ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11695

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 666 del 28/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: RUGGIERO FRANCESCA ANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/03/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/03/2022
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 30/03/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11695
presentato da
RUGGIERO Francesca Anna
testo di
Lunedì 28 marzo 2022, seduta n. 666

   RUGGIERO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con decisione C-425/19 P del 2 marzo 2021, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiuso definitivamente la vicenda della Tercas-Cassa di risparmio della provincia di Teramo S.p.a. (Banca Tercas), confermando la sentenza del tribunale dell'Unione europea del 19 marzo 2019, cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16) e così respingendo l'impugnazione della Commissione europea;

   tale sentenza, che statuisce definitivamente che l'intervento del Fondo Interbancario di tutela dei depositi (Fitd) non andava annoverato fra gli aiuti di Stato vietati ai sensi dell'articolo 108, punto 3 del testo sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), riveste un'importanza decisiva nella vicenda della Banca popolare di Bari se si considera che, come è noto, nel 2014 il Fitd trasmise alla Banca d'Italia una richiesta di autorizzazione di intervento in favore di Banca Popolare di Bari SCpa, già Tercas-Cassa di risparmio della provincia di Teramo SpA; l'intervento, autorizzato dalla Banca d'Italia ex articolo 96-ter Tub, venne successivamente considerato dalla Commissione europea come un «aiuto di Stato» rilevante ai fini dell'articolo 108, punto 3 Tfue con conseguente richiesta di recupero degli aiuti versati, che la Popolare di Bari ha quindi dovuto restituire;

   successivamente, l'Italia e il Fondo interbancario presentarono ricorso, argomentando che il sostegno del Fitd fosse di tipo privatistico e, pertanto, non rientrante nel controllo degli aiuti di Stato al quale, come predetto, vi è stata una prima pronuncia del 2019, seguita da quella definitiva della Corte di giustizia europea del 2 marzo 2021;

   alla luce dei fatti esposti, risultano incontrovertibilmente sconfessate le decisioni ed i dinieghi preventivi della Commissione sugli interventi Fitd sui salvataggi bancari della Commissione, così come risulta, invece, accertato che l'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi non poteva essere impedito, come invece è stato fatto dalla Commissione europea;

   si ritiene, pertanto, necessario un intervento immediato del Governo al fine di individuare e quantificare le responsabilità della Commissione europea a seguito della propria decisione del 2016/1208 sugli aiuti di stato relativi alla Banca Tercas, annullata definitivamente con la decisione C-425/19 P della Corte di giustizia europea; appare, infatti, evidente che la Commissione europea, con la propria decisione, ha causato enormi danni economici al Paese, ai risparmiatori, al sistema bancario ed, in particolar modo, ai risparmiatori della Banca popolare di Bari;

   a ciò vi è da aggiungere che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 266 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da una sentenza di annullamento deriva l'obbligo per l'Istituzione che ha adottato l'atto, di disporre un «ripristino adeguato della situazione del ricorrente» o di evitare comunque un atto identico –:

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda intraprendere al fine di far valere le responsabilità della Commissione europea nella vicenda esposta in premessa;

   se intenda adottare iniziative di competenza volte alla quantificazione dei danni derivanti dalla decisione presa dalla Commissione europea al fine di procedere alla richiesta di un risarcimento danni per indennizzare i soggetti danneggiati dall'intera vicenda, ovvero gli azionisti, i soci delle banche in generale ed in particolare della Banca popolare di Bari.
(4-11695)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Corte di giustizia CE

indennizzo

controllo degli aiuti di Stato