ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11738

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 670 del 01/04/2022
Firmatari
Primo firmatario: TONDO RENZO
Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC
Data firma: 01/04/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 01/04/2022
Stato iter:
20/07/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/07/2022
MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/07/2022

CONCLUSO IL 20/07/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11738
presentato da
TONDO Renzo
testo di
Venerdì 1 aprile 2022, seduta n. 670

   TONDO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nel 2021, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti hanno riconosciuto agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, che sono stati o saranno in futuro collocati in quiescenza con pensione calcolata mediante il cosiddetto sistema «misto», comprendente quindi una quota contributiva ed una quota retributiva, il diritto all'applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento su quest'ultima quota;

   l'interpretazione letterale della normativa vigente non consentiva ai giudici contabili di estendere lo stesso diritto agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, sebbene a questi ultimi sia attribuita un'identica retribuzione immediata durante il servizio perché inquadrati, come i colleghi militari, all'interno dell'unico comparto sicurezza e difesa per cui, a parità di condizioni, anche la pensione – che ha natura di retribuzione differita – in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento deve essere identica;

   le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile invocavano a gran voce la perequazione dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai colleghi militari mediante l'emanazione di un provvedimento normativo che prevedesse, anche per gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alla Polizia penitenziaria, l'applicazione del medesimo coefficiente del 2,44 per cento sulla quota retributiva della pensione calcolata con il sistema misto, con la medesima decorrenza retroattiva di cinque anni prevista per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia militari;

   nella legge di bilancio – legge 234 del 2021 – è stata inserita, all'articolo 1, comma 101, una previsione che, stando ai calcoli riportati nelle relazioni allegate al disegno di legge ed alle parole rassicuranti pronunziate sia dai vertici del Dipartimento della pubblica sicurezza che dal Ministro dell'interno in sede di incontro con le organizzazioni sindacali, avrebbe riconosciuto parità di trattamento pensionistico e parità di decorrenze tra tutti i corpi armati dello Stato, indipendentemente dallo status militare o civile rivestito;

   la Corte dei conti prima, e successivamente l'Inps, hanno affermato che il testo della legge non consente di attribuire ai poliziotti la stessa decorrenza retroattiva di cinque anni riconosciuta ai colleghi militari, e ciò nonostante il fatto che gli stanziamenti attestati dovrebbero essere sufficienti, viste le richiamate parole dei citati vertici dipartimentali e nel corso dei vari incontri con i rappresentanti sindacali;

   la perequazione quindi è stata finora solo parziale e, al fine di realizzarla, non sarebbero necessari nuovi stanziamenti ma solo una modifica al testo della legge –:

   quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare, con gli uffici di competenza, per eliminare completamente la sperequazione descritta in premessa, contraria ai principi costituzionali, e in generale all'ordinamento, al fine di tutelare i diritti delle famiglie del personale delle forze armate e delle forze di polizia.
(4-11738)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 luglio 2022
nell'allegato B della seduta n. 728
4-11738
presentata da
TONDO Renzo

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante lamenta una disparità di trattamento tra le Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato e polizia Penitenziaria), e quelle ad ordinamento militare, in relazione all'applicazione dell'articolo 1 comma 101 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e alla mancata liquidazione nei confronti del personale dette Forze di polizia ad ordinamento civile degli arretrati degli ultimi cinque anni di trattamento pensionistico.
  Al riguardo, si rappresenta che il citato articolo 1 comma 101 così dispone: «Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile».
  Inoltre il successivo comma 102 prevede che «Per l'attuazione del comma 101, è valutata la spesa i 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031».
  La norma è volta ad assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione all'interno del comparto sicurezza e difesa, attesa la «specificità» prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, con riferimento alle modalità di determinazione della quota retributiva del trattamento pensionistico, del personale che al 31 dicembre 1995 aveva maturato una anzianità contributiva utile inferiore a 18 anni, pertanto destinatario del cosiddetto «sistema misto».
  Infatti, prima dell'entrata in vigore della norma sopracitata, al personale della polizia di Stato inquadrato nel sistema misto si applicava l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che considerava, ai fini del calcolo della quota retributiva e per ogni anno di servizio, una percentuale del 2,33 per cento fino ad arrivare al 35 per cento di aliquota pensionistica al 15° anno mentre, a decorrere dal 15° anno, operava una percentuale dell'1,8 per cento.
  Invece, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e, più in generale il personale militare, si è visto riconoscere il beneficio dell'aliquota pensionistica del 2,44 per cento, a seguito di estensione in via amministrativa di sentenze della Corte dei conti sezioni riunite (n. 1/2021 e n. 12/2021).
  Pertanto, l'INPS, con due distinte circolari applicative (n. 107 del 14 luglio 2021 e n. 199 del 29 dicembre 2021) ha previsto la rideterminazione delle pensioni con riconoscimento degli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione.
  Per quanto riguarda le Forze di polizia ad ordinamento civile, il riconoscimento dell'applicazione del più favorevole criterio di calcolo della pensione con l'applicazione della percentuale di pensionabilità del 2,44 per cento è intervenuto con il citato articolo 1, comma 101, della legge 234 del 2021 e l'INPS, con la circolare n. 44 del 23 marzo 2022 ne ha previsto l'estensione a tutto il personale cessato dal 1996 con decorrenza degli importi dal 1o gennaio 2022.
  Il contenuto della citata circolare n. 44 del 2022 dell'INPS è in linea con la recente sentenza della Corte dei conti, sezione I giurisdizionale centrale di Appello n. 45 del 2022, che testualmente afferma: «Una corretta esegesi normativa, invero, fondata su criteri di natura teleologica e sistematica, impone di assumere una posizione "mediana" sul punto, rappresentata dall'estensione del miglior trattamento previdenziale anche al personale
de quibus andato in pensione entro l'anno appena trascorso, ma con il riconoscimento della decorrenza economica solo a far data dal 1o gennaio 2022». .........Può senz'altro convenirsi sulla irretroattività della disposizione in questione, dovendosi escludere che essa abbia valore di norma di interpretazione autentica, non ravvisandosene gli indici nel suo testo, né nelle sue finalità, ciò che, per inciso, indirettamente conferma la correttezza dell'indirizzo ermeneutico finora espresso unanimemente dalle Sezioni d'appello sulla questione.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nicola Molteni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retribuzione del lavoro

pensionato

esercito