ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10755

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 599 del 19/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: CARETTA MARIA CRISTINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 18/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 18/11/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 18/11/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10755
presentato da
CARETTA Maria Cristina
testo di
Venerdì 19 novembre 2021, seduta n. 599

   CARETTA e CIABURRO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   ad inizio 2021, la Slovenia ha notificato alla Commissione europea, secondo quanto previsto dalla direttiva (UE) n. 2015/1535, una norma tecnica nazionale in materia di produzione e commercializzazione di aceti, attraverso cui viene introdotta una nuova denominazione di aceti (non contemplata né dalle regole europee, né dalla precedente normativa slovena) definita come «aceto balsamico» e riferita ad aceti miscelati con mosto concentrato;

   nel mese di aprile 2021, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea il parere circostanziato sul tema, suffragato successivamente da alcune documentazioni tecniche fatte pervenire dal Consorzio tutela aceto balsamico di Modena alla Commissione stessa;

   al termine delle tempistiche previste dalla normativa europea, il 3 giugno 2021, la Slovenia ha risposto al parere italiano negando la fondatezza della denuncia di illegittimità della nuova normativa e rifiutandosi di apportare la modifica richiesta da parte italiana, con la conseguenza che, in assenza di ulteriori opposizioni da parte italiana, il 31 luglio 2021 la norma slovena è entrata in vigore ed il prodotto in questione, sedicente aceto balsamico sloveno, è presente sui mercati;

   la procedura di cui alla citata direttiva (UE) n. 2015/1535 non prevede ulteriori possibilità di ricorso, permettendo unicamente l'avvio di una procedura di contestazione ex articolo 259 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue);

   per dirimere la controversia, sarebbe necessario che le Autorità slovene modificassero il predetto disciplinare tecnico prevedendo una denominazione diversa da «aceto balsamico»;

   le azioni intraprese dalla Slovenia non solo contrastano gravemente le disposizioni comunitarie, ma danneggiano la produzione agroalimentare italiana con l'ennesimo fenomeno di «Italian Sounding», che persino la Corte di giustizia dell'Unione europea ha censurato con sentenza n. C-783/19, nata su ricorso del Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (Civc), del 9 settembre 2021, la quale ha dichiarato illegittimo l'utilizzo di nomi che rievocano in modo strumentale ed ingannevole prodotti a denominazione d'origine riconosciuti e tutelati dall'Unione;

   tale sentenza è nata e ha trovato applicazione nel caso di specie ad una rievocazione dello Champagne in una catena di bar spagnola dal nome «Champanillo» –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda intraprendere, per quanto di competenza, per tutelare l'unicità dell'aceto balsamico di Modena ed impugnare la disposizione slovena attraverso qualsiasi strumento utile, anche ai sensi dell'articolo 259 del Tfue, anche alla luce di quanto delineato in premessa.
(4-10755)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

norma di commercializzazione

violazione del diritto comunitario

diritto comunitario