ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10483

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 579 del 21/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: RUGGIERO FRANCESCA ANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/10/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 21/10/2021
Stato iter:
25/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/03/2022
SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 25/03/2022

CONCLUSO IL 25/03/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10483
presentato da
RUGGIERO Francesca Anna
testo di
Giovedì 21 ottobre 2021, seduta n. 579

   RUGGIERO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   in data 2 agosto 2021 il responsabile del settore finanziario del comune di Mola di Bari comunica alla prefettura di Bari la mancata approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio con la nota prot. n. 23202;

   in data 3 agosto 2021, il vice segretario generale del comune di Mola di Bari, ad integrazione della nota precedente, comunica alla prefettura di Bari, che nello statuto dell'ente, non è previsto l'organo deputato ad intervenire in via sostitutiva per la nomina di un commissario che provveda a riguardo;

   con parere del 27 ottobre 2010 il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha evidenziato che, ai fini della procedura sanzionatoria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 141, comma 2, e dell'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il legislatore non ha inteso dare rilevanza ai motivi che hanno condotto alla mancata presa d'atto della permanenza degli equilibri di bilancio, ma solo al dato obiettivo della mancata adozione, entro il termine prescritto dalla legge, dei necessari provvedimenti di riequilibrio di bilancio. Al verificarsi di tale evento, la norma prevede che il prefetto debba procedere a diffidare il consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2002, convertito dalla legge n. 75 del 2002, ad approvare il fondamentale documento contabile e di procedere, in caso di inadempimento, qualora gli statuti degli enti locali non abbiano previsto l'organo deputato ad intervenire in via sostitutiva, a nominare un commissario che provveda al riguardo. Anche la giurisprudenza amministrativa ha peraltro chiarito che «la legge non collega all'inosservanza del termine ordinario di cui all'articolo 175 alcuna immediata e concreta conseguenza dissolutoria, ma la semplice apertura di un procedimento sollecitatorio, che può bensì condurre all'adozione della grave misura dello scioglimento dell'organo, ma il cui presupposto non è la mera inosservanza del termine suddetto, bensì la constata inadempienza ad un'intimazione puntuale e ultimativa dell'organo competente, che attesta l'impossibilità, o la volontà del consiglio di non approvare il bilancio» (Consiglio di Stato, Sezione V, 19 febbraio 2007, sentenza n. 826);

   il presidente del consiglio comunale, in data 11 agosto 2021, invia al prefetto di Bari comunicazione dell'avvenuta riconvocazione del consiglio comunale per la riapprovazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio; la seduta consiliare era fissata per il 16 agosto 2021, in prima convocazione e, in seconda convocazione, per il 18 agosto 2021;

   a quanto consta all'interrogante i consiglieri comunali di Mola di Bari non avrebbero ricevuto alcuna notifica da parte del prefetto di Bari e neanche alcuna comunicazione scritta da parte del prefetto o del sindaco di Mola di Bari che prescrivesse o solo formalizzasse la procedura con cui sono stati chiamati alla seduta consiliare del 18 agosto 2021 –:

   di quali elementi disponga il Ministro interrogato circa i fatti descritti in premessa e se intenda chiarire, per quanto di competenza, se la procedura adottata dal presidente del consiglio comunale e la mancata notifica da parte del prefetto abbiano disatteso il combinato disposto dell'articolo 141, comma 2, e dell'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e se la convocazione del consiglio comunale e la nuova votazione sulla proposta di delibera sulla salvaguardia degli equilibri sia da ritenersi legittima.
(4-10483)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 25 marzo 2022
nell'allegato B della seduta n. 665
4-10483
presentata da
RUGGIERO Francesca Anna

