ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10621

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 589 del 05/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 04/11/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 04/11/2021
Stato iter:
23/06/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/06/2022
DELLA VEDOVA BENEDETTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INT.)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/06/2022

CONCLUSO IL 23/06/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10621
presentato da
PASTORINO Luca
testo di
Venerdì 5 novembre 2021, seduta n. 589

   PASTORINO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 9 febbraio 2021 la minore di 6 anni, I. M., è stata condotta in Ecuador dalla madre, M. L. B. F. allora console dell'Ecuador a Genova, senza il consenso paterno e da quel momento non è più tornata in Italia. Già nel 2019 la madre era partita per l'Ecuador con la bambina senza preavviso, tuttavia, in quell'occasione, avevano fatto rientro nel territorio italiano, a seguito del quale il padre, rivolgendosi a un giudice aveva ottenuto l'affidamento condiviso;

   il trasferimento della minore in febbraio 2021 è avvenuto con un passaporto diplomatico per cui il padre, temendo con ragione come dimostrano i fatti un nuovo sconsiderato gesto materno, il 28 ottobre 2020 aveva richiesto alle autorità competenti sia italiane sia equadoregne la revoca senza tuttavia ottenere alcun riscontro;

   sono trascorsi nove mesi da quando R. M. ha visto sua figlia, nel mentre ha presentato istanza di rimpatrio, ai sensi della Convenzione de L'Aia del 1980, ma la prima udienza, in violazione dei tempi previsti dai trattati internazionali, è stata fissata solo in ottobre 2021 dando tutto il tempo alla madre e ai parenti materni, come denunciato del genitore italiano, di costruire una falsa realtà familiare generando nella minore sentimenti di diffidenza verso il padre e una forzata dipendenza materna;

   a ciò si aggiunge la quantomeno strana circostanza per cui l'avvocato equadoregno del signor M. a un giorno dall'udienza rinuncia al suo incarico, venendo, non senza difficoltà, sostituito da due legali che sono riusciti a posticipare l'udienza di alcuni giorni. Il giudice equadoregno, il 21 ottobre 2021, ha rigettato le prove inviate dall'Autorità centrale italiana e sentenziato che la minore di 7 anni avrebbe la maturità per decidere dove risiedere;

   il padre attende la sentenza scritta per poter ricorrere in appello, fortemente preoccupato per la salute psicologica e l'incolumità della figlia in un Paese in cui si riscontrano alti livelli di criminalità e, come si legge nello stesso sito internet della Farnesina, «la crisi economica, già seria prima, si è ulteriormente aggravata con la pandemia e ha tratto con sé malcontento e continue minacce all'ordine pubblico» –:

   se e quali iniziative di competenza il Governo abbia posto in essere in relazione alla vicenda di cui in premessa e quali ne siano gli esiti;

   di quali elementi disponga in merito alla dinamica dell'allontanamento della minore dal territorio italiano chiarendo in particolare come sia stata possibile la partenza da un aeroporto italiano della suddetta minore con passaporto diplomatico, ma sprovvista del beneplacito del genitore italiano.
(4-10621)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 giugno 2022
nell'allegato B della seduta n. 713
4-10621
presentata da
PASTORINO Luca

