ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11101

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 627 del 14/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: PLANGGER ALBRECHT
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 14/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER 14/01/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 14/01/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11101
presentato da
PLANGGER Albrecht
testo di
Venerdì 14 gennaio 2022, seduta n. 627

   PLANGGER e LOSS. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:

   l'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 aprile 2020, in ottemperanza del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, «Regolamento recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE», sta avendo un pesantissimo e negativo impatto sull'attività della pesca sportiva che rappresenta una nicchia di offerta turistica molto importante;

   il decreto ministeriale è stato approvato con il parere favorevole della Conferenza tra Stato, regioni e province autonome solo con l'impegno del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di aprire un tavolo per approfondire i contenuti dell'allegato 3; per effetto di tale decreto molte specie ittiche locali come le trote fario, le lacustri, i salmerini, i coregoni e i barbi e altro, non potranno più essere allevate e immesse nelle acque interne dove sono presenti da diverse centinaia di anni;

   l'originario dettato dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 contemplava un divieto di immissione di fauna alloctona che a seguito della novella, ex articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019, poteva essere derogato per dare una possibilità di sviluppo al settore;

   ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale, si è delineato un quadro di restrizioni più vincolanti delle preesistenti, perché l'elenco delle specie ittiche autoctone che correda il decreto è basato su criteri scientifici: in tal modo, si è creato un assetto eccessivamente restrittivo in quanto specie come la trota farlo, immesse da più di un secolo, divengono alloctone;

   la tutela degli habitat naturali non è assoluta visto che deve tenere in considerazione esigenze economiche, sociali e culturali, nonché le particolarità regionali e locali: comunque, in base al regolamento (Ue) n. 1143/2014, né il Coregonus lavaretus (coregone), né la salmo trutta (trota fario), né l'Oncorhynchus mykiss (trota iridea) sono incluse nella lista delle specie esotiche invasive;

   la Conferenza delle regioni e delle province autonome il 3 novembre 2021 ha approvato all'unanimità un documento con il quale chiede al Governo di approvare una disciplina transitoria per consentire la prosecuzione della gestione dell'attività di pesca sportiva e professionale, dell'indotto turistico, produttivo e commerciale in condizioni di legittimità, limitandone i danni causati dal blocco delle immissioni di salmonidi;

   il problema è stato recentissimamente affrontato dal comma 835 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 che istituisce, presso il Ministero della transizione ecologica, il Nucleo di ricerca e valutazione composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di Snpa/Ispra e da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per un massimo di dodici componenti;

   appare dunque urgente e indifferibile una revisione del suddetto decreto, o quantomeno dei suoi criteri applicativi, in particolare per quello che concerne l'elenco delle specie da ritenere autoctone e alloctone –:

   se i Ministri interrogati non ritengano, nel dare seguito agli impegni presi con i rappresentati delle regioni e delle province autonome, di adottare iniziative di competenza, anche normative, per garantire – nell'istituendo Nucleo di ricerca e valutazione composto da esperti ministeriali e degli enti locali, al fine di adottare norme e disposizioni volte all'individuazione delle specie ittiche autoctone e para-autoctone, onde superare le incertezze e le ambiguità prodotte con la circolare esplicativa n. 55247 del 24 maggio 2021 – un'adeguata rappresentanza delle province autonome di Trento e Bolzano anche in considerazione del fatto che esse in materia di pesca, hanno un'ampia autonomia legislativa;

   se non ritengano di adottare tutte le iniziative necessarie per modificare il decreto ministeriale 2 aprile 2020, con riferimento all'articolo 3 e all'Allegato (3), al fine di armonizzarlo con gli strumenti tecnici di valutazione e pianificazione regionali (Carte ittiche e Piani ittici regionali).
(4-11101)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

studio d'impatto

applicazione del diritto comunitario

pianificazione regionale