ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11631

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 661 del 21/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: ZUCCONI RICCARDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 21/03/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/03/2022
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/03/2022
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/03/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11631
presentato da
ZUCCONI Riccardo
testo di
Lunedì 21 marzo 2022, seduta n. 661

   ZUCCONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «Decreto Rilancio») ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici);

   l'ultima legge di bilancio, attraverso l'articolo 1, comma 28, lettera f), ha introdotto il comma 8-ter all'articolo 119 del cosiddetto decreto Rilancio, permettendo la detrazione per gli incentivi fiscali legati al «Superbonus 110 per cento» per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 «per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza»;

   l'introduzione della suddetta norma ha provocato un dibattito fra i tecnici del settore circa il perimetro di applicazione della stessa;

   a seguito di solleciti, l'Agenzia delle entrate in prima battuta ha affermato che «in base al tenore letterale della norma, si ritiene che, per fruire della maggior proroga prevista dal comma in oggetto, non sia richiesto che l'immobile oggetto dell'intervento sia stato oggetto di istanza di inagibilità»;

   questo lasciava, pertanto, presagire l'esistenza di una proroga piena del 110 per cento fino al 2025 per tutti gli immobili che si trovavano nei comuni terremotati a beneficio di numerose realtà;

   in data 15 febbraio 2022, però, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 8/E, è ulteriormente intervenuta sulla materia limitando in maniera estremamente importante l'applicazione del comma 8-ter e prevedendo tale misura alle sole unità immobiliari aventi inagibilità attestata da apposita scheda Aedes (Agibilità e danno per l'emergenza sismica), nonostante tale elemento non sia in alcun modo presente nel comma suindicato. In poche parole, secondo questa interpretazione restrittiva, questi contributi sono esclusi laddove «il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato», seppur ubicati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma in questione;

   l'Agenzia delle entrate ha tenuto poi a rimarcare come «ai fini della fruizione dei contributi per la ricostruzione, è necessario che sia accertata la sussistenza del nesso di causalità danno – evento, vale a dire la connessione tra l'evento sismico e il danno dell'immobile, e che sia attestato il livello del danno»;

   ad avviso dell'interrogante il chiarimento effettuato dall'Agenzia delle entrate, oltre ad essere ingiustificato poiché non accompagnato da riscontri normativi all'interno del comma 8-ter articolo 119 del cosiddetto decreto Rilancio, risulta essere un ulteriore elemento deficitario per dei territori che con difficoltà stanno cercando di ripartire e che da anni sono contraddistinti da fenomeni di spopolamento;

   la presenza certa di un'interpretazione maggiormente estensiva della norma rappresenterebbe un elemento di natura strategica per i territori a forte predisposizione sismica, tra cui molti comuni appartenenti alle province di Lucca e di Massa Carrara: avere una proroga di questo tenore vorrebbe dire avere il tempo di mettere in sicurezza un elevato numero di immobili con la certezza di salvare moltissime vite umane in caso di nuovi terremoti, oltre ad avere un effetto positivo anche sulle casse dello Stato in quanto ridurrebbe notevolmente i costi pubblici per un eventuale ripristino dovuti a eventi sismici –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, si intendano adottare per garantire l'applicazione del cosiddetto «Superbonus 110 per cento» per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, a tutti gli immobili ubicati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche a quelli che non sono stati dichiarati inagibili ma comunque colpiti da eventi sismici, al fine di rilanciare territori già fortemente penalizzati.
(4-11631)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sisma

risoluzione

rendimento energetico