ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11500

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 650 del 03/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: FRATOIANNI NICOLA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 03/03/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 03/03/2022
Stato iter:
20/07/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/07/2022
SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/07/2022

CONCLUSO IL 20/07/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11500
presentato da
FRATOIANNI Nicola
testo di
Giovedì 3 marzo 2022, seduta n. 650

   FRATOIANNI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nei primi anni duemila, il consiglio comunale di Spinazzola deliberava sul rilascio di una concessione edilizia a seguito della conclusione dell'iter procedurale previsto;

   sulla base di un esposto anonimo, i consiglieri comunali, che all'epoca dei fatti votarono a favore, furono indagati dalla procura competente e successivamente rinviati a giudizio;

   il procedimento penale a carico dei consiglieri si è concluso con l'assoluzione degli stessi;

   i suddetti consiglieri dovettero sostenere il pagamento delle spese e degli onorari dei propri avvocati difensori per diverse migliaia di euro;

   da quanto risulta all'interrogante, il comune di Spinazzola, al quale spetta, in quanto ente locale interessato, di valutare la concreta sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per la rimborsabilità delle spese legali sostenute dall'amministratore, non ha mai ritenuto di attivarsi per provvedere al rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori sottoposti a giudizio;

   la mancata volontà da parte del comune di Spinazzola di attivarsi ai fini della concessione del rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori assolti nel procedimento penale ha creato loro un danno economico, nonostante l'assoluzione abbia dimostrato la loro correttezza e l'assenza di illeciti nel loro operato;

   a parere dell'interrogante il caso sopra richiamato, così come altri casi, dimostrano che le norme esistenti non tutelano gli amministratori che, a causa della discrezionalità dell'ente, potrebbero non vedersi riconosciuto il rimborso delle spese legali da loro sostenute nonostante la loro assoluzione;

   tale discrezionalità ed incertezza nell'applicazione delle norme in materia di rifusione delle spese legali degli amministratori presenta, a parere dell'interrogante, serie problematiche sia rispetto alla possibilità che tale discrezionalità possa, in generale, essere influenzata dal diverso orientamento politico degli amministratori che si sono succeduti, sia nello scoraggiare chi ha limitate possibilità economiche ad accedere ai luoghi della rappresentanza politica e sociale, creando, di fatto, una disparità di accesso in base alle condizioni economiche individuali, principio in contrasto con la Costituzione che prevede l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e promuove la partecipazione e la rappresentanza anche nelle amministrazioni locali a prescindere dalla loro appartenenza sociale –:

   quali iniziative di carattere normativo intenda promuovere al fine di tutelare maggiormente gli amministratori locali in tema di rimborsabilità delle spese legali da questi sostenute in caso di assoluzione in procedimenti penali inerenti all'espletamento del loro mandato.
(4-11500)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 luglio 2022
nell'allegato B della seduta n. 728
4-11500
presentata da
FRATOIANNI Nicola

  Risposta. — L'interrogazione in esame fa riferimento alla problematica relativa ai rimborso delle spese legali sostenute da alcuni ex amministratori del comune di Spinazzola coinvolti in un procedimento penale. Tale procedimento penale, definito con sentenza della corte di appello di Bari del 16 luglio 2009, mentre assolveva gli amministratori in questione da alcuni reati perché il fatto non sussiste, confermava nel contempo di non doversi procedere nei loro confronti per l'avvenuta estinzione per prescrizione dei reato di cui all'articolo 20, lettera a) legge n. 47 del 1985.
  Va precisato che il comune, negli anni precedenti il 2015, non ha provveduto al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a causa dell'incertezza normativa e della controversa giurisprudenza in tema di rimborsabilità delle spese legali agli amministratori. In materia è successivamente intervenuto il legislatore con decreto-legge n. 78 del 2015 che, nel modificare l'articolo 86 del Testo unico degli enti locali (Tuel), ha dettato un'apposita disciplina della rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori. Tenuto conto di questo intervento normativo, nel marzo del 2016, il comune di Spinazzola formulava alla sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti nonché al Ministero dell'interno, la richiesta di parere finalizzata a chiarire, nel caso di specie, la sussistenza del requisiti necessari per poter addivenire al riconoscimento del debito. Mentre la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con deliberazione del 28 aprile 2016, dichiarava l'inammissibilità, sul piano oggettivo, della citata richiesta di parere, il Ministero dell'interno, per il tramite della prefettura di Barletta-Andria-Trani, in data 26 aprile 2016, comunicava al comune il proprio parere in ordine al quesito posto.
  Nel parere veniva chiarito che in virtù della modifica apportata all'articolo 86 del Tuel, il rimborso delle spese legali in favore dell'amministratore locale poteva essere ammesso nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, sulla base dei requisiti legittimanti espressamente previsti dai legislatore, quali: l'assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato, la presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti e, infine, assenza di dolo o colpa grave.
  Nel predetto parere veniva, tra l'altro, evidenziato che la disposizione normativa in questione non chiarisce se possono essere rimborsate le spese legali relative a procedimenti che si sono conclusi prima all'entrata in vigore della norma, e tuttavia «in considerazione del fatto che la richiamata legge n. 125/2015 non deroga al principio di irretroattività delle leggi, sembra ragionevole ritenere che la disposizione in questione non può essere applicata alle sentenze o ai provvedimenti di archiviazione emessi prima dell'entrata in vigore della norma giuridica. Infatti, in base al predetto principio, ogni fatto deve essere assoggettato alla normativa di legge vigente al momento in cui esso si verifica (
tempus regit actum)».
  Inoltre, è utile ricordare che, in base al diritto vigente, il rimborso possa bensì aver corso, ma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ragione per cui l'ente, per far fronte ai relativi oneri, è tenuto a rispettare l'equilibrio di bilancio, assicurando in particolare la invarianza della spesa.
  Si soggiunge che, su richiesta dell'allora responsabile del servizio affari generali del comune di Spinazzola, anche l'ufficio avvocatura comunale, in data 17 novembre 2017, si esprimeva negativamente in merito ad un eventuale accoglimento della richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dagli ex amministratori comunali, alla luce del citato parere del Ministero dell'interno e della precedente giurisprudenza negativa in tal senso, nonché della circostanza che il comune non aveva adottato un disciplinare e/o regolamento contenente i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione delle somme stanziate o, eventualmente, di loro riparto, né risultava previsto uno stanziamento in bilancio che consentisse il rimborso delle spese sostenute.
  Alla luce di quanto sopra, appaiono ben delineate dalla legge le condizioni necessarie per individuare i casi in cui dar luogo al rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori degli enti locali in procedimenti che li vedono coinvolti a causa dell'espletamento del loro mandato, spettando in ogni caso all'ente valutare la concreta sussistenza dei necessari presupposti.
  

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

spese processuali

conseguenza economica

azione dinanzi a giurisdizione penale