ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10509

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 580 del 22/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: VARCHI MARIA CAROLINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 21/10/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA delegato in data 21/10/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10509
presentato da
VARCHI Maria Carolina
testo di
Venerdì 22 ottobre 2021, seduta n. 580

   VARCHI. — Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   è destinata a far discutere la scelta del sindaco del comune di Termini Imerese di riconoscere la genitorialità di una coppia omosessuale, che si era sposata civilmente nel 2019 ed era ricorsa alla procreazione medicalmente assistita eterologa all'estero;

   come si legge su un post condiviso sul suo profilo Instagram dal primo cittadino, che ha definito la sua scelta «una battaglia di civiltà», «A Termini Imerese c‘è stato il primo riconoscimento di due mamme verso i propri bimbi e questo grazie a te Maria Terranova che con tenacia sei andata avanti per aiutarci a realizzare il nostro sogno: essere genitori di Matilde e Diego ed avere entrambe gli stessi diritti e doveri su di loro»;

   lo stesso ufficiale dello stato civile avrebbe sollevato dubbi sulla legittimità dell'atto compiuto dal sindaco, confermando di essersi rifiutato di firmarlo e tutto l'incartamento sarebbe stato già trasmesso alla procura di Termini Imerese e alla prefettura di Palermo;

   la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8029 del 2020, ha, infatti, statuito che «il riconoscimento di un minore concepito con il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma che non ha nessun legame biologico con il minore, si pone in contrasto con l'articolo 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004 e con l'esclusione del ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto», riconoscendo, peraltro, che negare al genitore non biologico di essere «mamma» non viola il diritto del minore perché non gli nega di fare lo stesso parte di un nucleo familiare, e non gli nega il trattamento giuridico previsto per lo status di figlio;

   nella recente sentenza n. 32 del 2021, la Corte Costituzionale ha affermato che spetta prioritariamente al legislatore, e non certamente alle iniziative del singolo, individuare il «ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana», per fornire, in maniera organica, adeguata tutela ai diritti del minore «alla cura, all'educazione, all'istruzione, al mantenimento, alla successione e, più in generale, alla continuità e al conforto di abitudini condivise» –:

   di quali informazioni disponga il Governo in merito alla vicenda di cui in premessa e se non ritenga, anche alla luce della condotta del sindaco di Termini Imerese, di adottare con urgenza ogni iniziativa di competenza, in particolare di carattere normativo, per escludere la trascrizione del rapporto di filiazione tra un minore e il «genitore di intenzione».
(4-10509)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procreazione artificiale

protezione dell'infanzia

diritti del bambino