ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10814

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 603 del 25/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: ASCARI STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PERANTONI MARIO MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
CATALDI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
DI SARNO GIANFRANCO MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
SAITTA EUGENIO MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
SALAFIA ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
SCUTELLA' ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
TRIPODI ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
ALAIMO ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
AZZOLINA LUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
BALDINO VITTORIA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
CATTOI MAURIZIO MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
CORNELI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
DE CARLO SABRINA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
GIORDANO CONNY MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
SILVESTRI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
PAPIRO ANTONELLA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
BARZOTTI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
SERRITELLA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 25/11/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 25/11/2021
Stato iter:
02/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/05/2022
CARTABIA MARTA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 02/05/2022

CONCLUSO IL 02/05/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10814
presentato da
ASCARI Stefania
testo di
Giovedì 25 novembre 2021, seduta n. 603

   ASCARI, PERANTONI, BONAFEDE, CATALDI, DI SARNO, D'ORSO, FERRARESI, GIULIANO, SAITTA, SALAFIA, SARTI, SCUTELLÀ, BRESCIA, ELISA TRIPODI, ALAIMO, AZZOLINA, BALDINO, MAURIZIO CATTOI, CORNELI, DE CARLO, DIENI, GIORDANO, FRANCESCO SILVESTRI, PAPIRO, MARTINCIGLIO, SPADONI, BARZOTTI, NAPPI, SERRITELLA e BUSINAROLO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 20 novembre 2021 Mirko Genco è stato fermato dai carabinieri di Reggio Emilia con l'accusa di aver ucciso Juana Cecilia Hazana Loayza, 34enne trovata soffocata e poi sgozzata in un parco della città;

   Genco lo scorso anno era stato denunciato da un'altra sua ex compagna per comportamenti vessatori nei suoi confronti. Secondo quanto si legge sui giornali, aveva costretto la donna a limitare tutti i contatti con l'esterno e a chiudere le relazioni con gli altri. In seguito alla denuncia lei era stata collocata in una struttura protetta. Il procedimento penale è in corso;

   l'uomo da mesi perseguitava Juana: era già stato arrestato due volte, ma meno di un mese fa, dopo una sentenza di patteggiamento con una sospensione condizionale della pena, era tornato libero di fare del male alla donna. Come ricorda la Gazzetta di Parma «le misure cautelari adottate nei suoi confronti sono cadute il 4 novembre. Genco era stato arrestato il 5 settembre per atti persecutori e il 6, dopo la convalida dell'arresto, era stato scarcerato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento. Ma il 10 settembre era stato nuovamente arrestato per violazione della misura, violazione di domicilio e ulteriori atti vessatori, ottenendo il 23 settembre gli arresti domiciliari. Il 3, il processo con un patteggiamento a due anni e il giorno dopo, la liberazione»;

   Genco era stato arrestato, dunque, due volte per aver perseguitato Juana, era stato condannato ma era libero. L'avvocata di Genco, Alessandra Bonini, racconta che per il suo assistito aveva contattato il centro «Liberiamoci dalla violenza» dell'Ausl di Parma. Il ventenne, infatti, aveva patteggiato due anni un paio di settimane fa. Pena sospesa a patto che frequentasse un percorso di riabilitazione. L'uomo sarebbe andato due volte, dai terapeuti, l'ultima il 16 novembre;

   nonostante l'uomo avesse iniziato un percorso di recupero, Juana è stata uccisa dal suo persecutore. E in tanti, ora, si chiedono cosa non abbia funzionato e perché lo Stato non sia stato capace di difendere una ragazza che chiedeva aiuto, una ragazza che aveva denunciato, più volte, il proprio persecutore;

   a una prima lettura pare emergere una valutazione inadeguata del rischio reale che correva la vittima e che ha evitato che nei confronti dell'uomo fosse mantenuta una misura cautelare o di prevenzione che era necessaria, visto l'epilogo drammatico;

   considerato che, nei casi di reati che sono concreta manifestazione di violenza familiare e di genere, l'articolo 165, quinto comma, del codice penale stabilisce che «la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati» è importante chiedersi e capire se ci siano stati errori di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria che hanno portato alla decisione di rimettere in libertà l'uomo;

   in un ordinamento giudiziario, come quello a disposizione del nostro Paese, in cui sono state emanate molte norme contro la violenza sulle donne, diventa ora importante che, da parte dell'autorità giudiziaria, vi sia una corretta lettura della situazione e della dinamica concreta di violenza vissuta dalla vittima, oltre all'adeguata interpretazione delle leggi, nel legittimo margine di discrezionalità del magistrato, in cui lo stesso opera;

   ed è per questo che è necessario, tra le altre cose, implementare e rafforzare il monitoraggio e la vigilanza dello stesso Consiglio superiore della magistratura – chiamato a puntuali processi di valutazione dell'operato dei singoli magistrati, oltre che a eventuali interventi disciplinari in relazione all'effettività dell'azione giudiziaria – nella trattazione dei procedimenti di violenza di genere e domestica;

