ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10953

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 615 del 15/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: ORFINI MATTEO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/12/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 15/12/2021
Stato iter:
23/06/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/06/2022
MESSA MARIA CRISTINA MINISTRO - (UNIV. E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/06/2022

CONCLUSO IL 23/06/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10953
presentato da
ORFINI Matteo
testo di
Mercoledì 15 dicembre 2021, seduta n. 615

   ORFINI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   in data 15 ottobre 2021 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 82, il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale presso il Ministero dell'università e della ricerca, di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche, da inquadrarsi nell'area funzionale III, con talune riserve;

   l'articolo 3, comma 1, lettera f), nel definire i corsi di laurea richiesti per ciascun codice e, nello specifico, per il codice 02-funzionario per la comunicazione e per l'informazione, esclude alcune laurea magistrali, senza tra l'altro specificare i criteri, come ad esempio: LM-01, Antropologia culturale ed etnologia; LM-05, Archivistica e biblioteconomia; LM-15, Filologia, letterature e storia dell'antichità; LM-84, Scienze storiche;

   l'articolo 3, comma 1, lettera g) del bando stabilisce, altresì, che sono prerequisiti per poter presentare domanda di ammissione alla procedura concorsuali, alternativamente, il dottorato di ricerca o il master universitario di secondo livello, oppure il diploma di scuola di specializzazione, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge n. 80 del 2021, che, al comma 8, prevede la possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca, e non già come requisito necessario per accedere alla relativa procedura;

   la rigidità di tali requisiti pare aggravata dalla previsione di una tabella di valutazione dei titoli posseduti, nella quale si prevede che per i rapporti di lavoro (Td o Ti) presso le pubbliche amministrazioni è attribuito un punteggio pari a 3 punti per anno, mentre per rapporti di lavoro (Td o Ti) presso soggetti privati un punteggio pari a 2 per anno e per le attività di collaborazione – che nel panorama lavorativo attuale costituiscono spesso la prassi – solo 1,5 per anno;

   dall'analisi della predetta tabella, pare altamente improbabile – se non impossibile – raggiungere il punteggio necessario per accedere alla prova orale (21/30), attesa la sproporzione con la quale si valutano i rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato presso soggetti pubblici o privati rispetto alle attività di collaborazione;

   la presente procedura di concorso rischia di premiare esclusivamente coloro che, avendo un'età anagrafica più elevata, hanno avuto la possibilità di strutturare la propria carriera mediante un percorso professionale più ricco e in particolar modo presso le pubbliche amministrazioni, negando un'opportunità di assoluto pregio ai giovani professionisti in possesso di un curriculum adeguato alla propria età anagrafica –:

   quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministero dell'università e della ricerca ad escludere ogni valutazione di merito in ordine al dottorato di ricerca, ovvero al master universitario di II livello o al diploma di scuola di specializzazione post-universitaria, quale requisito di accesso e non anche, e più ragionevolmente, quale titolo accademico da apprezzare compiutamente nella coerenza del percorso di formazione post-universitaria ai fini della qualifica professionale richiesta, in linea con quanto previsto all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 80 del 2021;

   quali criteri il Ministero abbia adottato nel definire i corsi di laurea richiesti per ciascun codice e, nello specifico, per il codice 02-funzionario per la comunicazione e per l'informazione, ovvero secondo quali criteri abbia escluso determinati corsi di laurea affini ad altri inclusi;

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda, eventualmente, adottare per rendere conforme il bando di concorso di cui in premessa alla normativa vigente e agli altri bandi di concorsi pubblici medio tempore pubblicati per la selezione di personale non dirigenziale.
(4-10953)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 giugno 2022
nell'allegato B della seduta n. 713
4-10953
presentata da
ORFINI Matteo

