ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11307

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 635 del 09/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: ALAIMO ROBERTA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIARRIZZO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 07/02/2022
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 07/02/2022
CASA VITTORIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/02/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 08/02/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11307
presentato da
ALAIMO Roberta
testo di
Mercoledì 9 febbraio 2022, seduta n. 635

   ALAIMO, GIARRIZZO, D'ORSO e CASA. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   i convitti nazionali italiani, ad oggi, sono quarantuno e dispongono di due risorse che le altre scuole non hanno: il personale educativo e «ausiliario» (cuochi, commessi e altri), pagati dallo Stato per assistere gli allievi nel pomeriggio e durante il pranzo, e le rette pagate dalle famiglie, che servono non solo a coprire i costi della mensa, ma anche a migliorare l'offerta formativa, a ristrutturare i locali scolastici e ad acquistare le attrezzature didattiche più avanzate;

   con riferimento al personale educativo, questi ultimi si occupano dell'attività educativa, ossia della promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto;

   l'articolo 4-ter del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, prevede che per l'assunzione del personale educativo, individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali, si utilizzano graduatorie provinciali unificate;

   la stessa norma, al comma 3, specifica che «la distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile»;

   il comma sopra richiamato, oltre ad essere per l'interrogante un evidente contraddizione con i precedenti commi dello stesso articolo, i quali sottolineano il carattere di unicità della graduatoria da cui attingere per l'assunzione di questo tipo di personale educativo, introdurrebbe, ad avviso dell'interrogante, una irragionevole deroga al principio di non discriminazione in base al genere espresso dagli articoli 3 e 51 della Costituzione;

   la norma di cui all'articolo 4-ter, comma 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 risulta essere per l'interrogante in palese contrasto con il principio di uguaglianza e discriminerebbe l'affidamento degli alunni convittori e delle alunne convittrici, attribuito a personale educativo rispettivamente maschile e femminile;

   l'attuale normativa segue, dunque, una distinzione di personale maschile e femminile in funzione agli alunni iscritti, ma se si considera che le alunne convittrici iscritte risultano quasi sempre in numero inferiore rispetto agli alunni convittori, se ne deduce che le assunzioni di personale educativo femminile risultano inferiori rispetto alle assunzioni di personale educatore maschile, realizzando di fatto una discriminazione di genere –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per rimodulare il sistema normativo in esame al fine di evitare le continue discriminazioni di genere nelle assunzioni del personale educativo destinato alle attività convittuali e semiconvittuali che appaiono all'interrogante in palese contrasto con la Costituzione.
(4-11307)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro femminile

assunzione

parita' di trattamento