ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11071

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 626 del 12/01/2022
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/06888
Firmatari
Primo firmatario: MICELI CARMELO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/01/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 12/01/2022
Stato iter:
25/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/03/2022
MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 25/03/2022

CONCLUSO IL 25/03/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11071
presentato da
MICELI Carmelo
testo di
Mercoledì 12 gennaio 2022, seduta n. 626

   MICELI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   con nota verbale del maggio 2013 dell'Interpol di Astana è stata segnalata la presenza sul territorio italiano di Mukhtar Ablyazov – ricercato per reati commessi in Kazakhstan, Russia e Ucraina, tra cui appropriazione indebita di denaro e truffa – ed è stato accertato che lo stesso non fosse titolare di alcun permesso di soggiorno valido in Italia, né avesse richiesto il riconoscimento della protezione internazionale;

   il 29 maggio 2013, nel corso di una perquisizione della squadra mobile e della Divisione investigazioni generali e operazioni speciali della questura di Roma presso una villa nella quale era stata segnalata come possibile la presenza Ablyazov, è stata individuata la signora Alma Shalabayeva – moglie di Ablyazov – sotto falso nominativo (Alma Ayan) in possesso di un passaporto diplomatico contraffatto e sono stati conseguentemente notificati un decreto di espulsione ed un decreto di trattenimento – convalidato dall'autorità giudiziaria – presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, adottato dal questore di Roma;

   nel luglio 2014 il prefetto di Roma ha emesso in autotutela un decreto di revoca dell'espulsione in quanto la signora risultava «in possesso di un passaporto rilasciato dalla Repubblica del Kazakhstan a nome Alma Shalabayeva ed in relazione allo stesso di due permessi di soggiorno, in corso di validità, rilasciati, rispettivamente, dal Regno Unito e dalla Lettonia» anche se «la predetta documentazione non è stata prodotta né in alcun modo menzionata dall'interessata durante gli accertamenti compiuti dal personale della Questura di Roma», specificando che l'eventuale esibizione «non avrebbe comportato l'adozione del provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera»;

   dal 1992 il Kazakhstan è uno Stato membro dell'Onu, e, nel 2009, l'Italia ha sottoscritto un accordo di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata ratificato con la legge 7 dicembre 2015, n. 216, e i numerosi accordi bilaterali tra i due Stati lasciano presupporre come l'Italia non considerasse il Kazakhstan un Paese a rischio di violazioni sistematiche dei diritti umani;

   la sentenza n. 1594 del 2020 del tribunale penale di Perugia ha condannato gli imputati nel processo per il «caso Shalabayeva», definendo l'operazione come «extraordinary rendition al di fuori delle maglie degli istituti di diritto processuale» e che Alma Shalabayeva sarebbe stata di fatto inespellibile, in quanto a rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti nel suo Paese di origine, sebbene la donna si presentava nelle condizioni di essere espulsa in base alla disciplina del «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni) –:

   di quali elementi dispongano i Ministri interrogati in relazione ai fatti esposti in premessa e se intendano chiarire quale sia la procedura da porre in essere nel caso in cui venisse trovato sul territorio italiano un cittadino straniero in possesso di falsa documentazione d'identità o di soggiorno;

   se siano a conoscenza di eventuali accertamenti, nel periodo intercorrente tra l'emissione del decreto di espulsione e la sua revoca in autotutela, circa il possesso di documentazione valida in Italia da parte della signora Shalabayeva;

   se la procedura adottata nel caso in premessa da parte della questura di Roma sia o meno da ritenersi conforme alla normativa di cui al testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione.
(4-11071)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 25 marzo 2022
nell'allegato B della seduta n. 665
4-11071
presentata da
MICELI Carmelo

