ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10437

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 576 del 13/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: CIMINO ROSALBA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/10/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
  • DISABILITA'
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 13/10/2021
Stato iter:
30/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 30/03/2022
BIANCHI PATRIZIO MINISTRO - (ISTRUZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 30/03/2022

CONCLUSO IL 30/03/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10437
presentato da
CIMINO Rosalba
testo di
Mercoledì 13 ottobre 2021, seduta n. 576

   CIMINO. — Al Ministro dell'istruzione, al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:

   il Ministero dell'istruzione, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Ufficio IX – Ambito territoriale di Trapani, con nota n. 10527 del 20 settembre 2021, chiarisce, a seguito di numerose richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche, che la materia del servizio di assistenza igienico-personale per gli studenti con disabilità, nella regione Sicilia, è per legge di esclusiva competenza della regione, del comune e/o delle province (ora consorzi comunali);

   a seguito della nota di cui sopra e di numerose segnalazioni pervenute dal Sindacato generale di base della regione Sicilia, ad oggi, non risultano notizie confortanti nel territorio trapanese, dove il Libero Consorzio riattiva in misura minima i servizi di assistenza igienico-personale per gli studenti con disabilità, solo per 2 allievi su circa 180 aventi diritto, ed il comune di Trapani risulta del tutto assente, con grave ulteriore danno per famiglie e ragazzi –:

   se siano a conoscenza di quanto sopra esposto;

   se e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, in raccordo con gli enti territoriali di riferimento, per evitare il perdurare di una situazione insostenibile sia per gli studenti disabili, a cui viene di fatto negato il diritto allo studio, sia per le famiglie di questi studenti, che appaiono abbandonate dalle istituzioni locali.
(4-10437)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 30 marzo 2022
nell'allegato B della seduta n. 668
4-10437
presentata da
CIMINO Rosalba

  Risposta. — In ordine all'assistenza igienico personale per gli alunni con disabilità, è importante distinguere tra assistenza di base, di competenza dello Stato, e assistenza specialistica, che spetta agli enti locali.
  Con riferimento alla prima, l'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, afferente alla formazione in servizio del personale della scuola, infatti, stabilisce che all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa, nell'ambito delle risorse disponibili, vengono previste le attività formative per il personale ATA volte a sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica.
  Nello svolgimento di tale attività, inoltre, su incarico del dirigente scolastico, il collaboratore scolastico può assumere compiti di particolare responsabilità.
  Vista l'importanza di garantire la migliore qualità dell'assistenza agli alunni con disabilità, l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, con circolare del settembre scorso, ha organizzato un percorso formativo di 60 ore, da svolgersi entro il 15 novembre 2021, per l'assistenza di base agli alunni con disabilità, rivolto ai collaboratori scolastici di ruolo e non di ruolo, in servizio presso istituzioni scolastiche della Sicilia, al fine di potenziare le competenze professionali contemplate dalla Tabella A del Ccnl Comparto scuola.
  Per quanto attiene, invece, al servizio di assistenza specialistica, l'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce che lo stesso rientra nella competenza dei comuni e delle città metropolitane e dei liberi consorzi di comuni in relazione, rispettivamente, alle scuole primarie e secondarie di primo grado e alle scuole secondarie di secondo grado.
  Conseguentemente, le risorse professionali da destinare all'assistenza specialistica di tipo igienico personale sono attribuite dagli enti locali, sulla base delle richieste complessive formulate dai dirigenti scolastici, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, volta a garantire l'uguale godimento dei diritti e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006.
  Con specifico riguardo alla Regione Sicilia, secondo quanto rappresentato dall'Ufficio scolastico regionale tale obbligo trova il proprio fondamento in numerose norme regionali, succedutesi nel tempo e tutt'ora vigenti.
  Da ultimo la legge regionale 20 giugno 2019, n. 10, all'articolo 16, prevede che la Regione Sicilia, collaborando con gli altri enti coinvolti, assicuri la «fornitura di specifici ed adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, nonché dei servizi di assistenza specialistica previsti dalla legge n. 104 del 1992 e di assistenza igienico-personale, così come previsto dalla legge regionale 5 novembre 2004 n. 15 e dall'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni».
  Alla luce del quadro normativo sopra delineato, appare evidente che la gestione degli assistenti igienico-personali spetti agli enti locali e alla Regione Sicilia.
  La conferma di quanto esposto, del resto, si rinviene nel fatto che l'attività degli assistenti igienico-personali è stata disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 23 luglio 2020.
  In particolare, tale deliberazione, nonché le successive note dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro hanno previsto la possibilità, per le scuole, di richiedere all'ente locale interventi di natura aggiuntiva, migliorativa e integrativa, attraverso la figura dell'assistente igienico-personale.
  La competenza regionale in materia si evince, inoltre, dallo specifico stanziamento di 5 milioni di euro per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado, previsto dalla legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021, per l'applicazione della quale è stato emanato dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il decreto di impegno n. 874 del 13 maggio 2021.
  Gli obblighi che scaturiscono dall'attuale assetto normativo sono stati ribaditi anche a livello giurisprudenziale. Diverse pronunce del tribunale amministrativo regionale, infatti, non solo hanno riconosciuto la competenza dei comuni in materia di attività assistenziale in favore dei soggetti con disabilità, ma hanno posto chiaramente a carico degli stessi il cogente obbligo di fornire l'assistenza igienico-personale agli alunni con handicap fisici o sensoriali della scuola primaria e secondaria di primo grado. Per quanto attiene alla scuola secondaria di secondo grado, tale obbligo è rimesso al libero consorzio di comuni, nell'ambito territoriale della scuola di riferimento, in conformità a quanto previsto dalla sentenza del Tar Sicilia Palermo n. 2809 del 2 dicembre 2015.
  

Il Ministro dell'istruzione: Patrizio Bianchi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consorzio comunale