ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10753

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 598 del 18/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: INVIDIA NICCOLO'
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 18/11/2021
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 18/11/2021
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI delegato in data 23/11/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10753
presentato da
INVIDIA Niccolò
testo di
Giovedì 18 novembre 2021, seduta n. 598

   INVIDIA e CURRÒ. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   le regioni frontaliere dell'Italia e della Svizzera sono strettamente integrate. Molti pendolari italiani si spostano verso la Svizzera e molti pendolari svizzeri si spostano verso l'Italia, dando vita ad un intenso traffico transfrontaliere di passeggeri su strada. Numerosi servizi di autobus attraversano la frontiera collegando le regioni frontaliere dei due Paesi;

   in base all'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, siglato il 21 giugno 1999, (Gazzetta Ufficiale, legge n. 114 del 30 aprile 2002, pagina 91), i trasportatori che effettuano servizi passeggeri che attraversano la frontiera possono trasportare passeggeri soltanto oltre il confine o all'interno del territorio della parte contraente in cui sono stabiliti. Nello specifico, l'articolo 20 di detto accordo stabilisce che gli operatori di autobus stabiliti in Svizzera non possono trasportare passeggeri fra due punti situati sul lato italiano della frontiera e gli operatori stabiliti nell'Unione europea non possono trasportare passeggeri fra due punti situati sul lato svizzero della frontiera, ma possono continuare ad essere esercitati i diritti che derivano da accordi bilaterali conclusi fra singoli Stati membri dell'Unione europea e Svizzera, vigenti all'epoca della conclusione dell'accordo dell'Unione europea purché non vi sia alcuna discriminazione fra i trasportatori dell'Unione europea, né distorsione della concorrenza;

   tali operazioni di cabotaggio consentono di aumentare il fattore di carico del veicoli e di conseguenza l'efficienza economica dei servizi e rafforzare ulteriormente la stretta integrazione di tali regioni frontaliere;

   con lettera datata 7 febbraio 2018, l'Italia ha chiesto di essere autorizzata dall'Unione europea a concludere un accordo con la Svizzera che permetta operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus nelle rispettive regioni frontaliere dell'Italia (Piemonte, Lombardia e le regioni autonome Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige), e della Svizzera e, la Commissione europea ha espresso parere favorevole affinché l'Italia possa negoziare e concludere un accordo bilaterale con la Svizzera purché non vi sia alcuna discriminazione fra i trasportatori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza –:

   se i Ministri intendano adottare le iniziative di competenza volte a riprendere il dialogo tra le parti sociali dei Paesi interessati, ormai in stallo dal 2019, ai fini di accompagnare tale processo d'apertura al cabotaggio di trasporto transfrontaliero passeggeri su strada ed i cambiamenti che esso comporta nei territori geograficamente limitati in cui diviene operativo, senza discriminazioni tra operatori stabiliti nell'Unione europea e senza distorsioni di concorrenza.
(4-10753)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto viaggiatori

regione di frontiera

utente dei trasporti