  Risposta. — La piccola I. M. è nata a Perugia il 15 maggio 2014 dalla relazione tra il connazionale R. M. e la pignora M. L. F. B., già Console generale dell'Ecuador a Genova.
  I due si sono separati nel 2018 e il tribunale di Genova, città dove risiedevano, aveva stabilito un regime di affido condiviso con collocazione prevalente della minore presso la madre, disciplinando al contempo un calendario di visite per il padre.
  Il 9 febbraio 2021, il signor R. M. ha presentato alla Questura di Genova denuncia per sottrazione di minore nei confronti della signora M. L. F. B. (la quale aveva, nel frattempo, concluso il proprio incarico, con la nomina del nuovo Console generale dell'Ecuador nell'ottobre 2020) per essersi allontanata dal territorio nazionale recando con sé, senza il consenso paterno, la figlia.
  Il 20 febbraio 2021 il legale del signor R. M. ha contattato la Farnesina, presentando richiesta di assistenza per il proprio cliente. Il 25 febbraio il connazionale ha poi chiesto all'Ambasciata d'Italia a Quito di effettuare una visita consolare alla minore, la quale si trovava presso i nonni materni a Guayaquil. La visita è stata regolarmente svolta da parte della Console onoraria italiana a Guayaquil che ha potuto constatare le buone condizioni di salute della piccola e quelle dell'ambiente nel quale si trovava.
  Nel marzo 2021, il signor R.M. ha deciso di avvalersi della procedura prevista all'articolo n. 8 della Convenzione dell'Aja del 1980. Ha, pertanto, chiesto assistenza all'Autorità centrale italiana per assicurare il ritorno della figlia in Italia. La nostra Autorità centrale il 23 marzo 2021 ha trasmesso l'istanza in parola all'omologa ecuadoriana.
  Sul piano penale, nell'aprile 2021 la Prefettura di Genova ha comunicato l'avvenuta presentazione da parte del signor R. M. di querela per il reato di sottrazione di minore a carico della signora M. L. F. B. Nei confronti di quest'ultima pende attualmente un procedimento presso la Procura della Repubblica di Genova.
  A luglio e poi a settembre 2021 la nostra Autorità centrale, anche su impulso della Farnesina, ha sollecitato l'omologa ecuadoriana per ricevere aggiornamenti sullo stato della procedura convenzionale relativa all'istanza di ritorno presentata dal signor R. M. e per conoscere la situazione sociale della minore.
  L'Autorità centrale ecuadoriana ha avviato il procedimento convenzionale di rientro di I. M. in Italia solo il 13 settembre 2021. Al contempo l'autorità giudiziaria di Quito ha disposto una verifica delle condizioni sociali della minore, fino ad allora non effettuata in quanto non sarebbe stato possibile rintracciare la madre né la figlia all'indirizzo precedentemente noto. In raccordo con la Farnesina, l'Autorità centrale italiana il 28 settembre 2021 ha richiesto il coinvolgimento di Interpol per individuare la bambina.
  Nel frattempo il connazionale ha deciso di avvalersi della facoltà alternativa, accordatagli dall'articolo 29 della stessa Convenzione dell'Aja del 1980, di rivolgersi direttamente alle Autorità giudiziarie ecuadoriane, avvalendosi di difensori locali di fiducia e rinunciando all'ausilio dell'Autorità centrale italiana. Quest'ultima si è pertanto limitata a trasmettere all'omologo organo estero la domanda di rimpatrio, esercitando esclusivamente le funzioni di istruzione preliminare della pratica.
  L'Autorità giudiziaria ecuadoriana ha fissato l'udienza relativa al procedimento convenzionale al 15 ottobre 2021 per poi spostarla, su richiesta dello stesso signor R.M., di alcuni giorni. Ciò in quanto il legale del connazionale aveva rimesso l'incarico il giorno prima rispetto alla data fissata per l'udienza.
  Nel corso dell'udienza del 20 e 21 ottobre 2021 il giudice ha però stabilito il non luogo a procedere, anche in virtù della presunta sussistenza di vizi formali nella documentazione probatoria esibita dal legale ecuadoriano del connazionale,
  Il signor R. M., che non ha peraltro avuto modo di visitare sua figlia durante il suo soggiorno in Ecuador, ha quindi depositato ricorso in Appello, di cui si attendono gli esiti. Al fine di avere contezza delle condizioni della minore, l'Ambasciatrice italiana in Ecuador le ha quindi reso visita a Guayaquil nel mese di novembre 2021, in occasione della quale ha accertato la buona situazione socio-ambientale della bambina.
  Avendo il signor R. M. deciso di avvalersi della procedura prevista dall'articolo 29 della Convenzione dell'Aja del 1980, l'Autorità centrale italiana non è più legittimata a intraprendere o sollecitare alcuna iniziativa volta a far valere o sostenere le ragioni reclamate dal connazionale nel giudizio di primo grado, definito con una decisione che è sottoposta, per sua natura, al sindacato esclusivo del Giudice ecuadoriano.
  Con riguardo alla dinamica, citata dall'interrogante, relativa all'all'allontanamento della signora M. L. F. B. e della minore dal territorio italiano, non risulta che I. M. nel corso del 2021 abbia attraversato la frontiera italiana per raggiungere una destinazione extra-Schengen. L'assenza della registrazione di controlli da parte della Polizia di frontiera italiana farebbe presupporre che la minore abbia lasciato l'Italia alla volta di un Paese dell'area Schengen, per poi raggiungere l'Ecuador. Poiché la bambina non è titolare di passaporto italiano, è verosimile che al controllo di frontiera sia stato esibito per lei il documento diplomatico rilasciato dalla Repubblica dell'Ecuador.
  Agli atti nulla risulta sulla circostanza riferita dall'interrogante, relativa all'istanza, presentata dal signor R. M. volta a ottenere la revoca del passaporto diplomatico della bambina. Non rientra, infatti, nelle attribuzioni dell'Autorità italiana l'adozione di provvedimenti autoritativi su documenti di protezione diplomatica rilasciati da uno Stato estero.
  La Farnesina e l'Ambasciata d'Italia a Quito continueranno a fornire la massima assistenza al connazionale, anche in vista dei prossimi sviluppi giudiziali.
  In parallelo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non mancherà di sollevare il caso durante ogni futuro incontro, così come già accaduto in occasione del colloquio bilaterale tra la Vice Ministra Sereni e l'omologo ecuadoriano a margine della Conferenza Italia-America Latina, tenutasi a Roma il 25 e 26 ottobre 2021.
  

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto Della Vedova.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prova

udienza giudiziaria

minore eta' civile