ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10760

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 599 del 19/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: SCAGLIUSI EMANUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VILLANI VIRGINIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
SERRITELLA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 19/11/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10760
presentato da
SCAGLIUSI Emanuele
testo di
Venerdì 19 novembre 2021, seduta n. 599

   SCAGLIUSI, VILLANI, SERRITELLA e L'ABBATE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il Ministro della salute ha emesso l'ordinanza n. 254 del 23 ottobre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

   l'ordinanza in esame consta di nove articoli e dispone, attraverso cinque diversi elenchi, verso quali Paesi e con quali modalità ci si possa spostare da e per gli stessi;

   ciò che si evince attualmente è come esistano previsioni chiare e puntuali quando si tratta di Paesi europei, anche grazie all'introduzione della Certificazione verde. Dal 1° luglio 2021 infatti, la Certificazione verde è valida come EU digital COVID certificate e rende semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea da altri Paesi europei;

   il regolamento europeo, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell'Unione europea non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati – come quarantena, autoisolamento o test – a meno che «non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica»;

   vi è poi un altro elenco di Paesi per cui è anche previsto, in assenza di presentazione delle certificazioni, la misura dell'isolamento fiduciario, si tratta tipicamente paesi extra Unione europea. Se si sommano i Paesi dei due elenchi citati arriviamo a circa una cinquantina di Paesi;

   se si considera che nel mondo esistono circa 200 stati riconosciuti, attualmente sono previste modalità controllate e semplificate di accesso verso l'Italia (e dunque di uscita ove ci si volesse recare dall'Italia) per un quarto degli Stati del pianeta. Tutti gli altri Paesi rientrano nell'elenco E. L'ingresso in Italia da questi Paesi non necessita di alcuna autorizzazione da parte del Ministero della salute, ma è consentito solo per specifici motivi: lavoro, salute, studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Da questi Paesi non è possibile entrare in Italia per motivi di turismo;

   un italiano che invece transita o si reca in questi Paesi può sempre tornare in Italia ma è necessario: compilare il Passenger Locator Form prima dell'ingresso in Italia; sottoporsi a tampone effettuato nelle 72 ore prima dell'ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia all'azienda sanitaria competente per territorio; raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato; sottoporsi ad isolamento fiduciario per 10 giorni; sottoporsi al termine dell'isolamento fiduciario di 10 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico. Queste misure di fatto evitano qualsiasi rapporto per la filiera del turismo tra l'Italia e i citati Paesi;

   il calo dell'attività turistica ha inciso per oltre un quarto sulla perdita complessiva del valore aggiunto registrato in Italia. Il crollo dei viaggi internazionali ha colpito soprattutto tour operator e agenzie di viaggio con i servizi collaterali (-55 per cento) e ristorazione (-52,7 per cento);

   il Ministro della salute ha istituito, in via sperimentale e con precisi protocolli di sicurezza, i corridoi turistici COVID-free per mete turistiche extra Unione europea. Attualmente sono operativi per Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam) –:

   se il Ministro, considerato che il comparto turistico è stato quasi cancellato dall'epidemia da COVID-19, intenda adottare iniziative per prevedere con la massima celerità nuovi corridoi turistici, non solo verso altri Paesi extra Unione europea ma anche, e soprattutto, in entrata verso il nostro Paese;

   se intenda valutare l'adozione di iniziative per aumentare il numero degli elenchi dei Paesi attualmente previsto dall'ordinanza n. 254 del 23 ottobre 2021, cercando di ridurre l'attuale disparità presente tra contesti territoriali ed epidemiologici estremamente eterogenei, che si trovano nel citato elenco E, valutando con particolare attenzione l'evolversi del contagio e il progredire della pandemia nei diversi Paesi.
(4-10760)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regione turistica

malattia infettiva

agenzia turistica