ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11409

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 641 del 18/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: GALANTINO DAVIDE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 18/02/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 18/02/2022
Stato iter:
04/03/2022
Fasi iter:

RITIRATO IL 04/03/2022

CONCLUSO IL 04/03/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11409
presentato da
GALANTINO Davide
testo di
Venerdì 18 febbraio 2022, seduta n. 641

   GALANTINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la legge 4 maggio 1983, n. 184, sancendo espressamente il «diritto del minore a una famiglia», ha disciplinato la materia dell'adozione e dell'affidamento dei minori, mentre l'adozione del maggiorenne è tuttora regolata dalle norme del codice civile; agli articoli 291 e seguenti già previsto dal codice del 1865, che, invece, vietava l'adozione dei minori, l'istituto dell'adozione del maggiorenne nasce con una finalità essenzialmente patrimoniale, nello spirito di difendere le «esigenze dell'adottante di dare continuità al proprio nome e al proprio patrimonio»;

   tra gli aspetti che distinguono l'adozione del minore e quella del maggiorenne, e il conseguente status giuridico che essi assumono nella famiglia dell'adottante, rileva in questa sede la differenza che si ravvisa tra gli obblighi di provvedere agli adottati posti a carico dell'adottante;

   il codice civile prevede in favore del maggiorenne adottato il diritto agli alimenti, elencando, all'articolo 433, gli adottanti tra i soggetti tenuti «all'obbligo di prestare gli alimenti»;

   l'adottante non ha un obbligo giuridico a contribuire al mantenimento dell'adottato maggiorenne; l'articolo 436 del codice civile, infatti, sancisce il solo obbligo di versare gli alimenti, che è un obbligo più limitato rispetto a quello di mantenimento, e che, inoltre, scatta solo a fronte di un oggettivo stato di bisogno, derivante dall'insufficienza o mancanza dei mezzi necessari per soddisfare le esigenze essenziali di vita;

   da quanto esposto risulta una evidente disparità di trattamento tra adottato minorenne, che comunque mantiene il diritto al mantenimento anche al raggiungimento della maggiore età, e l'adottato che al momento dell'adozione era già maggiorenne –:

   quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato in merito alla problematica esposta in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo.
(4-11409)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

adozione di minore

maggiore eta' civile

diritti del bambino