ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11126

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 629 del 18/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: CUNIAL SARA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 18/01/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA SALUTE 18/01/2022
MINISTERO DELLA SALUTE 18/01/2022
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 02/02/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11126
presentato da
CUNIAL Sara
testo di
Martedì 18 gennaio 2022, seduta n. 629

   CUNIAL. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   in data 23 settembre 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che nessuno può richiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti, né la conoscenza del medesimo può determinare una difformità di trattamento nei confronti degli studenti. L'Autorità garante ricorda che, secondo il quadro normativo vigente, agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, né a questi (a differenza degli universitari) è richiesto il possesso e l'esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche;

   la nota 11 dell'8 gennaio 2022 «nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – articolo 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1» riporta: «L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo (...)”» A parere dell'interrogante questa risulterebbe una possibile violazione della privacy su dati sensibili di minori;

   in data 10 gennaio 2022 il Ministero dell'istruzione ha emanato un'ulteriore nota con maggiori dettagli e specificando che «il trattamento (dei dati inerenti lo stato vaccinale, ndr) dovrà essere espletato dalle singole istituzioni scolastiche, nella loro qualifica di “Titolari del trattamento (...) in ottemperanza ai principi di cui all'articolo 5 del GDPR”»;

   risulta all'interrogante che le quarantene in base allo stato vaccinale erano già state previste dalla circolare del 6 novembre, ma finora non risulta che sia stata autorizzata dal Garante nessuna comunicazione diretta fra famiglie e scuola di questi dati. Il dato veniva trattato dalle aziende sanitarie locali nel momento dell'invio del provvedimento di quarantena come unici soggetti autorizzati alla conoscenza dello stato vaccinale degli alunni nel rispetto della privacy di alunni e famiglie;

   il decreto-legge n. 1/2022 non fa nessuna menzione del fatto che questo dato debba essere comunicato direttamente dai genitori o dagli alunni stessi alle scuole;

   a parere dell'interrogante vi è il concreto rischio che, qualora le scuole richiedano l'informazione senza che vi sia uno specificato protocollo di trasmissione e gestione del dato, questo diventi consultabile anche da chi non espressamente autorizzato in segreteria scolastica e che vi sia il concretarsi di condotte volte a conoscere lo stato vaccinale dello studente e/o, peggio ancora, volte ad obbligarlo (anche indirettamente o con persuasioni o pressioni psicologiche) a vaccinarsi, o a discriminarlo pubblicamente, che possono integrare, secondo l'interrogante, gravi reati, quali ad esempio la violenza privata. Inoltre, va ricordato che ogni reato commesso da docente e personale scolastico è aggravato ai sensi dell'articolo 61, primo comma, numero 9, del codice penale per l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto –:

   se non si intendano modificare le note di cui in premessa al fine di risolvere il problema relativo alla possibile violazione della privacy, come sopra riportato;

   se i ministri interrogati non intendano adottare iniziative, affinché il dirigente scolastico e gli insegnanti evitino di compiere indagini, o facciano pressioni sugli studenti, in ordine allo stato vaccinale degli alunni e si astengano quindi dal fare pressioni su scelte che devono rimanere circoscritte all'alveo familiare.
(4-11126)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia infettiva

istituto di istruzione

reato