ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10414

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 574 del 11/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: GAGLIARDI MANUELA
Gruppo: CORAGGIO ITALIA
Data firma: 07/10/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 07/10/2021
Stato iter:
25/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/01/2022
PICHETTO FRATIN GILBERTO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 25/01/2022

CONCLUSO IL 25/01/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10414
presentato da
GAGLIARDI Manuela
testo di
Lunedì 11 ottobre 2021, seduta n. 574

   GAGLIARDI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   in Italia la professione di chimico è un'attività professionale regolamentata, ai sensi del regio decreto n. 842 del 1° marzo 1928 e riconosciuta come professione sanitaria ai sensi della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018;

   l'articolo 16 del sopra menzionato regio decreto recita: «Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura e applicata possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo dei chimici»;

   l'iscrizione all'albo professionale dei chimici è subordinata al superamento di apposito esame di Stato, come riformato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, al cui articolo 36, comma 1, lettera b), viene specificato che la direzione dei laboratori chimici è un'attività professionale esclusiva e riservata ai chimici iscritti all'ordine;

   rientra tra le attività del chimico quella di fornire agli uffici della pubblica amministrazione certificati di valutazione di quanto richiesto e la sua professione, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, prevede la direzione dei laboratori chimici che può essere svolta esclusivamente se si è regolarmente iscritti all'ordine;

   l'affidamento dei laboratori a chimici iscritti all'ordine è dunque una condicio sine qua non per procedere al loro accreditamento ai sensi della normativa Uni Cei EN ISO/IEC 17025:2018;

   il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 di attuazione dell'articolo 4 della legge n. 99 del 2009 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, designa Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento degli organismi di certificazione dei sistemi di gestione, dei prodotti, dei servizi offerti dalle imprese e di certificazione della sussistenza dei requisiti della normativa europea da parte dei laboratori chimici pubblici e privati preposti alla valutazione della conformità per conto della pubblica amministrazione;

   lo scopo dell'accreditamento è attestare, in modo autorevole, la competenza di un laboratorio chimico ad eseguire e certificare attività di valutazione della conformità riservata al chimico;

   i laboratori sia pubblici che privati vengono accreditati da Accredia secondo la normativa europea anche in assenza di un direttore chimico iscritto all'ordine;

   nel modello predisposto per la richiesta di accreditamento per laboratori di prova anche per la sicurezza degli alimenti (DA-02), non si prevede l'obbligatorietà della figura di un chimico regolarmente iscritto all'albo per ricoprire la qualifica di responsabile di laboratorio (direttore);

   Accredia non verifica l'idoneità professionale del responsabile di laboratorio chimico secondo quanto previsto dalla normativa italiana delle professioni regolamentate;

   la presenza del marchio Accredia senza un preventivo accertamento che a capo del laboratorio sia preposta una figura professionale idonea, produce secondo l'interrogante una rappresentazione ingannevole della realtà del laboratorio stesso, in quanto fornisce di fatto una legittimazione di adeguatezza in realtà solo formale che, nel caso di laboratori pubblici o privati che operano in materia di sanità pubblica e ambientale, può rappresentare un potenziale pericolo per i consumatori, oltre a comportare la violazione di norme interne ed europee –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, in caso affermativo quali iniziative, per quanto di competenza, intendano intraprendere per garantire un pieno rispetto delle norme con riferimento a quanto illustrato in premessa.
(4-10414)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 25 gennaio 2022
nell'allegato B della seduta n. 632
4-10414
presentata da
GAGLIARDI Manuela

