ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11215

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 633 del 04/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: MAGGIONI MARCO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 01/02/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 01/02/2022
Stato iter:
13/10/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/10/2022
CARTABIA MARTA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/10/2022

CONCLUSO IL 13/10/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11215
presentato da
MAGGIONI Marco
testo di
Venerdì 4 febbraio 2022, seduta n. 633

   MAGGIONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 10 gennaio 2022, all'interno della casa di reclusione di Vigevano, un detenuto, di origini sudamericane e già protagonista in passato di episodi simili, si è reso nuovamente responsabile dell'ennesima aggressione in danno di un agente della polizia penitenziaria: un pugno in pieno volto, un gesto compiuto senza una precisa ragione, attraverso il cancello della cella, mentre erano in corso delle normali operazioni di servizio;

   l'Unione sindacati polizia penitenziaria parla di «un episodio che si aggiunge agli altri, troppi, registrati a Vigevano»;

   l'agente della polizia penitenziaria risulta soccorso dai colleghi e accompagnato al pronto soccorso dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico, con una prognosi di dieci giorni;

   pur essendo lapalissiano che un soggetto responsabile di diversi episodi nella stessa struttura debba essere allontanato, si continua a non agire per attenuare gli atti violenti in carcere, troppo spesso ai danni di uomini e donne dello Stato che garantiscono sicurezza e legalità all'interno delle strutture –:

   considerate le numerose aggressioni avvenute in tutte le carceri italiane, se il Ministro interrogato non ritenga indifferibile ed urgente adottare iniziative normative volte all'inasprimento delle pene per chi si macchi di reati violenti contro la polizia penitenziaria all'interno delle carceri.
(4-11215)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 ottobre 2022
nell'allegato B della seduta n. 1
4-11215
presentata da
maggioni