   occorre, pertanto, attivare un nuovo piano che passi per la specifica e adeguata formazione dei giudici, oltre che delle forze dell'ordine, nonché per il rafforzamento di programmi di trattamento per uomini maltrattanti che possano rivelarsi effettivamente efficaci nel recupero degli stessi e nella conseguente prevenzione del fenomeno della violenza familiare e di genere –:

   se il Ministro interrogato, nell'ambito della propria competenza, sia a conoscenza dei fatti sopra esposti, e quali iniziative di competenza, sia di carattere normativo, sia di carattere ispettivo, ritenga opportuno adottare in relazione alle gravi criticità segnalate in premessa.
(4-10814)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 2 maggio 2022
nell'allegato B della seduta n. 685
4-10814
presentata da
ASCARI Stefania

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti – dopo avere premesso che «... il 20 novembre 2021 Mirko Genco è stato fermato dai Carabinieri di Reggio Emilia con l'accusa di avere ucciso Juana Cecilia Hazana Loayza, 34enne trovata soffocata e poi sgozzata in un parco della città; Genco lo scorso anno era stato denunciato da un'altra sua ex compagna per comportamenti vessatori nei suoi confronti. Secondo quanto si legge sui giornali, aveva costretto la donna a limitare tutti i contatti con l'esterno e a chiudere le relazioni con gli altri. In seguito alla denuncia lei era stata collocata in una struttura protetta. Il procedimento penale è in corso; l'uomo da mesi perseguitava Juana: era già stato arrestato due volte, ma meno di un mese fa, dopo una sentenza di patteggiamento con la sospensione condizionale della pena, era tornato libero di fare del male alla donna. Come ricorda La Gazzetta di Parma...le misure cautelari adottate nei suoi confronti sono cadute il 4 novembre. Genco era stato arrestato il 5 settembre per atti persecutori e il 6, dopo la convalida dell'arresto, era stato scarcerato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento. Ma il 10 settembre era stato nuovamente arrestato per violazione della misura, violazione di domicilio e ulteriori atti vessatori, ottenendo il 23 settembre gli arresti domiciliari. Il 3 novembre il processo si chiudeva con un patteggiamento a 2 anni e vi era la liberazione...; Genco era stato arrestato, dunque, due volte per avere perseguitato Juana, era stato condannato ma era libero. L'avvocata di Genco...racconta che per il suo assistito aveva contattato il centro Liberiamoci dalla Violenza dell'Ausl di Parma. Il 20enne, infatti, aveva patteggiato 2 anni un paio di settimane fa con pena sospesa, a patto che frequentasse un percorso di riabilitazione. L'uomo sarebbe andato 2 volte dai terapeuti, l'ultima il 16 novembre; nonostante l'uomo avesse iniziato un percorso di recupero, Juana è stata uccisa dal suo persecutore...» – domandano alla Ministra della Giustizia se ...sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza, sia di carattere normativo sia di carattere ispettivo, ritenga opportuno adottare in relazione alle gravi criticità segnalate in premessa.
  In proposito va ricordato che gli agenti della Polizia di Stato in data 5 settembre 2021 arrestavano il Genco Mirko in relazione al reato previsto e punito dall'articolo 612-
bis del codice penale. Il pubblico ministero presso il tribunale di Reggio Emilia decideva di procedere con il giudizio direttissimo. Il giorno 6 settembre 2021 il tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica convalidava l'arresto del Genco Mirko e applicava nei suoi confronti, in accoglimento della richiesta avanzata dalla parte pubblica, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla Hazana Loayza Juana Cecilia.
  Successivamente, in seguito a violazioni delle prescrizioni della misura cautelare imposta da parte del Genco Mirko, il pubblico ministero presso il tribunale di Reggio Emilia chiedeva l'aggravamento della misura cautelare in esecuzione con quella degli arresti domiciliari.
  Una ulteriore segnalazione veniva del resto inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, che disponeva l'arresto del Genco Mirko in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 387
-bis, 614 e 612-bis del codice penale commessi in danno della Hazana Loayza Juana Cecilia.
  In sede di udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio Emilia applicava nei confronti del Genco Mirko la misura cautelare della custodia in carcere.
  In data 22 settembre 2021 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento dell'istanza presentata dalla difesa del Genco Mirko, sostituiva nei confronti di costui la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
  I due procedimenti pendenti nei confronti del Genco Mirko venivano poi riuniti innanzi al tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, che fissava l'udienza di trattazione per il 3 novembre 2021.
