ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11181

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 632 del 25/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: POTENTI MANFREDI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 25/01/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 25/01/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11181
presentato da
POTENTI Manfredi
testo di
Martedì 25 gennaio 2022, seduta n. 632

   POTENTI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, è entrata in vigore dal giorno 8 gennaio 2022 la disciplina che regola l'accesso in tribunale solo ai difensori muniti di Green pass. L'articolo 3 contiene l'estensione dell'impiego delle certificazioni COVID-19 e interviene a modificare l'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021 convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 così prevedendo anche per i difensori (periti, consulenti ed altri ausiliari del magistrato) analogo obbligo previsto per i magistrati togati e onorari;

   in ragione di una incertezza circa l'interpretazione del disposto normativo, molti tribunali hanno ritenuto operante l'obbligo già a partire dal giorno 8 gennaio 2022, escludendo dalla partecipazione alle udienze i difensori non muniti di Green pass. L'articolo 9-sexies parrebbe contenere, infatti, una disciplina speciale autonoma rispetto, a quella stabilita dall'articolo 9-bis del medesimo decreto e, peraltro, stando ad una primissima interpretazione del decreto-legge n. 1 del 2022 sembra che fino al 15 febbraio 2022 sia consentito accedere con il cosiddetto Green pass «Base»;

   tale conclusione sembra ricavarsi dalla lettura dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2022, che ha previsto l'introduzione dell'articolo 4-quinquies nel decreto-legge n. 44 del 2021, secondo cui, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021;

   al di là dell'incertezza normativa, il punto critico, è l'aver esteso questa norma ai difensori, ma non agli imputati;

   ciò crea, di fatto, per l'interrogante, una violazione del diritto di difesa, costringendo gli imputati a fare udienza senza il difensore che avesse scelto di non vaccinarsi –:

   se e quali iniziative di competenza intenda assumere perché il diritto alla difesa venga garantito sempre e comunque, soprattutto nel processo penale.
(4-11181)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

magistrato

luogo di lavoro

diritti della difesa