ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11716

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 669 del 31/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: TUZI MANUEL
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/03/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 31/03/2022
Stato iter:
20/07/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/07/2022
MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/07/2022

CONCLUSO IL 20/07/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11716
presentato da
TUZI Manuel
testo di
Giovedì 31 marzo 2022, seduta n. 669

   TUZI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con la sentenza del 4 gennaio 2021 n. 1 e sentenza n. 12 del 2021 delle sezioni giurisdizionali riunite della Corte dei conti è stato riconosciuto agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare il diritto all'applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo da applicare per il ricalcolo delle pensioni;

   con circolare n. 107 del 14 luglio 2021 e con circolare n. 199 del 29 dicembre 2021 dell'Inps, in applicazione delle sentenze soprarichiamate, vengono riconosciute ai soli militari le differenze sui ratei arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale;

   con la legge di bilancio 2022 all'articolo 1, comma 101, è stato esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, in relazione all'articolo 19 della legge del 4 novembre 2010 n. 183, l'applicazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, in attuazione dell'interpretazione delle sezioni riunite della Corte dei conti con le sentenze 1/2021 e 12/2021, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con sistema misto con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile;

   con circolare n. 44 del 23 marzo 2022 dell'Inps si indica che il riconoscimento dell'aliquota di rendimento annua al 2,44 per cento, per le forze di polizia ad ordinamento civile, trova applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché nei confronti di coloro già titolari di pensione alla predetta data, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022, non riconoscendo il diritto alla corresponsione degli arretrati degli ultimi cinque anni invece previsto per le Forze di polizia ad ordinamento militare;

   all'articolo 1, comma 102, della legge di bilancio 2022 è disciplinata la copertura di tutti gli oneri derivanti dall'estensione per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile dell'applicazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 e non servirebbe un ulteriore stanziamento per equiparare il trattamento pensionistico compresa la retroattività degli ultimi cinque anni;

   nel nostro ordinamento vige il principio di equità di trattamento economico a parità di funzioni e l'esclusione del diritto alla corresponsione degli arretrati potrebbe comportare una differenziazione e una conseguente disparità di trattamento tra le forze di polizia ad ordinamento militare e quelle ad ordinamento civile –:

   se si fosse a conoscenza di questa situazione;

   in caso affermativo, quali iniziative si intendano porre in essere per evitare la differenziazione tra i comparti delle forze di polizia e assicurare il diritto alla corresponsione degli arretrati anche per la polizia penitenziaria e la polizia di Stato.
(4-11716)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 luglio 2022
nell'allegato B della seduta n. 728
4-11716
presentata da
TUZI Manuel

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante lamenta una disparità di trattamento tra le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria), e quelle ad ordinamento militare, in relazione all'applicazione dell'articolo 1 comma 101 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e alla mancata liquidazione nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile degli arretrati degli ultimi cinque anni di trattamento pensionistico.
  Al riguardo, si rappresenta che il citato articolo 1 comma 101 così dispone: «Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile».
  Inoltre il successivo comma 102 prevede che «Per l'attuazione del comma 101, è valutata la spesa i 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031».
  La norma è volta ad assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione all'interno del comparto sicurezza e difesa, attesa la «specificità» prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, con riferimento alle modalità di determinazione della quota retributiva del trattamento pensionistico del personale che, al 31 dicembre 1995, aveva maturato una anzianità contributiva utile inferiore a 18 anni, e che pertanto rientra nel cosiddetto sistema misto.
  Infatti, prima dell'entrata in vigore della norma sopracitata, al personale della Polizia di Stato destinatario del sistema misto si applicava, ai fini del calcolo della quota retributiva, l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, Ciò faceva si che, per ogni anno di servizio, si computasse la percentuale del 2,33 per cento fino ad arrivare al 35 per cento di aliquota pensionistica al 15° anno e poi, dal 15° anno, operava una percentuale dell'1,8 per cento.
  Invece, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e, più in generale il personale militare, si è visto riconoscere il beneficio dell'aliquota pensionistica del 2,44 per cento, a seguito di estensione in via amministrativa di sentenze della Corte del conti Sezioni Riunite (n. 1/2021 e n. 12/2021).
  Pertanto, l'INPS, con due distinte circolari applicative (n. 107 del 14 luglio 2021 e n. 199 del 29 dicembre 2021) ha previsto la rideterminazione delle pensioni con riconoscimento degli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione.
  Per quanto riguarda le Forze di polizia ad ordinamento civile, il riconoscimento dell'applicazione del più favorevole criterio di calcolo della pensione con l'applicazione della percentuale di pensionabilità del 2,44 per cento è intervenuto con il citato articolo 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021 e l'INPS, con la circolare n. 44 del 23 marzo 2022, ne ha previsto l'estensione a tutto il personale cessato dal 1996 con decorrenza degli importi dal 1° gennaio 2022.
  Il contenuto della citata Circolare n. 44/2022 dell'INPS è in linea con la recente sentenza della Corte dei conti, sezione I Giurisdizionale Centrale di Appello n. 45/2022, che testualmente afferma: «Una carretta esegesi normativa, invero, fondata su criteri di natura teleologica e sistematica, impone di assumere una posizione “mediana” sul punto, rappresentata dall'estensione del miglior trattamento previdenziale anche al personale
de quibus andato in pensione entro l'anno appena trascorso, ma con il riconoscimento della decorrenza economica solo a far data dal 1.1.2022». ...Può senz'altro convenirsi sulla irretroattività della disposizione in questione, dovendosi escludere che essa abbia valore di norma di interpretazione autentica, non ravvisandosene gli indici nel suo testo, né nelle sue finalità, ciò che, per inciso, indirettamente conferma la correttezza dell'indirizzo ermeneutico finora espresso unanimemente dalle Sezioni d'appello sulla questione.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nicola Molteni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato