ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11521

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 652 del 08/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: LOVECCHIO GIORGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/03/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 08/03/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11521
presentato da
LOVECCHIO Giorgio
testo di
Martedì 8 marzo 2022, seduta n. 652

   LOVECCHIO. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo n. 36 del 2003, all'articolo 2, comma 1, lettera g), definisce la discarica come area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;

   secondo quanto si apprenderebbe da alcune testate giornalistiche del 22 febbraio 2022, sarebbero state rinvenute nei terreni di un'azienda abbandonata in agro di Cerignola, ma a pochissimi chilometri da Stornarella, tonnellate di rifiuti abbandonati, una vera bomba ecologica pronta a scoppiare;

   già nell'aprile 2014 le indagini dell'inchiesta denominata «Blackland» della Direzione distrettuale antimafia barese avevano portato a scoprire trecentomila tonnellate di rifiuti vari e d'origine ospedaliera nel Cerignolano (arrivati soprattutto dal Casertano e dal Salernitano) seppelliti vicino a una diga, vicino a un importante sito archeologico di Ordona e nelle campagne di Apricena;

   con la Linea di azione L6 sono definiti i contributi necessari per la «Standardizzazione dei procedimenti per la messa in sicurezza permanente/bonifica di discariche ai criteri dettati dalla Commissione europea per la conclusione dei procedimenti nei casi non conformi alla direttiva sui rifiuti»;

   l'articolo 22, comma 7-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, istituisce all'interno del sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, un'apposita sezione con il titolo «Discariche abusive», dove sono riportate le seguenti informazioni:

    a) l'elenco delle discariche abusive oggetto di condanna ovvero l'elenco aggiornato semestralmente dalla Commissione europea e inviato al Governo italiano;

    b) l'ammontare della multa forfetaria e delle multe semestrali comunicate dalla Commissione europea al Governo italiano;

    c) l'attuazione del procedimento di rivalsa, di cui al comma 9-bis dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna;

    d) lo stato delle bonifiche aggiornato ad ogni semestre successivo alla sentenza;

    e) le risorse finanziarie impegnate per ogni discarica abusiva oggetto della sentenza, in quanto utilizzate dal commissario straordinario di cui al presente articolo;

   il codice dell'ambiente prevede, all'articolo 255, comma 1, che la condotta di abbandono di rifiuti o deposito incontrollato di rifiuti o di immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee costituisce un illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria, mentre all'articolo 256, comma 2, stabilisce che le medesime condotte qualora compiute da titolari di imprese o da responsabili di enti integrano un reato contravvenzionale punito alternativamente con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi oppure congiuntamente con arresto e ammenda di uguale entità se si tratta di rifiuti pericolosi;

   l'articolo 256, comma 3, del codice dell'ambiente sanziona chiunque, privato o imprenditore, realizza o gestisce una discarica non autorizzata con la pena congiunta dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se nella discarica vengono smaltiti solo rifiuti non pericolosi e con la pena congiunta dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 5.000 a 50.000 euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti;

   quali iniziative urgenti i Ministri, per quanto di competenza, intendano adottare al fine di intraprendere percorsi volti alla maggiore tutela del territorio nonché definire misure di prevenzione finalizzate alla condivisione della cultura del rispetto dell'ambiente;

   se i Ministri interrogati non reputino necessario adottare iniziative normative per prevedere ulteriori strumenti sanzionatori nei confronti di chi commette reati di inquinamento, di qualsiasi natura ed entità.
(4-11521)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

eliminazione dei rifiuti

gestione dei rifiuti