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, si rappresenta quanto segue.
  L'interrogante fa riferimento alla procedura di accreditamento per laboratori chimici.
  Come ricorda l'interrogante, in Italia l'esercizio della professione di chimico era regolamentato dal regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, il cui contenuto è stato quasi interamente abrogato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», che all'articolo 4, comma 1, rubricato «Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie», ha sostituito i capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. In particolare, con la suddetta riforma normativa, l'Ordine dei chimici è stato inserito tra gli Ordini delle professioni sanitarie sottoposte alla «alta vigilanza» del Ministero della salute, con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, ivi compresa l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza, ai fini dell'esercizio della relativa attività sanitaria 5 (confrontare articolo 5 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e successive modificazioni e integrazioni).
  Della disciplina dell'ordinamento, dell'albo e dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato della professione di chimico, si occupa, tra l'altro, anche il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti». In particolare, l'articolo 36 «Attività professionali» del Capo VII («Professione di chimico») prevede che la direzione di laboratori chimici rientri tra le attività che formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A (titolo professionale di chimico) dell'albo professionale dell'ordine dei chimici.
  L'articolo 36, comma 1, lettera
b) del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, stabilisce che «Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A [...]: direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche [...]». Ancora, l'articolo 9 «Attività professionali» dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 precisa che «l'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente».
  Ciò premesso, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 3 del 2018, la figura del chimico è diventata professione sanitaria. Per rispondere all'atto in parola, è stato dunque interpellato il Ministero della salute, competente in materia, il quale ha rappresentato quanto segue.
  L'articolo 8, comma 7, della citata legge n. 3 del 2018 prevede che, «fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di chimico e di fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici [siano] istituiti, all'interno delle relative sezioni A e B, i settori “Chimica” e “Fisica” nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328». Il successivo comma 8 stabilisce, inoltre, che il Ministro della salute adotti gli atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici.
  Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra menzionate, il Ministero della salute ha adottato, con il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici, il decreto ministeriale 23 marzo 2018 recante «Ordinamento della professione di chimico e fisico».
  Sul punto, il Ministero della salute evidenzia che per la professione di chimico esistevano già gli ordini professionali, pertanto, con il citato decreto ministeriale, lo stesso Ministero ha proceduto a trasformare i preesistenti Ordini dei chimici in ordini dei chimici e dei fisici, istituendo un albo professionale unico per le due professioni, all'interno del quale sono state istituite le sezioni A e B, ripartite a loro volta nei settori di chimica e fisica.
  Agli iscritti alle sopra citate sezioni spettano il titolo di chimico e fisico (sezione A dell'albo professionale), e di chimico
junior e di fisico junior (sezione B dell'albo professionale).
  Poiché, a normativa vigente, quella del chimico è ormai una professione sanitaria, per l'esercizio della professione è necessaria l'iscrizione al relativo albo, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, previo esame di Stato, anche quando ricopra il ruolo di direttore di un laboratorio chimico.
  Quanto al rapporto che intercorre tra l'accreditamento e l'esercizio delle professioni cosiddette «protette» o «regolamentate», è stato interpellato l'Ente unico nazionale di accreditamento Accredia, che rappresenta quanto segue.
  Accredia riferisce di aver avuto numerosi incontri con il Consiglio nazionale dei chimici, durante i quali è stato ribadito che il compito di tutelare la pubblica fede e di vigilare in merito al corretto esercizio di attività proprie delle professioni «protette» (riservate o tipiche) è affidato dalla legge agli Ordini professionali stessi, e non può quindi essere delegato ad altri.
  Nondimeno, siccome in nessun caso l'applicazione della norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025, richiamata dall'interrogante, può avere come risultato la violazione della legge, Accredia riferisce di aver previsto nel proprio «Regolamento per l'accreditamento dei laboratori di prova», già a decorrere dal 9 aprile 2018, la prescrizione che, laddove esistano requisiti cogenti per la firma dei rapporti, il laboratorio è tenuto a rispettarli.
  Inoltre, nella modulistica per la richiesta di accreditamento, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere la dichiarazione «di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio delle attività richieste in accreditamento» (modulo DA-00 «Domanda di accreditamento», rev. 12 del 3 maggio 2021).
  Si precisa che, qualora, anche a seguito di iniziative assunte dai competenti ordini professionali, venga accertato dall'autorità giudiziaria che in un laboratorio di prova la direzione tecnica o la responsabilità dell'atto professionale sia stata affidata a chi non possiede i requisiti autorizzativi previsti dalla legge, Accredia è tenuta a prendere i provvedimenti di competenza (in quanto la dichiarazione resa in sede di domanda di accreditamento risulterebbe mendace).
  Nel 2020, Accredia ha avviato un tavolo di lavoro con i principali Ordini professionali. Tra le altre cose, il citato tavolo affronta il problema di come l'articolato impianto legislativo delle professioni sanitarie si inserisca nel variegato contesto delle attività accreditate dai laboratori e si pone l'obiettivo di definire le procedure con le quali l'ente unico nazionale di accreditamento possa segnalare eventuali presunte irregolarità agli ordini.
  Va precisato, altresì, che la norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025 non distingue le modalità di accreditamento volontarie da quelle regolamentate. Il principio è sancito dallo stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e si applica all'accreditamento, utilizzato su base obbligatoria o volontaria, in relazione alla valutazione della conformità, indipendentemente dallo
status giuridico dell'organismo che vi procede.
  Resta fermo dunque che, nell'accreditamento, i requisiti relativi alla competenza del personale sono un punto fondamentale.
  Per qualsiasi ulteriore chiarimento in relazione alle criticità sollevate dall'interrogante, si rimanda al Ministero della salute, competente in materia.

Il Viceministro dello sviluppo economico: Gilberto Pichetto Fratin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione della professione

ordine professionale

violazione del diritto comunitario