ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11698

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 667 del 29/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: ZANETTIN PIERANTONIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 29/03/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 29/03/2022
Stato iter:
05/04/2022
Fasi iter:

RITIRATO IL 05/04/2022

CONCLUSO IL 05/04/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11698
presentato da
ZANETTIN Pierantonio
testo di
Martedì 29 marzo 2022, seduta n. 667

   ZANETTIN. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   le notizie di cronaca riportano, sempre più spesso, casi che riguardano sequestri di animali, a causa di maltrattamenti o a seguito di detenzione in pessime condizioni in assenza di cure necessarie per la sopravvivenza ed anche per il loro benessere affettivo;

   alla luce del crescente fenomeno, il legislatore, con la legge 20 luglio 2004, n. 189, ha inserito, nel codice penale, il titolo IX-bis che contempla reati ben precisi (uccisione di animali; maltrattamento di animali, impiego di animali in spettacoli o manifestazioni vietate, impiego di animali in combattimenti) e ha stabilito che, in caso di condanna per taluni delitti, deve sempre essere disposta la confisca dell'animale;

   la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, risultando reato, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 240, comma 2 c.p., ai sensi del quale deve essere sempre ordinata la confisca degli animali la cui detenzione costituisce reato, salvo che essi non appartengano a persone estranee;

   il codice di procedura penale prevede che il sequestro di animali si differenzi, a seconda delle finalità, in sequestro preventivo (articolo 321 c.p.p.) per salvaguardarne le condizioni di salute e il benessere e sequestro probatorio (ex articolo 354 c.p.p.) nel caso si debba procedere ad accertamenti sanitari per acquisire elementi di prova;

   gli animali, oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati in conformità al decreto del Ministro della salute 2 novembre 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'interno;

   sul punto, l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 precisa, al comma 1, che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione e, al comma 3, che sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene;

   molto spesso, a seguito dell'affidamento dell'animale sequestrato alle associazioni, come nel caso degli equidi, risultano necessarie ulteriori spese, non qualificabili come spese di custodia e mantenimento in senso stretto (utilizzo di stalle e/o scuderie e al mantenimento degli animali) ma ascrivibili come spese specifiche ulteriori (spese per cure veterinarie, spese per tecnici ed esperti di scienze della produzione animale);

   risulta, dunque, necessario per le associazioni e gli enti riconosciuti la necessità di ottenere, ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 il rimborso, oltre che dell'indennità di custodia, volta a ristorare le spese di custodia e di mantenimento ordinario, anche delle spese specifiche, afferenti alla cura degli animali;

   a tal proposito, si ravvisa come taluni uffici giudiziari hanno provveduto alla liquidazione di costi vivi di custodia degli animali (come ricoveri e cure veterinarie sostenuti per la cura degli animali sequestrati dall'autorità giudiziaria) come nel caso dell'ufficio giudiziario di Bologna che, per la liquidazione delle spese ha adottato il criterio equitativo, tenendo conto dei costi sostenuti nei casi di ricoveri, per l'acquisto di farmaci e per l'assistenza veterinaria, e dell'ufficio giudiziario di Catanzaro che, nel sequestro probatorio di otto cavalli ha fornito tariffe per ogni singolo cavallo in riferimento anche alle spese per ricoveri e cure –:

   se il Governo, alla luce di quanto riportato in premessa, non intenda adottare le opportune iniziative di competenza, anche normative, per chiarire che il sequestro degli animali con affidamento in custodia giudiziale «a titolo gratuito» comporta comunque il rimborso delle spese sostenute e documentate dalle associazioni e dagli enti riconosciuti, indispensabili per lo specifico mantenimento degli stessi.
(4-11698)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

liquidazione di societa'

liquidazione delle spese

procedura penale