ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11114

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 628 del 17/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 17/01/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 17/01/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11114
presentato da
GRIMOLDI Paolo
testo di
Lunedì 17 gennaio 2022, seduta n. 628

   GRIMOLDI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, reca disposizioni in materia di accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;

   la norma sopracitata prevede che l'accesso alle predette strutture, a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, sia consentito esclusivamente:

    (i) ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (cosiddetto booster) successiva al ciclo vaccinale primario;

    (ii) ai soggetti in possesso di una certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, a condizione che questi presentino – in aggiunta – una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso;

   viene, invece, eliminata del tutto la possibilità di accedere alle ridette strutture per i soggetti non vaccinati e non guariti. Non risulta, in effetti, che sia stata prevista nei loro confronti alcuna fattispecie di deroga, neppure per i soggetti fragili, che non abbiano potuto sottoporsi alla vaccinazione per ragioni cliniche documentate, e neppure dietro presentazione di una certificazione che attesti l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle ore immediatamente antecedenti l'ingresso;

   la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 221 del 2021, sebbene ispirata a principi di precauzione e sicurezza sanitaria, appare eccessivamente rigida sotto questo aspetto e rischia seriamente di pregiudicare la continuità dei rapporti affettivi degli ospiti delle ridette strutture assistenziali, cui viene di fatto impedito di incontrare i propri cari non vaccinati, inclusi quelli fragili che non hanno potuto ricevere o completare il ciclo vaccinale per controindicazioni e/o motivazioni cliniche documentate;

   la circolare del Ministero dell'interno n. 88170 del 29 dicembre 2021 precisa che le «previsioni normative sul possesso del green pass non trovano applicazione nei riguardi dei minori età inferiore ai 12 anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione»;

   di fatto è impedito, oggi, a coloro che non possono per ragioni cliniche sottoporsi a vaccinazione, accedere alle strutture assistenziali e residenziali –:

   se non si ritenga opportuno adottare iniziative di competenza volte a restituire ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, e a quelli che non hanno potuto ricevere o completare la vaccinazione per motivazioni mediche, la possibilità di accedere alle strutture di cui in premessa, previa effettuazione di un test molecolare o antigenico con esito negativo.
(4-11114)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

collaudo

controllo sanitario

principio di precauzione