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante pone una serie di quesiti in ordine al bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale presso il Ministero dell'università e della ricerca, di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche, da inquadrarsi nell'area funzionale III, di cui al d.d. dell'8 ottobre 2021, pubblicato in data 15 ottobre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 82.
  In particolare, l'interrogante chiede chiarimenti circa le motivazioni che hanno indotto il Ministero dell'università e della ricerca «ad escludere ogni valutazione di merito in ordine al dottorato di ricerca, ovvero al
master universitario di II livello o al diploma di scuola di specializzazione post-universitaria, quale requisito di accesso e non anche, e più ragionevolmente, quale titolo accademico da apprezzare compiutamente nella coerenza del percorso di formazione postuniversitaria ai fini della qualifica professionale richiesta, in linea con quanto previsto all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 80 del 2021» e a «definire i corsi di laurea richiesti per ciascun codice e, nello specifico, per il codice 02-funzionario per la comunicazione e per l'informazione ...».
  A tal riguardo, occorre preliminarmente chiarire che il bando di concorso in oggetto è stato emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»), secondo cui «Il Ministero dell'Università e della Ricerca è autorizzato, per il biennio 2021/2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della vigente dotazione organica, a bandire una o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a 56 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali».
  Tale autorizzazione è stata poi successivamente incrementata ad ulteriori 69 unità di personale, anch'esse da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, in base all'articolo 64, comma 6-
bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  Ciò posto, con riguardo al primo profilo evidenziato dall'interrogante, si evidenzia che il bando di concorso in discorso ha dato puntuale attuazione alla disciplina normativa di riferimento.
  L'articolo 1, commi 938, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178 dispone, infatti, che «le procedure concorsuali di cui al comma 937 sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche», individuati sulla base dei requisiti di partecipazione e secondo le modalità di cui alla medesima norma, precisando, altresì che «Per la partecipazione sono richiesti la laurea magistrale o specialistica nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca;
master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post-universitaria».
  Come è possibile evincere dal dato testuale, la disposizione prevede espressamente il possesso del dottorato di ricerca, del
master universitario di secondo livello o del diploma di scuola di specializzazione post-universitaria, alternativamente, in aggiunta alla laurea magistrale o specialistica, come requisito di ammissione alle suddette procedure concorsuali, tra le quali rientra certamente anche la procedura di selezione in discorso.
  Peraltro, i titoli in questione, oltre ad essere valutati ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale di cui in discorso, sono anch'essi oggetto di valutazione ai sensi della lettera A della tabella allegata al bando, richiamata dall'articolo 11 del bando di concorso stesso.
  Con riguardo poi al secondo quesito sulla scelta delle lauree previste dal bando in questione, preme rammentare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo, nello svolgimento delle procedure concorsuali sussiste in capo all'Amministrazione indicente la procedura di selezione un potere discrezionale in ordine all'individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitarsi tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per la funzione da ricoprire o per l'incarico da affidare (Cfr.,
ex plurimis, Consiglio di Stato sezione V, sentenza 28 febbraio 2012, n. 2098; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 22 gennaio 2020, n. 535; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 24 gennaio 2020, n. 590). Ne consegue, pertanto, che l'Amministrazione procedente ben può esercitare siffatto potere nella scelta dei requisiti di ammissione, rientrando nell'alveo della discrezionalità tradizionalmente riconosciuta alla pubblica amministrazione (si vedano, sul punto, ex multis, Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 24 gennaio 2020, n. 590; Consiglio di Stato, sezione IV, 30 agosto 2017, n. 4107; Consiglio di Stato, sezione III, 24 ottobre 2018, n. 6056; Consiglio di Stato, sezione V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Consiglio di Stato, sezione VI, 3 maggio 2010, n. 2494; Consiglio di Stato, sezione VI, 19 agosto 2009, n. 4994).
  Nel caso di specie, il Ministero dell'università e della ricerca ha individuato, nel legittimo esercizio della propria discrezionalità, i titoli richiesti per la partecipazione al concorso sulla base della professionalità e della preparazione culturale richiesta per i posti da ricoprire e per gli incarichi da affidare attraverso la predetta procedura concorsuale.
  Peraltro, si osserva che – come previsto dall'articolo 3 del bando – l'ammissione al concorso, per ciascuno dei tre profili o codici di concorso, non riguarda solamente i titoli specificamente ammessi ed elencati, ma è estesa ai diplomi di laurea del vecchio ordinamento (DL) «equiparati ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, ovvero titoli equipollenti tra le lauree del V.O. secondo la normativa vigente.»
  In coerenza con quanto sopra esposto, si fa presente che rientra, altresì, nella valutazione discrezionale dell'Amministrazione la determinazione del punteggio da attribuire alle differenti esperienze professionali svolte dai candidati, rispettivamente, come dipendenti di pubbliche amministrazioni, come dipendenti di soggetti privati, o come collaboratori autonomi.
  D'altra parte, tale scelta è giustificabile in base alla considerazione che nel rapporto di lavoro subordinato sussiste un inserimento organico del lavoratore nell'organizzazione in cui si presta servizio, mentre tale inserimento nella collaborazione non sussiste. Di conseguenza, si può ritenere che l'esperienza professionale pregressa svolta in qualità di dipendente pubblico possa essere ragionevolmente valorizzata rispetto alle altre, in funzione della maggiore affinità con l'attività lavorativa che il candidato, in caso di superamento del concorso, si troverà a svolgere.
  Alla luce delle considerazioni esposte, è ragionevole concludere che il Ministero dell'università e della ricerca abbia operato nel solco e nel pieno rispetto della normativa vigente, esercitando in modo legittimo ed opportuno i poteri discrezionali attribuiti alla pubblica amministrazione in materia.

La Ministra dell'università e della ricerca: Maria Cristina Messa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

insegnamento superiore

categoria socioprofessionale

istruzione postuniversitaria