ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10387

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 574 del 11/10/2021
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 3/02198
Firmatari
Primo firmatario: VALLASCAS ANDREA
Gruppo: MISTO-L'ALTERNATIVA C'È
Data firma: 11/10/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 11/10/2021
Stato iter:
22/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/11/2021
PICHETTO FRATIN GILBERTO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/11/2021

CONCLUSO IL 22/11/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10387
presentato da
VALLASCAS Andrea
testo di
Lunedì 11 ottobre 2021, seduta n. 574

   VALLASCAS. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   la metrologia legale, che tutela la fede pubblica in quelle transazioni commerciali che utilizzano strumenti di misura, compete unicamente al Ministero dello sviluppo economico;

   è in corso, su scala nazionale, la sostituzione di decine di milioni di misuratori di energia elettrica e di gas naturale;

   i misuratori, una volta installati, diventano parte integrante di un sistema che permette al distributore di energia elettrica e/o di gas, di «gestirli» da remoto;

   il sistema, inteso come misuratore in campo e struttura di gestione dello stesso, predisposta presso i centri operativi dei distributori, non è mai stato definito legalmente dal Ministero dello sviluppo economico;

   la gestione da remoto dei misuratori è espressamente vietata dal decreto legislativo del 22 febbraio del 2007, n. 22: non è cioè ammesso modificare da remoto le variabili metrologiche che concorrono alla formazione del dato di consumo;

   lo stesso decreto legislativo stabilisce, inoltre, che l'unico dato legalmente valido della transazione è quello che si forma sul posto e non quello letto da remoto;

   a fronte di quanto premesso i consumatori devono sostenere il costo di sistemi di misurazione dubbi. Un costo che, per gli utenti che consumano meno, rappresenta un cospicuo aggravio della bolletta, già oberata di oneri e tasse che stanno diventando insostenibili;

   per come è stato predisposto, il sistema sembra essere molto più utile ai distributori di energia elettrica e di gas che ai consumatori: i nuovi misuratori, che dovrebbero facilitarli nella rilevazione dei propri consumi, sono invece oggettivamente complicati;

   tenuto conto che la quasi totalità dei misuratori di energia elettrica è controllata da Enel, tramite E-distribuzione, e decine di milioni di clienti Enel dovranno passare al mercato libero, questa operazione sui contatori sembra all'interrogante rafforzare il monopolio di Enel –:

   quali iniziative il Governo intenda mettere in atto per definire regole e strumenti per rendere chiara la misurazione relativa ai contatori di Enel e verificare, nel contempo, i reali costi e benefici per il consumatore della sostituzione dei contatori stessi.
(4-10387)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 22 novembre 2021
nell'allegato B della seduta n. 600
4-10387
presentata da
VALLASCAS Andrea

