Legislatura: 18Seduta di annuncio: 632 del 25/01/2022
Primo firmatario: BRAMBILLA MICHELA VITTORIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/01/2022
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/01/2022
BRAMBILLA. — Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
il Centro nazionale di referenza per le pesti suine presso l'istituto zooprofilattico di Umbria e Marche ha confermato la presenza del virus della peste suina africana (Psa) nelle carcasse di alcuni cinghiali ritrovate nelle province di Alessandria e di Genova;
allo scopo di prevenire la diffusione del virus, che può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata, la direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (Dsgaf) ha provveduto innanzitutto ad istituire la zona infetta ai sensi dell'articolo 63 del regolamento delegato (UE)2020/687;
l'ordinanza del Ministro della salute, di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, datata 13 gennaio 2022 e concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana, a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (Gazzetta ufficiale serie generale n. 10 del 14 gennaio 2022), ha sancito, all'articolo 1, il divieto di attività venatoria e di altre attività all'aperto nei territori interessati, con l'esclusione esplicita delle attività connesse alla salute e alla cura degli animali detenuti e selvatici, e ha stabilito che i servizi regionali competenti, su richiesta degli interessati, possono autorizzare, su motivata e documentata richiesta, lo svolgimento delle attività sulla base della valutazione del rischio da parte del Centro di referenza nazionale per le pesti suine e che i servizi regionali competenti avranno cura di fornire ai titolari delle attività autorizzate in deroga le istruzioni necessarie, al fine di evitare o ridurre il rischio di diffusione del virus della Psa dalla zona sopraindicata verso territori esterni alla stessa;
la direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (Dgsaf) ha emanato il provvedimento contenente le «Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana» protocollo 1195 del 18 gennaio 2022 che, con riferimento ai suini, cinghiali e loro ibridi detenuti all'interno di allevamenti bradi, semibradi e misti anche di allevamenti familiari, ne dispone la macellazione immediata e il divieto di ripopolamento per sei mesi;
l'ordinanza n. 4/2022 del 19 gennaio della regione Liguria ricalca i contenuti del provvedimento della Dgsaf e, pur ritenendo necessario specificare alcuni aspetti applicativi della citata ordinanza del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, anch'essa contiene l'indiscriminata previsione della macellazione/abbattimento di tutti gli animali detenuti negli allevamenti;
nei provvedimenti citati non vi è alcuna previsione riguardo ai suini salvati da macellazione e detenuti da associazioni o suini da compagnia, non destinati all'alimentazione, detenuti da privati o associazioni a scopo d'affezione, in condizioni ben differenti rispetto a quelle degli allevamenti a scopo alimentare –:
se i Ministri interrogati non ritengano di dover adottare iniziative per escludere esplicitamente dalle disposizioni relative alle immediate macellazioni/abbattimenti i suini salvati da macellazione e detenuti da associazioni o i suini detenuti a fini di compagnia non affetti dalla malattia, con la previsione di apposite prescrizioni finalizzate alla prevenzione del contagio.
(4-11156)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):prevenzione delle malattie
suino
peste animale