ulteriore decreto depositato il 18 novembre in via provvisoria ed urgente, ha affidato la minore al servizio sociale del Comune di Cittadella, collocandola presso una comunità educativa per minori, poi individuata nella Comunità «Il Melograno» di Ferrara.
  Il 16 dicembre 2019 il comune di Cittadella, sollecitato per il pagamento della retta dovuta per l'inserimento della minore, ha rappresentato alla società di gestione della comunità e agli uffici dell'Ulss 6 «Euganea» di non ritenere sussistente alcun obbligo a proprio carico dal momento che la minore non risultava mai essere stata residente nel territorio dell'ente locale.
  La società gestore della comunità ha, pertanto, adito il tribunale di Padova che, con ordinanza del 24 novembre 2021, ha condannato il comune di Cittadella al pagamento della somma relativa alla retta per il ricovero della minore dal momento dell'ingresso, fino alla mensilità di aprile 2021.
  In particolare, il giudice, nelle motivazioni della decisione, ha statuito che «La normativa di riferimento deve essere individuata nella legge n. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e, nello specifico, nell'art. 6 ultimo comma, secondo il quale “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”, rilevando anche che nel caso di specie non è possibile far riferimento al criterio della dimora abituale, o richiamare il requisito della iscrizione ai registri anagrafici o scolastici, essendo al contrario necessario verificare se ci sia un collegamento materiale della persona con il territorio del comune di Cittadella e, quindi, una effettiva presenza della minore, o meglio del suo nucleo famigliare, nel territorio stesso prima del ricovero presso la comunità».
  Il 6 dicembre 2021 il comune di Cittadella ha deciso di ricorrere alla Corte di appello di Venezia contro la succitata ordinanza del Tribunale di Padova e, nelle more del giudizio di appello, il consiglio comunale per poter far fronte al pagamento delle somme richieste, con deliberazione n. 14 del 6 aprile 2022, ha approvato il riconoscimento del debito fuori bilancio, in esecuzione della citata ordinanza del tribunale di Padova.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

disavanzo di bilancio

donna

debito