ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10589

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 587 del 03/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: SPENA MARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/11/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 03/11/2021
Stato iter:
25/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/01/2022
DELLA VEDOVA BENEDETTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INT.)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 25/01/2022

CONCLUSO IL 25/01/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10589
presentato da
SPENA Maria
testo di
Mercoledì 3 novembre 2021, seduta n. 587

   SPENA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   per giovedì 4 novembre alle ore 21:00, nello stadio Velodrome di Marsiglia, è previsto lo svolgimento della partita di calcio tra l'Olympique Marsiglia e la S.S. Lazio valevole per la quarta giornata del Girone E di UEFA Europa League;

   in data 22 ottobre 2021 la S.S. Lazio, tramite comunicato ufficiale, comunicava che «le competenti autorità francesi hanno emesso un'ordinanza che vieta ai tifosi della Lazio l'accesso allo stadio Velodrome di Marsiglia, nonché la circolazione o lo stazionamento nei seguenti arrossindements: primo, secondo, sesto, settimo e ottavo»;

   il 29 ottobre 2021 il Ministero dell'interno francese ha emesso un'ordinanza, a firma del Ministro Gerald Darmanin, con il quale è stato disposto che «dalle ore 24.00 di mercoledì 3 novembre 2021 alle ore 24.00 di giovedì 4 novembre 2021, è vietato il viaggio, individuale o collettivo, con qualsiasi mezzo, di chiunque si dichiari tifoso della Società Sportiva Lazio, o si comporti come tale, dai posti di frontiera stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali francesi, da un lato, e il comune di Marsiglia (Bouches-du-Rhône), dall'altro»;

   tra le motivazioni in premessa nell'ordinanza soprammenzionata si fa riferimento al fatto che «gli spostamenti del club laziale sono frequentemente fonte di turbamento dell'ordine pubblico a causa del comportamento violento di alcuni tifosi di questa squadra o di individui che si comportano come tali, manifestati ripetutamente nei dintorni degli stadi e nei centri abitati dei luoghi di ritrovo, sia da risse tra tifosi, lancio di petardi, fumogeni o bombe carta, sia da provocazioni di carattere politico, in questo caso dalla ripetuta intonazione di canti fascisti e dall'esecuzione di saluti nazisti» –:

   se sia a conoscenza di quanto segnalato in premessa;

   se il Ministro interrogato intenda intraprendere iniziative al fine di richiedere spiegazioni al suo omologo francese in merito alle implicazioni del testo dell'ordinanza che, così formulata, sembrerebbe vietare l'ingresso in tutto il territorio francese di cittadini italiani sulla sola base della squadra calcistica per cui fanno il tifo e procedendo ad una loro assimilazione con quelli che – come si legge nel testo stesso dell'ordinanza – vengono definiti «alcuni tifosi di questa squadra o individui che si comportano come tali».
(4-10589)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 25 gennaio 2022
nell'allegato B della seduta n. 632
4-10589
presentata da
SPENA Maria

  Risposta. — Le politiche di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nei diversi Paesi dell'Unione europea sono disciplinate dai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, che ne individuano potestà, garanzie e limiti.
  Anche nell'ordinamento italiano le autorità preposte (autorità provinciali di pubblica sicurezza, prefetto e questore, secondo le rispettive competenze), in occasione di manifestazioni sportive possono disporre provvedimenti ed emanare ordinanze di divieto di accesso agli stadi a tutela dell'ordine pubblico.
  Proprio in occasione della partita d'andata di
Europa League tra Lazio e Olympique Marsiglia del 21 ottobre 2021, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza di Roma con provvedimento del 9 ottobre 2021 ha disposto il divieto di vendita di biglietti ai residenti in Francia. La possibilità di circoscrivere il divieto di accesso ad una manifestazione sportiva al contesto territoriale di appartenenza delle frange ritenute violente del tifo organizzato deriva dalla peculiarità del sistema italiano per la gestione delle manifestazioni sportive che prevede la vendita di biglietti nominativi con acquisizione dei dati relativi a identità e residenza dell'utilizzatore (articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 6 giugno 2005). Si tratta di una normativa unica nel panorama internazionale.
  Pur ritenendo preferibile e più mirata la tipologia di intervento permesso dalla normativa italiana, che autorizza il divieto di vendita di biglietti sulla base della residenza dei possibili fruitori, l'adozione di provvedimenti – come quelli emanati dalle autorità francesi – che interdicono l'ingresso nel territorio nazionale a specifici gruppi in occasione di manifestazioni sportive considerate a rischio a causa del loro possibile comportamento, rappresenta una prassi consolidata a livello internazionale che trova applicazione tramite le normative nazionali.
  Per queste ragioni non è stato ritenuto opportuno intraprendere iniziative nei confronti delle autorità francesi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto Della Vedova.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

attrezzatura sportiva

organizzazione sportiva

cittadino della Comunita'