ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11344

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 637 del 14/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: LICATINI CATERINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/02/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
  • MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 13/02/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11344
presentato da
LICATINI Caterina
testo di
Lunedì 14 febbraio 2022, seduta n. 637

   LICATINI. — Al Ministro dell'istruzione, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   i convitti, nel nostro ordinamento, sono degli istituti che svolgono un ruolo rilevante per l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani ospitati all'interno della stessa struttura, dove seguono in comunità le attività formative e didattiche;

   gli insegnanti che vi esercitano compongono un personale educativo competente, scelto sulla base di requisiti oggettivi e mediante graduatorie di merito e ad esaurimento;

   è necessario riportare il caso specifico di un'insegnante siciliana vincitrice di concorso per l'assegnazione di uno dei due posti previsti nella provincia di Trapani. Dopo aver risposto alla convocazione, l'insegnante veniva però respinta poiché, in virtù del decreto del 21 agosto 2020, L'U.s.r. per la Sicilia Ufficio XI – ambito territoriale di Trapani, si stabiliva che uno dei due posti disponibili (nella fattispecie, quello previsto presso l'I.T. Agrario A. Damiani) fosse esclusivamente riservato ad aspiranti di sesso maschile;

   il contenuto discriminatorio del decreto del 21 agosto 2020 è evidente, visto che la possibilità di concorrere per un posto di insegnante viene riservata agli uomini e negata alle donne;

   sono palesi le difformità di una simile disposizione rispetto ai principi costituzionali, in primis quello di cui all'articolo 3 della Costituzione che riconosce e garantisce pari dignità sociale e uguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzione di sesso, o ancora il principio dell'articolo 37 della Costituzione che assicura alla donna lavoratrice gli stessi diritti del lavoratore, così come l'accesso agli uffici pubblici da parte tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso previsto dell'articolo 51 della Costituzione;

   purtroppo, non è la prima volta che in un convitto si verifica una fattispecie del genere, manifestamente contraria all'uguaglianza di genere e alle pari opportunità, valori irrinunciabili che, ai giorni nostri, sono e devono essere garantiti in tutti i settori;

   inoltre, le graduatorie provinciali dalle quali attingere il personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali, sono ormai unificate ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

   qualsiasi disposizione che riproponga la distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici ai fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile risulta obsoleta, arretrata e aberrante, oltre che fonte di comportamenti discriminatori in palese violazione delle norme precedentemente indicate –:

   se, alla luce di tali considerazioni, si intendano adottare iniziative per rimuovere e impedire che vengano a crearsi nuovamente tali situazioni che, invece di valorizzare il merito, restano ancorate a parametri antiquati e criteri che appaiono all'interrogante oggi apertamente contrari alla nostra Costituzione.
(4-11344)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

eguaglianza uomo-donna

lavoro femminile

diritti della donna