  Tra la data del 22 settembre 2021 e quella del 3 novembre 2021 non venivano segnalate violazioni alle prescrizioni inerenti la misura cautelare degli arresti domiciliari da parte del Genco Mirko, così come la Hazana Loayza Juana Cecilia non evidenziava ulteriori tentativi di avvicinamento o di contatto telefonico o telematico ad opera dell'uomo.
  In data 26 ottobre 2021 il difensore del Genco Mirko proponeva al pubblico ministero l'applicazione della pena con riferimento a tutte le ipotesi di reato contestate all'uomo, così formulando la richiesta «... pena base anni 2 di reclusione per il delitto di cui all'articolo 612
-bis del codice penale, aumentata di 8 mesi per la continuazione con gli altri reati, diminuita per il rito ad anni 1 e mesi 10 di reclusione. Sospensione della pena subordinata alla partecipazione ai corsi di recupero ex art. 165 comma quinto del codice penale...».
  La parte pubblica non prestava il consenso e in data 28 ottobre 2021 il difensore del Genco Mirko proponeva l'applicazione della pena di anni 2 di reclusione, con pena sospesa subordinata, come per legge, alla partecipazione ai corsi di recupero. Il pubblico ministero esprimeva quindi il consenso a tale richiesta di applicazione di pena.
  All'udienza celebrata in data 3 novembre 2021 innanzi al tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica il Genco Mirko ribadiva la richiesta di applicazione di pena e chiedeva scusa per quanto era successo. Il tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica accoglieva la richiesta avanzata dalle parti, affermando «...appare altresì congrua la pena indicata di anni 2 di reclusione, tenendo conto delle fattispecie di reato contestate, della incensuratezza e della riduzione per il rito. Ricorrono i presupposti di legge per la concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 165 comma quinto del codice penale a condizione che l'imputato segua con assiduità e impegno un percorso terapeutico di recupero secondo i termini e le modalità indicate dalle strutture sanitarie competenti. È fatto obbligo all'imputato di comunicare tempestivamente l'inizio di tale percorso e la sua conclusione. Alla luce della pronuncia di cui al punto che precede, stante il disposto di cui all'articolo 300 comma terzo del codice di procedura penale non ricorrono i presupposti per il mantenimento delle misure in atto degli arresti domiciliari e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con conseguente necessità di disporne la revoca immediata...».
  Dagli atti acquisiti dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia non è emersa alcuna specifica traccia dell'episodio così come riportato nell'atto di sindacato ispettivo in esame, per il quale «...Genco lo scorso anno era stato denunciato da un'altra sua ex compagna per comportamenti vessatori nei suoi confronti. Secondo quanto si legge sui giornali, aveva costretto la donna a limitare tutti i contatti con l'esterno e a chiudere le relazioni con gli altri. In seguito alla denuncia lei era stata collocata in una struttura protetta. Il procedimento penale è in corso...».
  Alla stregua di tutti gli elementi sinora passati analiticamente in rassegna, non sembra che al momento possano individuarsi profili di superficialità nelle condotte dei magistrati della Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia e del tribunale di Reggio Emilia che si sono occupati della vicenda in esame, onde attivare da parte di questo Dicastero eventuali «...iniziative...di carattere ispettivo...».
  Per quanto concerne poi le «...iniziative...di carattere normativo...deve essere ricordato che, riguardo ai centri di recupero per i soggetti “maltrattanti”, risultano pendenti due disegni di legge Conzatti S. 1868 (presentato al Senato il 2 luglio 2020, assegnato, non ancora iniziato l'esame) e Maiorino S. 1770 (presentato al Senato il 26 marzo 2020, assegnato, non ancora iniziato l'esame), che disciplinano l'istituzione di centri di recupero per i soggetti “maltrattanti”, il loro finanziamento e le condizioni in base alle quali tali soggetti possono essere destinati a frequentare i corsi».
  Si rappresenta, inoltre, che nella legge delega sulla riforma del processo civile, approvata il 25 novembre 2021, sono previste specifiche disposizioni volte a prevedere, tra l'altro: nel caso in cui siano allegate situazioni di violenza domestica o di genere, l'adozione di adeguate misure di salvaguardia e protezione; il necessario coordinamento di tutte le autorità giudiziarie coinvolte, comprese quelle inquirenti; la prevenzione della vittimizzazione secondaria; nell'adottare i provvedimenti concernenti i minori, la specifica considerazione degli eventuali episodi di violenza; la comunicazione alle parti, con il decreto di fissazione della prima udienza, della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge del 27 giugno 2013 n. 77.
  Si stabilisce inoltre: che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche;