  Risposta. — Con l'atto di sindacato in esame viene richiamata l'attenzione del Ministero dell'interno sulla procedura adottata dal consiglio comunale di Mola di Bari ai fini dell'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio. In proposito, occorre preliminarmente osservare che l'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità degli enti locali e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provveda con delibera, a dare atto del permanere degli equilibri di bilancio ovvero, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente, i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio e dell'eventuale disavanzo di gestione o di amministrazione, nonché ogni altra misura necessaria a ripristinare il pareggio.
  Per quanto concerne lo specifico caso segnalato nell'interrogazione, si rappresenta che la prefettura di Bari, con nota ricognitiva del 27 luglio 2021, ha chiesto ai comuni dell'area metropolitana di Bari di far conoscere, entro il 6 agosto successivo, notizie in merito ai suddetti adempimenti. A seguito di detta richiesta, alcuni comuni hanno riferito di aver approvato lo schema del documento contabile in giunta comunale negli ultimi giorni di luglio, con la conseguenza che l'approvazione finale del citato documento non sarebbe potuta avvenire prima dello spirare del termine previsto dal regolamento di contabilità, necessario al consiglio per analizzare in modo compiuto la documentazione a corredo del predetto schema nel rispetto anche dei relativi regolamenti sul funzionamento dei consigli comunali.
  A fronte di tale situazione la prefettura di Bari, nel rispetto delle sfere di competenza di cui l'ente locale è titolare, avviava un costante monitoraggio per verificare la congruità dei tempi di convocazione dei consigli comunali e, in data 19 agosto 2021, provvedeva a trasmettere le diffide a quei comuni risultati inadempienti.
  La prefettura ha precisato anche che il comune di Mola di Bari non figurava tra questi in quanto, pur non avendo provveduto alla suddetta approvazione nella seduta di consiglio comunale del 30 luglio 2021, il consiglio comunale era stato riconvocato con nota dell'11 agosto 2021, per il successivo 16 agosto 2021, in prima convocazione, e per il 18 agosto 2021 in seconda convocazione, con all'ordine del giorno: l'azzeramento della giunta comunale, l'approvazione delle variazioni di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 175 e 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a la presentazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Successivamente, il 18 agosto 2021, il sindaco ed il Presidente del Consiglio rendevano noto che nella stessa giornata, il consiglio comunale, in seconda convocazione, aveva provveduto all'approvazione della delibera di variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
  Al di là del singolo episodio oggetto dell'atto di sindacato ispettivo parlamentare, in termini procedurali e con particolare riferimento alla diffida prevista dall'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, si rileva che, per costante giurisprudenza, la diffida ha funzione sollecitatoria nei confronti degli organi preposti alla adozione/approvazione di documenti contabili fondamentali, ponendosi l'intervento sostitutivo come estrema misura sanzionatoria (cfr.,
ex multis, Consiglio di Stato, sezione V, n. 826 del 19 febbraio 2007; Tar Campania, Napoli, sezione I, n. I 785 del 25 marzo 2015). A ulteriore chiarificazione del punto, la giurisprudenza amministrativa ha di recente ribadito che «la natura progressiva degli interventi sostitutivi risulta chiaramente rivolta a limitare al minimo le intrusioni dell'Autorità governativa, in un'ottica di rispetto della sfera di competenze, di rilievo anche costituzionale, di cui gli enti locali sono titolari» (così Tar Molise, Campobasso, Sezione I, n. 163 del 14 marzo 2014). Sempre nella medesima linea interpretativa, i giudici amministrativi hanno altresì avuto modo di evidenziare che «la natura ordinatoria-acceleratoria sia del termine di legge per l'approvazione dei bilancio e dei rendiconto, sia del termine ultimo fissato su iniziativa dell'autorità prefettizia; [...] l'inosservanza del termine di legge per l'approvazione ad opera del consiglio comunale del rendiconto di gestione [nel caso prospettato, dei provvedimenti di salvaguardia] non ha come conseguenza automatica lo scioglimento dello stesso, ma comporta l'apertura di un procedimento sollecitatorio, caratterizzato dall'assegnazione di un ulteriore termine acceleratorio, che può anche condurre all'adozione della grave misura dello scioglimento, ma solo a seguito della constatata inadempienza all'intimazione puntuale ed ultimativa dell'autorità prefettizia, che attesti l'impossibilità o la riottosità del consiglio a procedere all'approvazione del documento contabile anche oltre il termine assegnato» (così testualmente Tar Campania n. 1785/2015 cit).
  

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione locale

azione giudiziaria

bilancio