ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10758

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 599 del 19/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: ZANGRILLO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 18/11/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 18/11/2021
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 19/11/2021
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 15/12/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10758
presentato da
ZANGRILLO Paolo
testo di
Venerdì 19 novembre 2021, seduta n. 599

   ZANGRILLO. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 reca Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;

   tale decreto prevede l'obbligo di verifica periodica degli impianti di terra sui luoghi di lavoro;

   l'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha successivamente inserito nel suddetto decreto del Presidente della Repubblica l'articolo 7-bis, il quale dispone che le tariffe applicate dall'organismo che è stato incaricato di effettuare la verifica dell'impianto dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl) 7 luglio 2005, il quale, a sua volta, prevede che le tariffe si basino su un criterio di calcolo crescente in relazione all'impegno di potenza contrattuale della fornitura elettrica del soggetto sottoposto a verifica;

   tale previsione comporta gravi difficoltà per le imprese, soprattutto quelle più piccole che devono affrontare costi e oneri molto elevati. Infatti, a fronte di verifiche su impianti medio-piccoli, normalmente in uso ad aziende con ridotti forza lavoro e fatturato che, però, necessitano di molta potenza elettrica, vi sono costi molto elevati;

   al contrario, grandi strutture produttive, dalla superficie estesa e quindi complesse da verificare, ma che hanno potenze basse o medio-basse, hanno costi di verifica degli impianti inferiori;

   tale situazione comporta un evidente squilibrio tra l'entità e la complessità della verifica degli impianti, con una forte penalizzazione soprattutto per le micro e piccole imprese che sono gravate di costi sproporzionati;

   sul tema si è anche espressa l'Autorità garante della concorrenze del mercato: «L'articolo 7-bis, prevedendo l'applicazione di un tariffario per i servizi di verifica periodica degli impianti elettrici citati, introduce, quindi, una disposizione contraria ai principi concorrenziali, in quanto idonea ad eliminare la competizione tra operatori nella determinazione di una variabile fondamentale quale il prezzo del servizio erogato. L'utilizzo di un tariffario nel settore in esame non sembra peraltro giustificato dalla necessità di assicurare uniformità della contribuzione in favore dell'Inail né da quella di favorire professionalità e competenza nell'interesse della sicurezza degli utenti e dei lavoratori»;

   si evidenzia, inoltre, che l'obbligo, previsto dal suddetto articolo 7-bis, per le imprese di comunicare all'Inail per via informatica, il nominativo dell'organismo incaricato di effettuare la verifica dell'impianto, si traduce in un ulteriore peso burocratico e in una complicazione per le imprese. Sarebbe, infatti, molto più vantaggioso e pratico che tale comunicazione potesse effettuarla telematicamente lo stesso organismo incaricato della verifica, eliminando un adempimento per l'impresa rendendo la procedura più snella; al riguardo, si segnala, peraltro, che il decreto direttoriale previsto dalla disposizione per la definizione delle indicazioni tecniche non è stato ancora emanato;

   alla luce di quanto esposto, si rende necessario intervenire al fine di risolvere le problematiche evidenziate, prevedendo che le tariffe per le verifiche degli impianti di cui al citato regolamento siano commisurate alla superficie del luogo di lavoro e all'articolazione del suo impianto e non alla potenza elettrica contrattuale della fornitura. In alternativa, si potrebbe prevedere un tariffario più flessibile che consenta all'organismo incaricato della verifica di applicare costi minori nel caso in cui il criterio della potenza risulti evidentemente sproporzionato e iniquo; infine si potrebbe prevedere che sia direttamente l'organismo incaricato di effettuare la verifica dell'impianto e non l'impresa a trasmettere telematicamente il proprio nominativo all'Inail –:

   quali iniziative di competenza si intendano adottare al fine di risolvere le problematiche evidenziate in premessa.
(4-10758)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

luogo di lavoro

listino prezzi

concorrenza