ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11694

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 666 del 28/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: PAXIA MARIA LAURA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 25/03/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIRAGUSA ELISA MISTO-EUROPA VERDE-VERDI EUROPEI 25/03/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 25/03/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11694
presentato da
PAXIA Maria Laura
testo di
Lunedì 28 marzo 2022, seduta n. 666

   PAXIA e SIRAGUSA. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   una certificazione verde COVID-19 può essere considerata non valida per due motivi: certificazione scaduta, certificazione non autentica;

   con l'ordinanza del 29 luglio 2021 del Ministero della salute, le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d'America, sono riconosciute come equivalenti a quelle dell'Unione europea emesse a seguito di vaccinazione o di test negativo oppure guarigione da COVID-19;

   è altresì previsto, nel rispetto dei requisiti della circolare del 30 luglio 2021 del Ministero della salute, che le certificazioni possano essere esibite in formato digitale o cartaceo e che permettono di accedere ad attività e servizi in Italia al pari della Certificazione verde COVID-19;

   il Ministero precisa che sono ritenuti validi, ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 in Italia, vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e inseriti nel Piano nazionale vaccini: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria, Janssen, Nuvaxovid;

   sono, inoltre, riconosciuti equivalenti i vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, quali:

    vaccini per i quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è lo stesso dell'Unione europea;

    Covishield prodotti su licenza di AstraZeneca;

    R-CoVI prodotto su licenza di AstraZeneca;

    COVID-19 vaccine-recombinant prodotto su licenza di AstraZeneca;

   si precisa, altresì, che anche tali vaccini sono considerati validi ai fini dell'emissione della certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani, dei loro familiari conviventi e dei cittadini stranieri che risiedono in Italia per motivi di lavoro o studio, nonché di tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio sanitario nazionale che sono stati vaccinati all'estero contro il Sars-CoV-2; inoltre, i certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da Ema o con i vaccini equivalenti, sono considerati equipollenti alla certificazione verde COVID-19;

   è opportuno ricordare che le certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

    dati identificativi del titolare;

    dati relativi al vaccino;

    data/e di somministrazione del vaccino;

    dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato;

   giova ancora ricordare che le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza del fatto che, nonostante la normativa sia chiara ed inconfutabile, ad oggi, come si evince da denunce a mezzo stampa, milioni di cittadini italiani e turisti che hanno ricevuto la terza dose vaccinale in Paesi extra Unione europea vanno incontro, non soltanto all'impossibilità di poter «spendere» il proprio green pass rafforzato in Italia, nonostante questa certificazione rispetti le caratteristiche richieste dalla normativa in materia, ma anche all'ulteriore costrizione di sottostare ad una burocrazia lenta, con tempi di attesa di circa un mese, per vedersi riconoscere un diritto che il nostro Paese dovrebbe garantire de facto sulla base di un semplice automatismo che trova fondamento proprio nella normativa sopracitata;

   quali iniziative, per quanto di competenza, i Ministri interrogati intendano adottare per sanare la discrepanza che si è venuta a creare tra la normativa sopracitata e la sua attuazione concreta all'interno del territorio italiano che sta causando notevoli difficoltà in materia di accessi ai servizi ed ai luoghi di lavoro di tutti i cittadini italiani o di turisti che si trovano in questo limbo tra il poter liberamente circolare all'interno del territorio nazionale ed il non poterlo fare, di fatto, con grave danno alla propria libertà di azione e movimento.
(4-11694)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

vaccino

autorizzazione di vendita

prestazione di servizi