ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10631

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 590 del 08/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 08/11/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/11/2021
Stato iter:
11/01/2022
Fasi iter:

RITIRATO IL 11/01/2022

CONCLUSO IL 11/01/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10631
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Lunedì 8 novembre 2021, seduta n. 590

   CENTEMERO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto per i dirigenti e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata che lavorano per le imprese operanti nel settore finanziario un'aliquota addizionale dell'Irpef nella misura del 10 per cento, da calcolarsi sui compensi a titolo di bonus e stock options che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione;

   la sopramenzionata disposizione – come risulta dal comma 1 – è stata prevista «in dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options»;

   tuttavia, sin dall'entrata in vigore di tale norma, si riscontrano rilevanti dubbi interpretativi e criticità in merito all'ambito di applicazione della medesima che hanno condotto a molteplici contenziosi in materia: sotto il profilo soggettivo, in mancanza di un'espressa definizione di «settore finanziario» – in sede di commento alle novità introdotte dal sopracitato decreto-legge n. 78 del 2010 – l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 4/E/2011, aveva precisato che tale disposizione dovesse applicarsi anche a «le banche nonché, ad esempio, le società di gestione (Sgr), le società di intermediazione mobiliare (Sim), gli intermediari finanziari, gli istituti che svolgono attività di emissione di moneta elettronica, le società esercenti le attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario, le holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società finanziarie, creditizie o industriali»;

   successivamente, l'Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello n. 106/2018, nonostante le intervenute modifiche legislative nel settore finanziario, ha continuato a ritenere che il rinvio operato dalle norme fiscali al decreto legislativo n. 87 del 1992 (vigente ratione temporis e oggi abrogato) dovesse essere interpretato in senso «statico» e restare, quindi, valido nonostante le intervenute modifiche;

   sotto il profilo oggettivo, l'amministrazione finanziaria, con circolare n. 41/E del 5 agosto 2011, ha ritenuto corretto applicare, a partire dal 17 luglio 2011, la sopracitata addizionale sull'intero importo della componente variabile di retribuzione e non, come previsto dal primo comma, sull'importo della componente variabile di retribuzione che eccede del triplo rispetto alla componente fissa –:

   quali siano gli orientamenti del Governo in relazione agli effetti applicativi e di finanza pubblica della sopracitata disposizione, nell'ottica di prevedere l'abrogazione del prelievo addizionale di cui alla norma sopramenzionata, tenuto conto dell'ormai mutato contesto politico-economico rispetto a quanto descritto in premessa e tale da rendere del tutto anacronistica la citata misura, nonché foriera di effetti discriminatori verso un'ampia categoria di lavoratori altamente qualificati.
(4-10631)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

retribuzione del lavoro

holding