ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11606

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 658 del 16/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: COLUCCI ALESSANDRO
Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC
Data firma: 16/03/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LUPI MAURIZIO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC 16/03/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/03/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11606
presentato da
COLUCCI Alessandro
testo di
Mercoledì 16 marzo 2022, seduta n. 658

   COLUCCI e LUPI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   con una nota del 22 novembre 2017, in merito al tema dei cumuli benefici «conto energia», il Gestore servizi energetici (Gse) è intervenuto negando la possibilità di cumulare l'agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 6, commi 13-19 della legge n. 388 del 2000 (legge cosiddetta «Tremonti Ambiente»), con gli incentivi relativi al III, IV e V Conto energia e stabilendo che il diritto alla fruizione di tali incentivi avrebbe richiesto la rinuncia all'agevolazione fiscale;

   tale nota veniva riconosciuta illegittima dal Tar Lazio con sentenze nn. 6784 e 6785 del 29 maggio 2019: ammettendo, pertanto, il cumulo tra la legge cosiddetta «Tremonti Ambiente» e gli incentivi di cui ai Conti energia successivi al II conto – successivamente appellate dal Gse avanti al Consiglio di Stato, in giudizio, ancora pendente;

   nel tentativo di dirimere definitivamente la questione, il legislatore è intervenuto introducendo una procedura facoltativa regolata dall'articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019 (cosiddetto «Decreto fiscale»). In particolare, nel «Decreto fiscale» si è previsto il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti, subordinandolo alla restituzione della legge cosiddetta «Tremonti Ambiente» e alla presentazione di una apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Il comma 6-bis dell'articolo 36 stabilisce, infatti, che esercitando tale facoltà ed effettuando i relativi adempimenti, entro la data del 30 giugno 2020 (poi prorogata al 31 dicembre 2020), il Gse non avrebbe avviato un procedimento volto alla revoca/decurtazione degli incentivi sulla base dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

   l'Agenzia delle entrate ha poi individuato le modalità operative per procedere alla restituzione della legge cosiddetta «Tremonti Ambiente» entro il 31 dicembre 2020, attraverso il provvedimento n. 114266 del 6 marzo 2020, successivamente oggetto di impugnazione da parte di diversi contribuenti dinanzi al Tar del Lazio, insieme al richiamato «Decreto fiscale»;

   non essendo stata pronunciata, ad oggi, alcuna sospensione delle pronunce del Tar da parte del Consiglio di Stato, il Gse non potrebbe legittimamente adottare alcun provvedimento di revoca degli incentivi per un presunto «divieto di cumulo» desunto dai Conti energia;

   a ciò va aggiunto che il «Decreto fiscale», decreto n. 124 del 2019, all'articolo 36 ha dato, come spiegato nella relativa relazione governativa, soltanto una modalità di «soluzione» pratica a presunte problematiche sorte a seguito della nota del Gse del 2017, nota come detto, annullata dal Tar. In sostanza, non si poteva pretendere l'adesione ad una «sanatoria» di qualcosa che i giudici avevano decretato essere una non violazione;

   giova, inoltre, constatare che, semmai una sanzione debba esserci, la sanzione debba essere proporzionata alla presunta violazione, senza mai avere dei valori spesso dieci volte superiore all'importo che si presume si debba restituire. Si tratta di una sproporzione chiaramente non giustificabile né su un piano giuridico, né economico, né, tantomeno, morale;

   sussisterebbero circa 7.000 società che verrebbero colpite da queste misure, e che sarebbero addirittura costrette a chiudere nel breve tempo, lasciando improvvisamente circa 100.000 dipendenti disoccupati;

   occorre, inoltre, ribadire che l'aumento vertiginoso del costo dell'energia, acuito dalla guerra in Ucraina, rischia di mettere in ginocchio il settore delle energie rinnovabili in Italia; si tratta paradossalmente, del settore che, invece, dovrebbe essere il motore della conversione energetica italiana –:

   se il Governo sia al corrente della situazione suesposta e se ritenga opportuno adottare iniziative di competenza affinché siano sospese temporaneamente le decisioni in merito del Gse, in attesa di una pronuncia definitiva giurisdizionale o quanto meno di un intervento normativo che possa ristabilire chiarezza e proporzionalità.
(4-11606)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria energetica

prezzo dell'energia

energia rinnovabile