ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10432

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 576 del 13/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: ZIELLO EDOARDO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 12/10/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 13/10/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 12/10/2021
Stato iter:
04/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/02/2022
CARTABIA MARTA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/02/2022

CONCLUSO IL 04/02/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10432
presentato da
ZIELLO Edoardo
testo di
Mercoledì 13 ottobre 2021, seduta n. 576

   ZIELLO e BITONCI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 180, commi 3-4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio»), dettando la disciplina sanzionatoria relativa ai casi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno o di sbarco, ovvero relativa all'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta (di soggiorno o di sbarco) o contributo di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive, ha apportato significative innovazioni in materia;

   in particolare, il legislatore ha proceduto non solo a ripensare la qualifica soggettiva del gestore della struttura ricettiva, da intendersi – secondo la sopramenzionata disposizione – quale «responsabile del pagamento dell'imposta», ma anche ad introdurre un inedito illecito amministrativo a titolo di sanzione per condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle attività ricettive;

   a seguito dell'entrata in vigore della sopracitata normativa, sono state prospettate sul piano dottrinale e giurisprudenziale soluzioni interpretative estremamente diversificate, talvolta diametralmente opposte tra loro, con riferimento alla sussistenza di un'eventuale abolitio criminis delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle attività ricettive, poste in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore della normativa medesima;

   si evidenzia che a favore dell'intervenuta abolitio criminis si è espresso il tribunale di Roma (si veda sentenza 2 novembre 2020, n. 1515), che – discostandosi espressamente dall'orientamento di legittimità espresso di recente dalla Corte di Cassazione relativa alla questione (si veda Corte di cassazione, sezione VI, 28 settembre 2020, n. 30227), che, invece, aveva accolto la tesi negativa – interviene sulla specifica situazione di fatto del gestore della struttura ricettiva, fornendo un diverso inquadramento della condotta di omesso versamento delle somme dovute dai clienti per il soggiorno a titolo di imposta o di contributo e stabilendo che tale fatto non costituisce più reato ma illecito amministrativo («senza riserva di applicazione della legge penale»); in tal modo, il legislatore avrebbe compiuto una valutazione politica, dettata dalla volontà di prevedere una disciplina di minor rigore nei confronti dei soggetti esposti al rischio di sanzione penale in ragione del ruolo di agenti riscossori, senza alcuna contropartita; esigenza che si manifesta ancora più stringente alla luce dell'emergenza sanitaria che ha determinato un collasso della già gravissima situazione del settore alberghiero che perdura da anni;

   per tali motivi, il tribunale di Roma ritiene che considerare la depenalizzazione operante solo per i comportamenti successivi all'entrata in vigore del citato articolo 180, commi 3-4, del decreto-legge n. 34 del 2020, comporterebbe un'inammissibile disparità di trattamento di situazioni identiche in violazione dell'articolo 3 della Costituzione –:

   quali iniziative di carattere normativo intenda adottare – tenuto conto dell'attuale situazione di incertezza giuridica e applicativa – al fine di chiarire il panorama normativo sopradescritto nel senso della depenalizzazione di cui in premessa.
(4-10432)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 4 febbraio 2022
nell'allegato B della seduta n. 633
4-10432
presentata da
ZIELLO Edoardo

