ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11212

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 633 del 04/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: RIBOLLA ALBERTO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 28/01/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 28/01/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11212
presentato da
RIBOLLA Alberto
testo di
Venerdì 4 febbraio 2022, seduta n. 633

   RIBOLLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'Assegno per il nucleo familiare (Anf) è una prestazione economica erogata dall'Inps ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori;

   come noto, ai nuclei familiari che «comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età» la legge prevede specifiche tabelle di importo differenziato rispetto ai nuclei con soli componenti normodotati in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare;

   la pensione di inabilità consiste in una prestazione economica, erogata a domanda dall'Inps, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;

   i cosiddetto assegno di vedovanza è, quindi, un contributo che integra la pensione di reversibilità per i vedovi che sono inabili al lavoro o, in alternativa, beneficiari dell'assegno di accompagnamento;

   si tratta di un valido strumento adatto a sostenere economicamente le situazioni più delicate riguardanti soggetti che oltre ad essere rimasti vedovi, versano pure in condizioni di particolare disagio economico e fisico;

   se il titolare della prestazione è deceduto senza aver percepito l'assegno di vedovanza pur avendone diritto, gli eredi possono fare domanda per la sua fruizione per il periodo di spettanza dell'emolumento non goduto da parte del defunto;

   la Corte di Cassazione ha ripetutamente evidenziato che «in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere» (si vedano le sentenze della Cassazione n. 22051/2008, n. 3745/2002, n. 3247/1992);

   dunque, la domanda amministrativa è necessaria per il godimento della prestazione ma non per l'insorgenza del diritto alla prestazione che è connesso al venire in essere delle condizioni previste dalla legge per il suo sorgere;

   all'interrogante risulterebbe, secondo segnalazioni ricevute direttamente da soggetti interessati, che la sede Inps di Bergamo avrebbe respinto talune domande sulla base della circolare Inps del 22 luglio 1992, n. 190, ad oggi superata dalle dianzi esposte pronunce giurisprudenziali –:

   quali iniziative il Ministro interrogato, anche di carattere normativo, intenda adottare al fine di tutelare il diritto alle prestazioni assistenziali di cui in premessa.
(4-11212)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

vedovo

pensionato