Legislatura: 18Seduta di annuncio: 652 del 08/03/2022
Primo firmatario: ALBANO LUCIA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 08/03/2022
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 08/03/2022
ALBANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
con l'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2022 che introduce l'articolo 4-quinquies al decreto-legge n. 44 del 2021, viene esteso l'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro e quindi, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro i lavoratori devono «...possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021»;
i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green pass (super se over 50 o base se under 50), o che ne risultino privi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione di un Green pass;
per i giorni di assenza ingiustificata resta valida la nota prescrizione a mente della quale: non è dovuta alcuna retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati e successivamente «dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata» il datore di lavoro «può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso», (per gli over 50, la disciplina allo stato trova applicazione fino al 15 giugno 2022);
la norma non prevede però informazioni per ciò che riguarda i lavoratori che ottengono il green pass nel periodo di sostituzione e che, quindi, non possono essere reinseriti nella loro carica, ma ne avrebbero, di fatto, tutti i diritti –:
se quanto detto in premessa corrisponda al vero e quali iniziative urgenti intenda intraprendere per garantire il diritto al lavoro e alla retribuzione, anche ai lavoratori sospesi e momentaneamente sostituiti, che, nel periodo di sospensione, riescono a ottenere il green pass.
(4-11533)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):luogo di lavoro
diritto del lavoro
retribuzione del lavoro