ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11729

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 670 del 01/04/2022
Firmatari
Primo firmatario: ZANELLA FEDERICA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 31/03/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31/03/2022
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 06/04/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11729
presentato da
ZANELLA Federica
testo di
Venerdì 1 aprile 2022, seduta n. 670

   ZANELLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. — Per sapere – premesso che:

   la Presidente della Commissione europea e il Presidente degli Stati Uniti hanno annunciato un accordo preliminare sullo scambio di dati tra Europa e gli Stati Uniti;

   come noto la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito la nullità dei precedenti accordi, noti come Safe Harbor e Privacy Shield, in quanto le leggi in vigore negli Stati Uniti non garantiscono la privacy agli utenti europei (le agenzie di intelligence possono accedere ai dati stranieri per qualsiasi motivo e senza autorizzazione della magistratura);

   la Presidente della Commissione europea ha dichiarato che il nuovo accordo consentirà il trasferimento dei dati tra Europa e Stati Uniti, garantendo sicurezza e privacy: non sono stati tuttavia forniti i dettagli;

   il nuovo Trans-Atlantic Data Privacy Framework è stato presentato come un impegno senza precedenti da parte degli Stati Uniti «per attuare riforme che rafforzeranno la privacy e le protezioni delle libertà civili applicabili alle attività di intelligence dei segnali degli Stati Uniti»;

   come dianzi esposto, con la sentenza Schrems II la Corte di giustizia dell'Unione europea aveva vietato totalmente – in relazione all'articolo 50 USC il trattamento/trasferimento dei dati personali dalla Unione europea verso tutti i «fornitori di servizi di comunicazione elettronica» con sede negli Stati Uniti e qualsiasi flusso di dati negli Stati Uniti verso tali soggetti in quanto non protetto da norme di divieto di intercettazioni da parte della National Security Agency – Nsa;

   secondo quanto appreso dalla stampa, nell'accordo sarebbero previsti stringenti obblighi per le aziende che trattano i dati trasferiti dall'Unione europea, ma tali aziende potranno autocertificare la propria adesione ai Principi di protezione dei dati attraverso il Dipartimento del commercio;

   la Corte di giustizia e le raccomandazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati personali 1/2020 e 2/2020 hanno, invece, chiaramente imposto quale precondizione di liceità dei trasferimenti valutazioni documentabili circa le condizioni sostanziali di effettiva tutela dei dati trasferiti nell'ordinamento giuridico del Paese di destinazione dei dati;

   a parere degli interroganti sembra che ancora non si siano trovate soluzioni giuridiche effettive e soluzioni pienamente funzionanti ai problemi sollevati dalla Corte di giustizia –:

   quale sia la posizione assunta dal Governo in seno al Consiglio dell'Unione europea nonché quali siano le misure specifiche supplementari per legittimare il trasferimento dei dati all'estero nel rispetto degli articoli 44 e seguenti del regolamento generale dell'Unione europea sulla protezione dei dati (Gdpr) e della sentenza Schrems II della Corte di giustizia dell'Unione europea.
(4-11729)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

presidente della Commissione

societa' di servizi

prestazione di servizi