ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11303

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 635 del 09/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: L'ABBATE GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/02/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/02/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11303
presentato da
L'ABBATE Giuseppe
testo di
Mercoledì 9 febbraio 2022, seduta n. 635

   L'ABBATE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con legge 27 dicembre 2019, n. 160, ex articolo 1, comma 805, in materia di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, è stata istituita una sezione separata dell'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per quei soggetti che svolgono esclusivamente funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione;

   nello specifico la legge disponeva che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.»;

   con sentenza n. 5485 del 2021, il Consiglio di Stato, Sezione V, si è pronunciato dichiarando legittima una procedura di gara avviata nel 2020, volta a reclutare personale per l'attività di supporto alla gestione delle entrate locali, che non richiedeva l'iscrizione alla sezione separata, né tanto meno ordinaria, all'albo dei riscossori, statuendo che l'efficacia della norma è subordinata all'adozione del decreto ministeriale;

   in controtendenza, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze è intervenuto con le risoluzioni 4/DF del 13 aprile 2021 e 9/DF del 26 ottobre 2021 fornendo delle indicazioni del tutto provvisorie, richiamando sic et simpliciter i requisiti alla disciplina per l'iscrizione alla sezione ordinaria anche per quei soggetti che svolgono le sole funzioni di supporto alla riscossione e disponendo che le società interessate debbano presentare la relativa domanda allegando le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'assenza di cause impeditive all'iscrizione nel rispetto di ciò previsto dal regolamento, di cui al decreto ministeriale n. 289 del 2000 relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   dunque, per l'iscrizione alla sezione separata dell'albo ex articolo 1, comma 805, della legge n. 160 del 2019, deve essere dimostrato da parte di soggetti che svolgono attività di mero supporto il possesso di stringenti requisiti per l'iscrizione all'albo ordinario di coloro che svolgono attività di riscossione;

   a conclusione della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 25 marzo 2021, è stata sancita l'intesa sullo «Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamento relativo all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'Albo per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate e alla Commissione per la gestione dell'Albo»,

   lo schema di decreto espressamente abroga e sostituisce il decreto ministeriale n. 289 del 2000, stabilendo condizioni di iscrizione diverse e finanche meno stringenti di quelle precedentemente previste anche per la sezione ordinaria riservata ai concessionari della riscossione –:

   se si intendano adottare iniziative affinché si preveda per l'iscrizione provvisoria alla sezione separata dell'Albo dei riscossori l'applicazione delle nuove condizioni di cui allo schema di regolamento unico approvato, nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, essendo incompatibile applicare le regole di cui al decreto ministeriale n. 289 del 2000 a fronte delle novità normative previste in materia dalla legge n. 160 del 2019.
(4-11303)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

autonomia

ente locale

risoluzione