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti domandano alla Ministra della giustizia «...quali iniziative di carattere normativo intenda adottare – tenuto conto dell'attuale situazione di incertezza giuridica e applicativa – al fine di chiarire...» la ritenuta portata retroattiva dell'articolo 180 comma terzo del decreto-legge n. 34 del 2020 con il quale il legislatore «...ha proceduto non solo a ripensare la qualifica soggettiva del gestore della struttura ricettiva, da intendersi – secondo la sopramenzionata disposizione – quale responsabile del pagamento dell'imposta, ma anche ad introdurre un inedito illecito amministrativo...» in vece del delitto di peculato previsto dall'articolo 314 del codice penale «...a titolo di sanzione per condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle attività ricettive...».
  Al riguardo deve essere immediatamente posto in risalto che la Corte di Cassazione – nell'esercizio della funzione nomofilattica che le è attribuita – ha rilevato che l'articolo 180 comma terzo del decreto-legge n. 34 del 2020 ha «...in primo luogo modificato sostanzialmente il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente impositore, che da rapporto di servizio per la riscossione dell'imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria in cui il gestore ha assunto il ruolo di responsabile di imposta, pur rimanendo il soggetto principale legittimato passivamente colui che alloggia nella struttura ricettiva, come si evince dal fatto che il legislatore... ha previsto a favore del gestore il diritto di rivalsa per l'intero del tributo pagato nei confronti dei soggetti passivi. La previsione della solidarietà tributaria ha la funzione di rafforzamento della garanzia di raggiungimento dell'obiettivo di preservare l'integrità dei flussi tributari scaturenti dall'esercizio della struttura ricettiva e dell'introito del tributo, onerandone quei soggetti che, in virtù della relazione con il soggetto obbligato principale, sono posti nella condizione di garantirne l'effettivo integrale pagamento... Il legislatore ha anche previsto, in continuità con altre forme di solidarietà tributaria, la sanzione amministrativa di tipo pecuniario nei casi di omessa o infedele dichiarazione, nonché di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno... La nuova norma ha trasformato radicalmente il ruolo assunto dal gestore rispetto alla imposta di soggiorno; da quello di eventuale incaricato dai regolamenti comunali del pubblico servizio per la riscossione e versamento del tributo nelle casse comunali, al gestore è stata
ex novo attribuita una obbligazione tributaria, che lo espone direttamente con altri (con diritto di rivalsa) alla responsabilità del versamento dell'imposta. Quindi è stata attratta nel campo dell'illecito amministrativo tributario una diversa condotta rispetto a quella rilevante penalmente in passato; ...non vi più un agente, estraneo al rapporto tributario, che si appropria dell'imposta della quale era incaricato della riscossione e del versamento, bensì si è in presenza di un soggetto privato, che è obbligato con altri, che omette di versare la imposta stessa. Così inquadrata la successione delle leggi, il Collegio ritiene che vada escluso che la modifica del quadro di riferimento normativo di natura extrapenale che regola il versamento dell'imposta di soggiorno abbia comportato un fenomeno di abolitio criminis delle condotte di peculato commesse in precedenza...».
  L'articolo 180 comma terzo del decreto-legge n. 34 del 2020 «... non ha modificato la fattispecie astratta del peculato. Tale norma ha fatto venire meno in concreto la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, ma non ha di certo alterato la definizione stessa di incaricato di pubblico servizio. Dal raffronto delle due fattispecie è evidente che il legislatore non ha intesto incidere su di un elemento strutturale del delitto di peculato, ma è intervenuto modificando lo
status di fatto del gestore rispetto alla tassa di soggiorno; dal ruolo di incaricato o soltanto di custode del danaro pubblico incassato per conto del comune a quello di soggetto obbligato solidalmente al versamento dell'imposta. Si tratta in definitiva di fattispecie tra loro eterogenee; l'una destinata ad operare in rapporto al vecchio regime dell'imposta di soggiorno – e alla qualifica pubblicistica dell'albergatore (e del danaro incassato) –, l'altra in relazione al nuovo regime dell'imposta stessa – e alla qualifica privatistica dell'albergatore (e del danaro incassato) –. Coerente a tale diverso assetto è il disvalore del fatto e quindi la diversa risposta punitiva, restando pur sempre nell'area penale il comportamento di colui che, in ragione del servizio pubblico svolto, si sia appropriato di danaro che, al momento dell'incasso, era della Pubblica Amministrazione... Deve ribadirsi la rilevanza penale a titolo di peculato delle condotte commesse in epoca anteriore alla novatio legis di cui all'articolo 180 comma terzo del decreto-legge n. 34 del 2020...» (confrontare, in particolare, la sentenza della Sezione sesta penale del 28 ottobre 2020). A siffatta opzione interpretativa si contrappone quella della giurisprudenza di merito (confrontare, in particolare, la sentenza del tribunale di Roma del 2 novembre 2020), alla stregua della quale l'articolo 180, comma terzo, del decreto-legge n. 34 del 2020, intervenendo sulla specifica situazione di fatto del gestore della struttura ricettiva, costituisce frutto di una valutazione politica operata dal legislatore, dettata alla volontà di prevedere una disciplina di minor rigore nei confronti dei soggetti esposti al rischio di sanzione penale in ragione del ruolo di agenti riscossori, senza alcuna contropartita, esigenza che si manifesta ancora più stringente alla luce della emergenza sanitaria che ha determinato un collasso della già gravissima situazione del settore alberghiero che perdura da anni. Ritenere quindi che la depenalizzazione concerna solo i comportamenti successivi alla entrata in vigore dell'articolo 180, comma terzo, del decreto-legge n. 34 del 2020 comporterebbe una inammissibile disparità di trattamento di situazioni identiche in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.
  Così ricostruite le diverse linee ermeneutiche riguardo al tema che forma oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in esame, occorre rimarcare che l'attività di interpretazione del dato legislativo esula dalle competenze di questo Dicastero ed è demandata soltanto ed esclusivamente all'autorità giudiziaria, cui è rimessa l'enucleazione – ove possibile – della opzione maggiormente conforme al tessuto costituzionale (ovvero, in caso contrario, la denuncia del ritenuto vizio di costituzionalità della norma innanzi al giudice delle leggi); in proposito va conclusivamente ricordato che allo stato non risultano iniziative legislative volte alla modifica della disciplina del delitto previsto e punito dall'articolo 314 del codice penale e alla introduzione di una disciplina transitoria concernente l'articolo 180, comma terzo, del decreto-legge n. 34 del 2020.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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