  Risposta. — Con riferimento alla richiesta sopra distinta, relativa all'interrogazione in esame, si rappresentano di seguito gli elementi forniti dal dipartimento della pubblica sicurezza: con telex urgentissimo del 28 maggio 2013, il servizio per la cooperazione internazionale di polizia di questo dipartimento comunicava alla squadra mobile della questura di Roma che il signor Mukhtar Ablyazov, nato il 15 maggio 1963, era ricercato in campo internazionale, a fini estradizionali, dalle autorità del Kazakistan, in quanto destinatario di un mandato di cattura, emesso dalla corte di Almaty in data 5 marzo 2009, per il reato di truffa e associazione criminale.
  Con il medesimo telex il citato servizio chiedeva, conseguentemente, di procedere all'arresto dell'uomo ai sensi degli articoli 715 e 716 del codice di procedura penale.
  Lo stesso servizio segnalava, inoltre, che il signor Ablyazov era ricercato dalla Russia, con una segnalazione Interpol («
Red Notice» n. 2011/55578 dei 28 marzo 2013) per truffa e associazione criminale, e dall'Ucraina per falso documentale.
  Nel citato telex, oltre ad essere indicati i nominativi dei soggetti che potevano accompagnare il cittadino kazako (anch'essi inseriti nella banca dati di polizia Sdi, poiché destinatari del medesimo provvedimento di cattura emesso a carico dell'interessato) e le autovetture a lui in uso, veniva altresì rappresentata la possibilità che lo stesso si trovasse a Roma, all'interno di una villa sita in via di Casal Palocco n. 3, di proprietà della signora Gerda Brockelschen).
  Il successivo 29 maggio, al fine di effettuare una perquisizione finalizzata al rintraccio dell'uomo – ricercato e privo di titolo per soggiornare in Italia – personale della squadra mobile e della Digos della questura di Roma accedeva all'interno della villa in parola.
  All'atto della perquisizione, Ablyazov non veniva rintracciato ma si constatava la presenza, oltre che di una coppia di domestici, di alcune persone tra le quali una donna in possesso di un passaporto diplomatico della Repubblica Centrafricana a nome «Alma Ayan», con evidenti segni di contraffazione e privo del necessario visto di ingresso e del relativo timbro uniforme Schengen apposto dalla polizia di frontiera.
  La stessa donna, altresì, non era in possesso di permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato italiano, né da altro Stato membro dell'Unione europea, e, ad eccezione del passaporto diplomatico di cui sopra, non è stata in grado di esibire alcun documento identificativo.
  Pertanto, a seguito della mancata identificazione in ragione della sospettata falsificazione del passaporto esibito, nella stessa giornata del 29 maggio 2013 la donna veniva accompagnata presso l'ufficio immigrazione della questura di Roma.
  All'atto del foto-segnalamento, la stessa dichiarava di essere di nazionalità kazaka.
  Gli accertamenti esperiti dall'ufficio di polizia di frontiera aerea di Fiumicino nella medesima data confermavano la falsificazione del documento, che aveva subito delle alterazioni consistenti nella sostituzione di alcune pagine.
  Inoltre, il Ministero degli affari esteri, con nota formale, comunicava che la signora Alma Ayan non beneficiava di alcuno status diplomatico-consolare nella Repubblica italiana.
  Pertanto, la citata squadra mobile procedeva alla denuncia dell'interessata in ordine ai reati commessi attraverso l'esibizione del falso passaporto diplomatico.
  Lo stesso giorno l'Ufficio Immigrazione della questura notificava alla stessa il decreto prefettizio di espulsione ed il provvedimento del questore di Roma di trattenimento presso il Centro di identificazione e di espulsione C.i.e. oggi ridenominato Centro di permanenza per i rimpatri – C.p.r. di Ponte Galeria.
  Si evidenzia che, dagli atti in possesso della questura di Roma, durante l'espletamento dell'
iter procedimentale finalizzato all'emanazione del decreto di espulsione adottato dalla prefettura di Roma, la cittadina straniera non ha riferito informazioni o prodotto documenti che consentissero una diversa definizione della relativa posizione amministrativa sul territorio dello Stato, né ha, tanto meno, fatto richiesta di protezione internazionale.
  Ciò è confermato anche dal tenore letterale del provvedimento espulsivo in parola.
  Successivamente, allo scopo di dare esecuzione al decreto di espulsione – e fatte salve eventuali diverse decisioni delle competenti autorità giudiziarie, alle quali i provvedimenti amministrativi sarebbero poi stati sottoposti per le valutazioni di competenza – la questura di Roma provvedeva, come previsto dalla vigente normativa, al trattenimento della signora Ayan presso il C.i.e. di Ponte Galeria, che veniva ritualmente convalidato dalla competente Autorità giudiziaria.

