ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11533

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 652 del 08/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: ALBANO LUCIA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 08/03/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 08/03/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11533
presentato da
ALBANO Lucia
testo di
Martedì 8 marzo 2022, seduta n. 652

   ALBANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   con l'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2022 che introduce l'articolo 4-quinquies al decreto-legge n. 44 del 2021, viene esteso l'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro e quindi, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro i lavoratori devono «...possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021»;

   i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green pass (super se over 50 o base se under 50), o che ne risultino privi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione di un Green pass;

   per i giorni di assenza ingiustificata resta valida la nota prescrizione a mente della quale: non è dovuta alcuna retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati e successivamente «dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata» il datore di lavoro «può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso», (per gli over 50, la disciplina allo stato trova applicazione fino al 15 giugno 2022);

   la norma non prevede però informazioni per ciò che riguarda i lavoratori che ottengono il green pass nel periodo di sostituzione e che, quindi, non possono essere reinseriti nella loro carica, ma ne avrebbero, di fatto, tutti i diritti –:

   se quanto detto in premessa corrisponda al vero e quali iniziative urgenti intenda intraprendere per garantire il diritto al lavoro e alla retribuzione, anche ai lavoratori sospesi e momentaneamente sostituiti, che, nel periodo di sospensione, riescono a ottenere il green pass.
(4-11533)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

luogo di lavoro

diritto del lavoro

retribuzione del lavoro