ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11211

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 633 del 04/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: PRETTO ERIK UMBERTO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 26/01/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 26/01/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11211
presentato da
PRETTO Erik Umberto
testo di
Venerdì 4 febbraio 2022, seduta n. 633

   PRETTO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   con regio decreto n. 147 del 9 gennaio 1927, recante «Approvazione speciale per l'impiego dei gas tossici» ancora in vigore, più precisamente all'articolo 15, viene prevista la figura aziendale di un «Direttore Tecnico Gas Tossici», il quale per essere nominato deve rispondere a determinati requisiti tra cui: laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale o in ingegneria chimica;

   tra le figure atte a ricoprire tale ruolo sono quindi assenti i professionisti esperti in impianti chimici quali i periti industriali con specializzazione in chimica, dei quali è stato istituito l'albo successivamente al regio decreto n. 147 del 1927;

   il direttore tecnico ha degli obblighi e delle responsabilità ben precise e deve mettere in atto tutta una serie di azioni che permettano di ridurre al minimo e di scongiurare possibili situazioni di emergenza che possano arrecare danni a persone o all'ambiente circostante;

   successivamente all'approvazione del regolamento speciale sopra citato, negli anni sono state emanate diverse disposizioni, su tutte il decreto ministeriale del 9 maggio 1927: «Approvazione di disposizioni concernenti l'impiego dei gas tossici di cui al regolamento approvato con regio decreto del 9 gennaio 1927, n. 147», e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, recante «Decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica», con le quali sono state apportate importanti modifiche, quali l'abrogazione di organi o l'abolizione di figure originariamente previste nella composizione delle commissioni provinciali;

   ad oggi, si interpreta in maniera letterale il dettato dell'articolo 15 del regio decreto n. 147 del 9 gennaio 1927 e si considera che il direttore tecnico gas tossici debba necessariamente essere dottore in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale ovvero a un laureato in ingegneria chimica;

   le competenze dei periti chimici, ovvero periti industriali con specializzazione in chimica, tra cui competenza nelle attività di analisi e test di laboratorio, conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche di elementi e sostanze, capacità di utilizzo degli strumenti specifici per le analisi chimiche sia tradizionali che computerizzati, sono da ritenersi sufficienti a quelle necessarie per l'espletamento della funzione de quo e, ove necessario, possono essere integrate da altre ancora più specifiche che il candidato potrà ottenere frequentando eventualmente un corso di formazione specifico. Inoltre, l'accesso alla qualifica di perito industriale, ai sensi della legge n. 89 del 2016, è ora concesso ai soli possessori di laurea triennale in chimica o ingegneria chimica o chimica industriale o titoli equipollenti –:

   se, alla luce delle numerose modifiche intervenute nei curriculum di istruzione secondaria e terziaria in Italia dal 1927 ad oggi, i Ministri interrogati non ritengano necessario adottare iniziative per modificare la disciplina in questione e prevedere la possibilità di ricoprire il ruolo di «Direttore Tecnico Gas Tossici» anche per i periti industriali con specializzazione in chimica che, eventualmente, dimostrino di aver frequentato con profitto uno specifico corso di formazione in ambito regionale.
(4-11211)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professioni tecniche

gas

chimica