  Passando all'illustrazione della procedura da porre in essere nel caso di rintraccio sul territorio dello Stato di un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno ed in possesso di falsa documentazione di identità, si rappresenta che in questa ipotesi si affiancano profili di carattere sia penalistico che amministrativo.
  Innanzitutto, si premette che lo straniero deve essere sottoposto ad identificazione di polizia, con foto-segnalamento e consultazione delle banche dati in uso, sia sul nominativo declinato dallo straniero che su eventuali
alias emersi in fase di verifica, nonché con attivazione dei canali diplomatici – salvo che lo straniero non abbia richiesto protezione internazionale – e di cooperazione internazionale di polizia. Dal punto di vista penalistico, lo straniero in possesso di un documento di identificazione falso valido per l'espatrio, commette il reato di cui all'articolo 497-bis del codice penale (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), per cui si applicano le pertinenti disposizioni del codice penale e di procedura penale.
  Dal punto di vista amministrativo, il mancato possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, rilasciato dallo Stato o da altro Paese membro dell'Unione europea, rende irregolare lo straniero sul territorio nazionale. Per tale irregolarità, l'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione – T.u.i.) commina l'espulsione. A tal riguardo, giova ricordare che il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, ha introdotto nell'articolo sopra citato un meccanismo espulsivo «personalizzante» e «ad intensità graduale crescente».
  Con la suddetta modifica normativa, in particolare, è stata privilegiata la concessione allo straniero espulso di un termine per la partenza volontaria, in luogo dell'accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
  Detto meccanismo «volontario» può essere applicato, tuttavia, qualora non sussista il rischio di pregiudicare l'effettivo ritorno del soggetto espulso nel suo Paese d'origine o di provenienza.
  Difatti, il termine per la partenza volontaria non può essere concesso allo straniero e si procede all'accompagnamento immediato alla frontiera, quando: sia pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica o la sicurezza dello Stato, ovvero sia stata disposta l'espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, oppure sussista il rischio di fuga, o quando la sua domanda di soggiorno sia stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, o, infine, quando abbia violato senza un giustificato motivo misure meno afflittive precedentemente concessegli dalle autorità di pubblica sicurezza.
  Con specifico riguardo alla sussistenza del rischio di fuga, appare necessario chiarire che le ipotesi in cui lo stesso è configurabile sono state espressamente individuate dal legislatore all'articolo 13, comma 4-
bis, T.u.i., in base a criteri obiettivi ed in conformità alla direttiva unionale n. 115 del 2008 (cosiddetta «direttiva rimpatri»). Alla stregua della disposizione sopra citata, il rischio di fuga si configura quando sia accertato, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione e ricorre se la persona da rimpatriare, tra le altre ipotesi, non dispone di un passaporto valido.
  Pertanto, alla luce di quanto esposto, può affermarsi che lo straniero trovato in possesso di un documento di identità di cui sia accertata la falsificazione e che non ha esibito ulteriori documenti identificativi o titoli di viaggio validi, sia da ritenere «a rischio di fuga».
  Conseguentemente, l'esecuzione dell'espulsione adottata nei suoi confronti non può che avvenire mediante accompagnamento immediato alla frontiera. Detto accompagnamento è eseguito dal Questore previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente in relazione alle fattispecie di reato contestate e previa convalida del giudice di pace dell'accompagnamento stesso.
  Se non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa di specifici problemi burocratici, logicistici od operativi transitoriamente ostativi alla preparazione o all'effettuazione del rimpatrio, il questore, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 14 Tui, dispone il trattenimento dello straniero espulso presso un centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr), per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle predette problematiche e all'effettuazione del rimpatrio. In questa ipotesi, il questore trasmette gli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida del trattenimento, senza ritardo e comunque entro le 48 ore dall'adozione del provvedimento restrittivo (articolo 14, comma 3, Tui). L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore e dell'interessato (articolo 14, comma 4, Tui).