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo l'interrogante, riferendo dell'aggressione occorsa in data 10 gennaio 2020 in danno di un agente della polizia penitenziaria operanti presso il carcere di Vigevano, avanza quesito circa gli intendimenti volti a tutelare l'incolumità degli agenti della polizia penitenziaria, anche in termini di interventi normativi volti ad inasprire le pene nei casi di condotte violente in danno della polizia penitenziaria all'interno delle carceri.
  Va subito ribadito come la tutela psicofisica degli agenti della polizia penitenziaria, unitamente a quella degli operatori tutti e, naturalmente, dei ristretti in carcere, è dovere primario dell'Amministrazione, perseguito costantemente con impegno.
  V'è piena consapevolezza degli allarmanti dati relativi alle aggressioni in danno degli operatori, ed incessante è l'impegno nel consolidamento delle migliori soluzioni per prevenire e contrastare in carcere queste aggressioni.
  Unitamente ai vertici del DAP, varie sono state le interlocuzioni con i sindacati della polizia penitenziaria che ben hanno indicato la tipologia di interventi, dal potenziamento degli strumenti di videosorveglianza e
bodycam al potenziamento del personale, della formazione iniziale e permanente degli operatori di polizia, soprattutto con riferimento agli eventi critici e agli agiti violenti.
  L'amministrazione è pertanto impegnata su tali fronti.
  Venendo all'episodio oggetto dell'atto ispettivo, questo è riconducibile a un detenuto di nazionalità peruviana, il quale, in data 10 gennaio 2022, presso la sezione ove era allocato in isolamento precauzionale (a seguito di aggressione perpetrata il 3 gennaio 2022 ai danni di personale di polizia penitenziaria), iniziava a sbattere violentemente il blindo della propria camera di pernottamento.
  Intervenuti sul posto, uno degli agenti veniva colpito con un pugno al volto dal detenuto che estraeva, altresì, una lametta minacciando di fare del male a se stesso e a chiunque si sarebbe avvicinato.
  Interrotta la condotta violenta, il detenuto veniva poi allocato presso altra camera di pernottamento in attesa di visita medica, mentre il preposto veniva inviato presso il locale nosocomio per le cure del caso, riportando una prognosi di dieci giorni per contusioni al volto, trauma cranico e contusione mano e polso destro.
  Il detenuto aggressore veniva sottoposto a provvedimento di grande sorveglianza dall'area sanitaria e veniva disposto nei suoi confronti l'avvio del procedimento disciplinare con informativa alla procura competente; il giorno successivo, il detenuto veniva sanzionato con quindici giorni di esclusione dalle attività in comune.
  Infine, il 15 gennaio 2022, ne veniva disposto il trasferimento, per ragioni di ordine e sicurezza, presso la casa di reclusione di Milano
Opera.
  Ricostruita la vicenda, si ribadisce quanto già riferito in risposta a precedenti interrogazioni di analogo tenore.
  Il DAP, già con circolare 26 maggio 2015 ha dato disposizione ai provveditorati regionali di individuare alcune sezioni ove allocare quei detenuti non ancora pronti per il regime aperto, o incompatibili con lo stesso, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, che prevede, infatti, che i detenuti e gli internati che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, vengano assegnati ad appositi istituti o sezioni ove sia più agevole adottare le suddette cautele.
  L'individuazione di tali sezioni non risponde a una logica di isolamento o punizione, ma a un'idonea attività trattamentale che miri ad agevolare, per i soggetti che vi sono assegnati, il ritorno al regime comune «aperto» e, nel contempo, a salvaguardare detto regime da attività negative di prevaricazioni e violenza.
  È comunque previsto che l'allocazione presso tali sezioni venga verificata dalle direzioni periodicamente, con cadenza semestrale, al fine di appurare la permanenza delle ragioni della separazione dei soggetti che vi sono assegnati dalla restante popolazione detenuta.
  Come evidenziato nella circolare DAP recante: «Aggressioni al personale-linee di intervento» vi è la necessità, ai fini di un ridimensionamento della portata del fenomeno delle aggressioni, di ricorrere a un approccio integrato che tenga conto sia del profilo della prevenzione sia delle conseguenze che scaturiscono dalla consumazione di atti di violenza per mano detenuta.
  A fronte degli episodi di aggressione indirizzati contro il personale in servizio, pronta ed efficace deve essere l'azione della polizia penitenziaria per la prevenzione di tali tipi di condotte; incisiva, dopo l'avvenuta individuazione dei responsabili delle infrazioni, la procedura disciplinare; puntuale l'attuazione delle direttive sui trasferimenti per ragioni di ordine e di sicurezza.
  Sarà molto importante evitare che nella popolazione ristretta possa diffondersi la percezione di un clima di impunità, con conseguenze negative sulla garanzia dell'ordine e della disciplina.
  La redazione del rapporto disciplinare da parte di chi consuma direttamente o viene a conoscenza che un'infrazione è stata commessa è atto obbligatorio e non discrezionale e deve essere effettuata in modo tale che il citato rapporto risulti completo e chiaro con una puntuale descrizione dei fatti oggettiva, priva di qualsiasi valutazione di carattere personale.
  Fermo il dovuto avvio dell'iter disciplinare, nei casi di aggressioni consumate ai danni del personale che in considerazione delle modalità di esecuzione, dell'eventuale esistenza di precedenti specifici del comportamento complessivo del detenuto e di altri fattori valutati caso per caso, appaiano rilevanti sotto il profilo della sicurezza, la direzione dell'istituto penitenziario procederà, tempestivamente, a trasmettere richiesta di trasferimento per motivi di sicurezza, ai sensi dell'articolo 42 dell'ordinamento penitenziario, dei detenuti coinvolti, al provveditorato regionale, inoltrando la richiesta anche alla direzione generale dei detenuti e del trattamento per i provvedimenti di rispettiva competenza.
  Nei casi da considerarsi di particolare rilevanza, le direzioni degli istituti valuteranno di avanzare proposta di attivazione della procedura volta all'applicazione del regime di sorveglianza particolare
ex articolo 14-bis dell'ordinamento penitenziario.
  Si evidenzia, altresì, che, stante la permanenza di comportamenti violenti e antidoverosi da parte della popolazione detenuta nei confronti del personale di polizia penitenziaria, dell'amministrazione penitenziaria e del personale medico e infermieristico, il DAP ha sensibilizzato provveditori regionali, i direttori di istituto e i comandanti di reparto, ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza, al fine di assicurare la più stretta e scrupolosa osservanza della citata circolare e, con essa, l'assunzione di tutte le necessarie iniziative a tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.
  Per completezza di informazione, si riferisce del numero di aggressioni al personale penitenziario nell'ultimo quadriennio: n. 827 nel 2019, n. 837 nel 2020, 986 nel 2021 e n. 966 al 3 ottobre 2022.
  Ciò riferito, quanto al versante normativo, ferma l'attuale disciplina di cui all'ordinamento penitenziario in materia di detenuti pericolosi, in caso di condotte violente tenuto all'interno delle carceri sovvengono altresì le fattispecie delittuose previste dall'articolo 336 codice penale «Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale», dall'articolo 337 codice penale «Resistenza a un pubblico ufficiale» e dall'articolo. 341-
bis «Oltraggio a pubblico ufficiale». Inoltre, nei confronti di coloro che all'interno degli istituti penitenziari recano offesa ad appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, mentre compiono un atto del loro ufficio, e a causa o nell'esercizio delle funzioni che costoro espletano, sarà sempre ravvisabile, qualora il fatto avvenga in presenza di più persone, il delitto di oltraggio di cui all'articolo 341-bis codice penale.
  Ancora, a corredo della risposta sanzionatoria, nell'ipotesi in cui ad essere persona offesa di un reato sia un appartenente al Corpo della polizia penitenziaria, ben possono operare le circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, comma 1, n. 10 codice penale, per il caso in cui il fatto di reato sia commesso «contro il pubblico ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio» e quella, ad effetto speciale, stabilita per il delitto di omicidio, al n. 5-
bis nel primo comma dell'articolo 576 codice penale, per effetto della lettera b-sexies) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
  Analogamente, anche il trattamento sanzionatorio edittale stabilito per i delitti di lesioni personali di cui all'articolo 582 codice penale, di lesioni personali aggravate
ex articolo 583 codice penale nonché di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ex articolo 583-quinquies codice penale, subisce un marcato aumento, qualora il fatto sia commesso contro il predetto personale, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio: a disporlo, l'articolo 585, comma primo, codice penale, che, appunto, correla un inasprimento «da un terzo alla metà» del regime sanzionatorio comminato dalle suddette fattispecie incriminatrici, al ricorrere delle circostanze di cui all'articolo 576 codice penale e, dunque, anche di quella prevista dal primo comma, n. 5-bis, di detto articolo.
La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violenza

pronto soccorso

stabilimento penitenziario