Legislatura: 18Seduta di annuncio: 591 del 09/11/2021
Primo firmatario: VOLPI LEDA
Gruppo: MISTO-L'ALTERNATIVA C'È
Data firma: 09/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GIULIODORI PAOLO MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 09/11/2021 BARONI MASSIMO ENRICO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 09/11/2021 CORDA EMANUELA MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 09/11/2021
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 09/11/2021
LEDA VOLPI, GIULIODORI, MASSIMO ENRICO BARONI e CORDA. — Al Ministro della salute, al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
la trasmissione Le Iene, andata in onda nella serata di martedì 2 novembre 2021, ha fatto emergere una «falla» nel sistema di verifica della Certificazione verde introdotta dal Governo;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2021, nell'allegato B, a pagina 4, al punto n. 2, prevede che le Certificazioni verdi Covid-19 devono essere revocate mediante l'inserimento del codice univoco della Certificazione verde all'interno della «lista di revoca»;
il testo recita: «la lista di revoca contiene esclusivamente il codice univoco associato a ciascun certificato revocato e nessun'altra informazione e/o dato personale. La lista di revoca è oggetto di scambio con gli altri Stati Membri, tramite le modalità sotto descritte (v. infra “5. Interoperabilità Europea”). La revoca delle certificazioni verdi COVID-19 può avvenire in caso di nuova positività accertata al SARS-Cov-2 dopo avvenuta vaccinazione o guarigione (casi di reinfezione). In detti casi, a seguito della comunicazione alla PN-DGC da parte delle aziende sanitarie, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici USMAF/SASN, di una nuova positività al SARS-Cov-2, effettuata tramite una specifica funzionalità del Sistema TS, il codice univoco identificativo della o delle certificazioni verdi COVID-19, rilasciata/e all'interessato precedentemente alla nuova positività accertata, viene inserita all'interno della “lista di revoca”»;
dalla lettura letterale del testo si evince che spetta al medico curante o all'Asl comunicare, a livello centrale, la positività di un soggetto in possesso di Green Pass, in modo che questo venga revocato;
la piattaforma del Governo responsabile dell'emissione, del rilascio e della verifica delle Certificazioni Verdi, una volta informata della positività di una persona a cui era già stato rilasciato un Green Pass ancora in corso di validità, provvede alla revoca;
dopodiché, per ottenere nuovamente la certificazione, bisognerà aspettare la guarigione. A quel punto il rilascio del Green Pass avviene come per tutti i guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti. Sarà comunque necessario che il medico o l'Asl comunichino a livello centrale l'avvenuta guarigione, facilmente comprovabile con un tampone negativo eseguito almeno 10 giorni dopo il tampone risultato invece positivo;
le interviste mandate in onda hanno mostrato molti casi di cittadini italiani in possesso di Certificazione Verde che, anche a seguito di avvenuto contagio da Covid-19, regolarmente verificato dalle autorità sanitarie, continuavano a presentare un Green Pass valido, anziché sospeso o revocato;
pertanto risulta evidente che la revoca del Green Pass prevista normativamente non viene attuata né viene effettuata la comunicazione posta alla base della revoca –:
se il Governo sia a conoscenza di quanto sia esteso fenomeno della mancata revoca del Green Pass ai soggetti risultati positivi al Covid-19; nello specifico se sia a conoscenza del fatto che quest'ultimo sia un fenomeno sistematico ed esteso sull'intero territorio nazionale o solo circoscritto a sporadici e incresciosi casi su alcuni territori regionali;
se e quali iniziative di competenza concrete e tempestive si intendano adottare per provvedere alla risoluzione della su esposta «falla»;
se e quali siano le giustificazioni per il mancato intervento in tale senso, stanti le già numerose segnalazioni dell'esistenza di difetti che palesemente rendono inutile l'utilizzo del Green Pass.
(4-10648)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):professione sanitaria
scambio intracomunitario
malattia