Legislatura: 18Seduta di annuncio: 627 del 14/01/2022
Primo firmatario: SAPIA FRANCESCO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 14/01/2022
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 14/01/2022
SAPIA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
sulla testata on line Corriere della Calabria, il 12 gennaio 2022 è stato pubblicato un articolo intitolato «Senza Green Pass cerca di tornare in Sicilia: è accampato da due giorni a Villa San Giovanni», nel quale si racconta la storia di Fabio Messina, che, in virtù delle misure introdotte nel decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, è bloccato da lunedì 10 gennaio 2022 all'imbarcadero di Villa San Giovanni perché sprovvisto di vaccinazione, dunque del cosiddetto super green pass;
per quanto riportato dall'articolo, il signor Messina era diretto in automobile a Palermo, a casa sua;
nell'articolo summenzionato, si specifica che, attraverso il proprio legale, Grazia Cutrino del foro di Trapani, il signor Messina ha presentato ricorso e, nell'attesa, si è accampato in sacco a pelo nel piazzale dello scalo calabrese;
lo stesso Messina ha dichiarato che pensava di potersi imbarcare, purché fosse rimasto chiuso nella propria auto, ma così non è stato, secondo quanto riportato nell'articolo citato;
secondo quanto riportato dall'articolo in predicato, per il signor Messina si tratta di «una battaglia di principio», che parte dal rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid;
all'interrogante appare incomprensibile che lo stesso cittadino non possa rientrare a casa, potendosi nella fattispecie adottare, anche con facilità, misure per consentirne il rientro a casa, con la propria automobile, evitando occasioni di possibile contatto con terzi;
la vicenda in questione sembra all'interrogante fornire una dimostrazione della discriminazione operata dal Governo in manifesta violazione del regolamento n. 953/2021, del 14 giugno 2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, segnatamente del paragrafo 36, secondo cui, in pratica, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti Covid-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri, quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto;
ancora, nella fattispecie appaiono anche violati alcuni diritti primari previsti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01), nello specifico quelli contemplati: all'articolo 1, secondo cui la dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata; all'articolo 6, secondo cui ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza; all'articolo 21, in base al quale è vietata ogni forma di discriminazione fondata, in particolare, tra l'alido, sulle convinzioni personali; all'articolo 45, secondo cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri –:
di quali informazioni dispongano rispetto a quanto riportato in premessa e rispetto alle condizioni psico-fisiche e di sicurezza del signor Messina;
se non intendano assumere, con urgenza, le iniziative di competenza per consentire l'immediato rientro a casa del signor Messina, che non può essere abbandonato.
(4-11103)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):trasporto transfrontaliero
libera circolazione delle persone
libera prestazione di servizi