  che, qualora il tentativo di conciliazione non riesca, il Presidente, anche d'ufficio, sentiti le parti e i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonché che il tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge del 27 giugno 2013 n. 77; in tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire in orari differiti;
  che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti a esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti.
  Si segnala, infine, lo schema di disegno di legge, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, di iniziativa della Ministra dell'interno e della Ministra della giustizia, approvato in occasione del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021.
  Detto disegno di legge contiene diversificati interventi, anche sul codice di procedura penale e su alcune leggi speciali, volti ad integrare le norme finalizzate a prevenire e reprimere la violenza di genere, con una particolare attenzione ai casi in cui tale fenomeno si manifesti in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, nella considerazione della particolare vulnerabilità delle vittime, nonché degli specifici rischi di reiterazione e multilesività.
  Nell'ottica delineata, l'articolo 1 interviene sugli istituti di cui al decreto-legge del 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge del 15 ottobre 2013 n. 119, e al decreto-legge del 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con modificazioni dalla legge del 23 aprile 2009 n. 38, al fine di ampliare e rendere più organica la relativa disciplina: viene estesa l'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del Questore a ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari e affettive; viene previsto (come già avviene per il reato di
stalking) l'aumento delle pene dei reati suscettibili di ammonimento quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e la procedibilità d'ufficio per i reati suscettibili d'ammonimento ordinariamente procedibili a querela, qualora commessi da soggetto già ammonito.
  L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275
-bis del codice di procedura penale; in particolare, viene prevista l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o nei casi previsti dagli 282-bis (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) del codice di procedura penale, nonché, con riferimento a queste ultime due misure, la possibilità di applicare una misura più grave, anche congiunta, nel caso di mancato consenso dell'imputato all'applicazione del mezzo di controllo elettronico. Viene inoltre previsto, con riferimento alla disciplina del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in analogia a quanto già previsto per il provvedimento ex articolo 282-bis del codice di procedura penale, che tale misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.
  L'articolo 3 reca alcune modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale, volte a consentire l'applicazione delle misure coercitive anche per il delitto di lesioni personali aggravate e, nel caso dell'arresto in flagranza o del nuovo fermo introdotto dallo stesso disegno di legge, per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
  L'articolo 5 è volto a chiarire che, nel caso di scarcerazione, sia che questa sia disposta nel corso del procedimento di cognizione sia che sia disposta in fase esecutiva dal giudice dell'esecuzione (o dal pubblico ministero) o dal magistrato di sorveglianza, alla persona offesa deve essere immediatamente, a cura della polizia giudiziaria, comunicato il provvedimento di scarcerazione, qualora ne abbia fatto richiesta, nell'ipotesi di cui all'articolo 90
-ter comma primo del codice di procedura penale, e sempre, a prescindere da detta richiesta, nell'ipotesi di cui all'articolo 90-ter comma primo bis del codice di procedura penale.
  L'articolo 6 introduce una ulteriore ipotesi di fermo, che prescinde dal pericolo di fuga, disposto dal pubblico ministero, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 612
-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale.
  In stretta connessione con tale disposizione si pone il secondo degli interventi di modifica previsti dall'articolo 3 del testo. È, infatti, previsto un intervento sull'articolo 391 comma quinto del codice di procedura penale al fine di permettere, in conseguenza del fermo, l'applicazione della misura cautelare; obiettivo che si persegue consentendo l'operare della deroga, anche in tal caso, ai limiti previsti dagli articoli 280 e 274 lettera
c) del codice di procedura penale ai fini dell'applicazione delle misure cautelari.
  L'articolo 7 interviene sulla disciplina della sospensione condizionale della pena nel caso di reati di violenza domestica, al fine di meglio qualificare e identificare il ruolo degli Uffici di esecuzione penale esterna. Viene modificato l'articolo 165 comma quinto del codice penale onde consentire al giudice di avvalersi degli Uffici di esecuzione penale esterna per individuare gli enti o le associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati di violenza domestica e di genere e gli specifici percorsi di recupero previsti dalla stessa norma. Viene altresì previsto che qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione, ai sensi dell'articolo 168 comma primo n. 1 del codice penale.
  L'articolo 11 stabilisce che, per i reati previsti dall'articolo 362 comma primo
ter del codice di procedura penale (tentato omicidio ovvero, nelle forme consumate o tentate, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, nonché talune ipotesi aggravate di lesioni personali e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) commessi in ambito di violenza domestica, l'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela, se dai primi accertamenti emergono concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al Prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'art. 5 comma secondo del decreto-legge del 6 maggio 2002 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge del 2 luglio 2002 n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa. È, inoltre, stabilito che le misure adottate siano sottoposte a revisione trimestrale.
  L'articolo 12 prevede, nei casi di cui all'articolo 387
-bis del codice penale, la possibilità dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza, non oltre quarantotto ore dal fatto di reato, in tal modo consentendo l'arresto anche se il soggetto, al momento di arrivo delle forze dell'ordine, si sia allontanato; detto arresto è possibile qualora l'autore del fatto risulti inequivocabilmente dalla documentazione video o fotografica.
La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violenza sessuale

delitto contro la persona

sospensione di pena