ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10430

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 576 del 13/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: DIENI FEDERICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/10/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEL SESTO MARGHERITA MOVIMENTO 5 STELLE 07/10/2021
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 07/10/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 12/10/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10430
presentato da
DIENI Federica
testo di
Mercoledì 13 ottobre 2021, seduta n. 576

   DIENI, DEL SESTO e MARTINCIGLIO. — Al Ministro della salute, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 afferma che il Green Pass è rilasciato per attestare una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione anti Covid-19; avvenuta guarigione da Covid-19; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV2;

   il Green Pass è una certificazione digitale e stampabile, contenente un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato per garantire la tutela della privacy dei dati presenti;

   il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 stabilisce che a partire dal 6 agosto 2021, per accedere ad una lista di attività culturali, ricreative e di ristorazione – limitatamente per quelle al chiuso – è obbligatoria l'esibizione della suddetta certificazione verde;

   il decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 con riferimento all'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, stabilisce che dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario – nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione – devono possedere ed esibire la certificazione Covid-19;

   il decreto-legge del 21 settembre 2021 n. 127 ha esteso l'obbligo di esibizione della suddetta certificazione a tutti i posti di lavoro, pubblici e privati, a partire dal 15 ottobre 2021, pena il ritiro dello stipendio;

   accanto a coloro che tale certificazione la posseggono, esiste anche una schiera di persone – i cosiddetti «esodati del green pass» – (di cui non si conoscono i numeri) che sono appunto quei lavoratori che tale documentazione non riescono ad ottenerla, nonostante abbiano seguito tutte le procedure previste;

   tra essi rientrano anche coloro che un certificato lo possiedono, ma questo è cartaceo – dunque pericoloso ai fini della tutela dei dati personali e difficilmente verificabile dall'app «VerificaC19» – e si tratta inoltre di un certificato di esenzione non dal Green Pass, ma dal vaccino, nonostante un vaccino (diverso da quelli autorizzati dall'Ema) lo abbiano ricevuto;

   nel primo caso rientrano tutti coloro che hanno avuto il Covid-19 e, dopo 6 mesi, continuano ad avere difese immunitarie molto alte; coloro che hanno contratto il Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose e non possono completare il ciclo vaccinale ma intanto il certificato è scaduto; quelli che hanno effettuato le due dosi di vaccino in comuni diversi; coloro che sono rimasti vittime degli effetti derivanti dall'hackeraggio che ha impattato il Ced della regione Lazio;

   nel secondo caso rientrano, oltre ai bambini sino a 12 anni di età e tutte le categorie descritte nella circolare n. 0035309 del 4 agosto 2021 pubblicata sul sito del Ministero della salute, anche coloro che hanno ricevuto un vaccino diverso da quelli riconosciuti dall'Ema, come lo Sputnik, così come quelli che si sono sottoposti alla sperimentazione Reithera;

   lo sviluppo di certificati digitali per quest'ultima categoria doveva essere regolato in un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come indicato dal decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, ma questo non è mai stato adottato; al contrario – il 25 settembre 2021 – una seconda circolare n. 0043366 del 25 settembre 2021 proroga la validità dei suddetti certificati cartacei al 30 novembre 2021;

   ai sensi di quanto descritto, la mancanza di tale certificazione verde ha ripercussioni soprattutto nell'ambito lavorativo, ad esclusione degli insegnanti per i quali l'articolo 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021, come modificato dal decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021, stabilisce che gli stessi possono svolgere l'attività anche senza Green Pass, purché in possesso di un certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto descritto, data la mancanza di dati in merito resi disponibili dal Ministero della salute, e quali iniziative intenda adottare al riguardo;

   quali iniziative in particolare intenda adottare, una volta scaduta la validità del certificato cartaceo di esenzione dal vaccino fissata al 30 novembre 2021, e quando si procederà alla digitalizzazione di quei certificati tuttora cartacei.
(4-10430)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

vaccino