ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11284

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 634 del 08/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: CIABURRO MONICA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 08/02/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08/02/2022
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08/02/2022
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 10/02/2022
Stato iter:
20/07/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/07/2022
SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/07/2022

CONCLUSO IL 20/07/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11284
presentato da
CIABURRO Monica
testo di
Martedì 8 febbraio 2022, seduta n. 634

   CIABURRO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:

   come noto, l'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dispone misure di intervento per gli enti locali in crisi finanziaria;

   nel dettaglio, il citato articolo 14, al comma 1, prevede la possibilità di erogare un'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti alle amministrazioni comunali o provinciali che abbiano deliberato la condizione di dissesto finanziario ed abbiano aderito alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosiddetto Testo unico degli enti locali (Tuel);

   come previsto dal citato articolo 14, comma 1, tale anticipazione di liquidità è ripartita, e dunque la sua allocazione stabilita, in base a una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat;

   l'allocazione e distribuzione delle risorse sulla base della popolazione censita è un criterio di fatto standardizzato non solo nelle disposizioni di accesso ad anticipazioni di liquidità per sostenere i debiti conseguiti, ma anche e più in generale alla distribuzione e allocazione delle risorse di vari fondi a beneficio dei comuni stessi, con la conseguenza che vengono inevitabilmente privilegiati i comuni con più elevato numero di abitanti rispetto a quelli più piccoli, a prescindere da altre caratteristiche quali presenza di seconde case, estensione territoriale o frazioni servite;

   nel caso dei piccoli comuni, in particolar modo di quelli a vocazione turistica, le risorse allocate con questa modalità sono destinate ad essere del tutto insufficienti, in quanto spesso i servizi offerti fanno riferimento ad un numero di persone ben superiore ai residenti, nonché alle seconde case, a destinazione turistica, e alla dimensione logistica sul territorio;

   considerando le ulteriori esigenze di liquidità ed i maggiori costi ed oneri gestionali sopravvenuti in capo alle amministrazioni comunali a seguito della pandemia da Covid-19, le risorse allocate sulla base del criterio delle residenze non corrispondono ad uno scenario reale ed effettivo totalmente differente –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per elaborare nuovi criteri di allocazione delle risorse tali da fornire ai piccoli comuni, con particolare considerazione di quelli a vocazione turistica, allocazioni finanziarie di entità tale da poter effettivamente erogare servizi e garantire miglioramenti della qualità della vita nel territorio, andando ad annoverare e riconoscere anche i criteri e le specificità delineati in premessa.
(4-11284)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 luglio 2022
nell'allegato B della seduta n. 728
4-11284
presentata da
CIABURRO Monica

  Risposta. — In riferimento all'atto di sindacato ispettivo, va innanzitutto premesso che i provvedimenti eroganti contributi a beneficio degli enti locali, i quali discendano da specifiche disposizioni legislative, prevedono generalmente una previa intesa in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali. In tale contesto il Ministero dell'interno non assume in nessun caso determinazioni autonome in materia, né interferisce in alcun modo con le quantificazioni dei benefici previsti dai relativi provvedimenti normativi.
  Infatti, la funzione del Ministero dell'interno, spesso depositario nel proprio bilancio di specifici fondi di ristoro per gli enti locali, è propriamente tecnica e si sostanzia nella gestione delle risorse finanziarie, nelle operazioni di pagamento, variazione di bilancio, perenzione, recuperi, rendicontazione e altro.
  Sulla tematica segnalata nell'atto di sindacato ispettivo sono stati acquisiti elementi informativi dal Ministero dell'economia e finanze, che, in riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 113 del 2016, articolo 14 comma 1, ha evidenziato come l'eventuale revisione dei criteri di riparto del contributi – da operarsi con legge – da un lato inciderebbe su una distribuzione di risorse già effettuata e dall'altro comporterebbe la necessità di operare un recupero di somme erogate nei confronti dei comuni penalizzati dal cambio di criterio. Tale opzione potrebbe, inoltre ingenerare un contenzioso da parte dei comuni penalizzati, con l'insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Va comunque sottolineato come i comuni siano stati sostanzialmente ristorati delle minori entrate e dai maggiori costi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 grazie a diversi provvedimenti normativi.
  In particolare, l'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno pari a 3,5 miliardi di euro, al fine di concorrere e assicurare, per l'anno 2020, ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessario all'espletamento delle funzioni fondamentali.
  Tale fondo è stato successivamente incrementato di 1.670 milioni di euro dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020.
  Per gli interventi a favore dei piccoli comuni, si segnala che l'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, ha previsto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'istituzione di una dotazione che ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023.
  Inoltre, la legge n. 243 del 2021, all'articolo 1, comma 581, ha previsto, in favore dei comuni e delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
  Circa la richiesta di elaborare nuovi criteri di allocazione delle risorse finalizzati a fornire maggiori risorse ai piccoli comuni, soprattutto a quelli a vocazione turistica, si rappresenta che, i criteri di riparto dei fondi erariali sono generalmente previsti nella stessa legge di definizione dei fondi e, quindi, una loro modifica potrebbe essere disposta solo in relazione al futuri riparti e con uno specifico intervento legislativo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Carlo Sibilia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

crisi monetaria

distribuzione delle risorse

amministrazione locale