  Il giudice di pace provvede alla convalida del trattenimento con decreto motivato entro le 48 ore successive, per un periodo di 30 giorni, prorogabile fino a un massimo di 90 (ulteriormente prolungabile di ulteriori 30 giorni, quindi fino a 120 complessivi, qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri, articolo 14, comma 5, Tui). Contro i decreti di convalida e di proroga è proponibile ricorso per cassazione, che non sospende però l'esecuzione della misura espulsiva (articolo 14, comma 6, Tui).
  Per quanto concerne il quesito dell'interrogante circa eventuali accertamenti, effettuati nel periodo intercorrente tra l'emissione del decreto di espulsione e la sua revoca in autotutela, circa il possesso di documentazione valida in Italia da parte dell'interessata, il Prefetto di Roma ha precisato che, nell'intervallo temporale intercorso tra la notifica all'interessata del decreto di espulsione (29 maggio 2013) e la relativa esecuzione (31 maggio 2013), la signora Shalabayeva non ha mai fornito le sue esatte generalità, continuando a dichiarare di chiamarsi Alma Ayan e di godere dello
status diplomatico della Repubblica del Centro Africa, circostanza – quest'ultima – ribadita anche dai suoi legali nell'udienza di convalida del trattenimento innanzi al giudice di pace il 31 maggio 2013. La sua esatta identificazione è divenuta possibile solo grazie a una nota verbale dell'ambasciata del Kazakistan in data 30 maggio 2013, in cui si dava conto del rilascio alla signora in questione, di un passaporto kazako, dalla medesima mai dichiarato né esibito. Solo il successivo 11 luglio, all'atto della notifica del ricorso avverso il decreto di espulsione, depositato dai legali della donna al giudice di pace, si apprendeva della esistenza di titoli di soggiorno rilasciati alla signora Alma Shalabayeva dalle autorità britanniche e lettoni, atteso che tra gli allegati del ricorso figuravano anche copie dei citati titoli di soggiorno, recapitate con fax in data 3 giugno 2013 ai legali italiani da un notaio di Ginevra, che ne certificava anche l'autenticità. Il 12 luglio 2013, il prefetto di Roma, preso atto dell'avvenuta produzione in sede giurisdizionale dei suddetti titoli di soggiorno nel territorio nazionale, disponeva in autotutela la revoca del provvedimento di espulsione.
  Infine il Ministero della giustizia, interpellato sulla questione, ha comunicato di aver ricevuto nel corso dell'anno 2013 dalle autorità del Kazakhstan, con riferimento alle complessive vicende relative all'Ablyazov Mukhtar e alla di lui consorte Shalabayeva Alma, due richieste di assistenza giudiziaria dirette ad acquisire prove nell'ambito di procedimenti penali pendenti nella repubblica del Kazakhstan a carico di entrambi i menzionati soggetti.
  In particolare, la prima richiesta di assistenza giudiziaria, ricevuta in data 1° luglio 2013, era relativa a un procedimento penale pendente nei confronti dell'Ablyazov Mukhtar e di altri individui avente ad oggetto i reati di appropriazione indebita, riciclaggio, abuso di potere e associazione a delinquere e con la stessa si chiedeva che le autorità italiane svolgessero accertamenti di tipo patrimoniale volti a identificare i beni e i rapporti finanziari di cui Ablyazov Mukhtar e i suoi stretti congiunti fossero titolari nel nostro Stato. La richiesta di assistenza giudiziaria veniva formulata in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Con provvedimento del 3 dicembre 2013 il Ministro della giustizia trasmetteva per l'esecuzione la richiesta alla competente autorità giudiziaria. Alla richiesta di assistenza giudiziaria veniva data esecuzione dalla corte di appello di Roma e gli esiti erano trasmessi dal Ministero della giustizia alle autorità del Kazakhstan per via diplomatica in data 19 marzo 2015.
  La seconda richiesta di assistenza giudiziaria, ricevuta in data 31 ottobre 2013, era relativa a procedimento penale pendente nei confronti della Shalabayeva Alma avente ad oggetto il reato di falsificazione di documenti e con la stessa si chiedeva che le autorità italiane svolgessero accertamenti in merito agli spostamenti della donna e dei suoi figli sul territorio del nostro Stato e ai documenti da costoro utilizzati in tale evenienza. La richiesta di assistenza giudiziaria veniva formulata in base alla cortesia internazionale e con garanzia di reciprocità. Con provvedimento del 3 dicembre 2013 il Ministro della giustizia trasmetteva per l'esecuzione la richiesta alla competente autorità giudiziaria. Alla richiesta di assistenza giudiziaria veniva data esecuzione dalla corte di appello di Roma e gli esiti erano trasmessi dal Ministero della giustizia alle autorità del Kazakhstan per via diplomatica in data 4 giugno 2014.
  

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Nicola Molteni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trattamento crudele e degradante

accordo bilaterale

espulsione