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della transizione ecologica, si rappresenta quanto segue.
  L'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda mettere in atto per definire regole e strumenti con riferimento la misurazione relativa ai contatori di Enel e verificare, nel contempo, i reali costi e benefici per il consumatore della sostituzione dei contatori stessi.
  In proposito, ritengo preliminarmente utile inquadrare la questione oggetto dell'interrogazione.
  La metrologia legale concerne la misurazione del valore del consumo di energia rilevato dagli strumenti di misura e rientra tra le competenze istituzionali del Ministero dello sviluppo economico che partecipa sia ad attività in ambito nazionale, attraverso la rete delle camere di commercio, sia internazionale. La metrologia legale è data dall'insieme delle procedure legislative, amministrative e tecniche stabilite in maniera da assicurare e specificare in modo vincolante la qualità e l'affidabilità delle misurazioni effettuate con strumenti di misura relativamente a «funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali» (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2007, come modificato dal decreto legislativo n. 84 del 2016, di attuazione della direttiva MID 2014/32/UE).
  La regolazione delle condizioni di erogazione del servizio di misura a partire dai dati di misura generati dagli strumenti di misura attiene, invece, alla funzione di fatturazione, telelettura e telegestione dei dati risultanti dalle misurazioni effettuate dallo strumento di misura, e rientra, ad oggi, nell'ambito delle competenze del Ministero della transizione ecologica.
  Si evidenzia, tuttavia, che il dato di riferimento cui è parametrato il corrispettivo dovuto dal consumatore è costituito dal dato risultante dalla misurazione condotta del contatore di energia elettrica o gas, verificabile ed accertabile senza dubbio in caso di contestazioni, pienamente garantendosi così la fede pubblica.
  Entrando nel merito dello specifico quesito posto dall'interrogante, rappresento che gli strumenti in questione sono già disciplinati dalla normativa comunitaria di riferimento, ossia la citata direttiva 2014/32/UE, recepita nell'ordinamento nazionale dai decreti legislativi n. 22 del 2007 e n. 84 del 2016.
  Ciò detto, con riferimento alle preoccupazioni espresse dall'interrogante, sentiti gli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico, preciso che la telelettura/telegestione non modifica i dati di misura creati all'interno dei misuratori, in conformità alla citata direttiva MID, la quale prevede la non alterabilità dei dati registrati nella «cella metrologica» e che il rispetto di questa disposizione sia accertato nel corso del processo di valutazione della conformità dello strumento. Inoltre, i dati presenti nei registri del misuratore sono visibili sul
display del contatore e il cliente può verificare i propri consumi con estrema facilità, premendo il tasto sul contatore, e recuperare i dati di misura registrati ai fini della fatturazione.
  A tutela del consumatore, si esprime anche il decreto 21 aprile 2017, n. 93 del Ministero dello sviluppo economico, afferente al «Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea». Specificamente, tale regolamento stabilisce i criteri per i controlli successivi alla messa in servizio degli strumenti metrici, atti a garantire il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica.
  Sulle ulteriori questioni sollevate dall'interrogante, è stato sentito anche il Ministero della transizione ecologica, principalmente competente in materia su diversi aspetti, il quale ricorda che la regolazione dei sistemi di misura di energia elettrica prevede il requisito della telelettura/telegestione sin dal 2006, anno di pubblicazione della delibera n. 296 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente Arera recante «Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione».
  In particolare, l'Autorità ha definito un meccanismo di riconoscimento dei costi dei sistemi di misura di seconda generazione (delibera Arera 646/2016/R/eel) fondato su schemi di regolazione incentivante. Con riferimento al piano di messa in servizio di
e-distribuzione, è stato verificato il rispetto dell'invarianza della spesa di investimento per il consumatore, rispetto a un ipotetico scenario di sostituzione dei misuratori di prima generazione giunti al termine della propria vita utile (pari, a fini regolatori, a 15 anni), con altri misuratori di prima generazione.
  In sintesi, i benefici dei sistemi di
smart metering di seconda generazione sono maggiori di quelli già espressi dai misuratori di prima generazione, sotto vari aspetti: permettono una maggiore frequenza dei dati di misura (giornaliera, anziché mensile/bimestrale) e dunque rendono possibile l'emissione di fatture senza più acconti e conguagli; permettono una maggiore granularità di dati disponibili (su base quartoraria anziché mensile per fasce orarie), il che porta benefici concorrenziali, per la possibilità di definire offerte innovative con valorizzazione oraria; mettono a disposizione istantaneamente i dati al cliente, che può esercitare un controllo continuo sui propri consumi, e alle terze parti delegate dal cliente, tramite dispositivi interoperabili. Tutto ciò potrà indurre modifiche nei comportamenti di prelievo e delle abitudini d'uso dell'energia elettrica, con vantaggi derivanti da una maggiore consapevolezza del cliente medesimo, che si riflette nella scelta tra le differenti offerte e dalla possibilità di una più intensa automazione degli apparecchi domestici. Inoltre, i sistemi di smart metering rappresentano un passo avanti in termini sia di cybersecurity del sistema – grazie ai requisiti di sicurezza conformi alla raccomandazione della Commissione europea 148/2012 e all'utilizzo di algoritmi di criptazione dei messaggi – sia di privacy (ad esempio: si possono oscurare sul display informazioni sensibili, quali il codice Pod e il nome del venditore).
  Ancora, la delibera Arera 222/2017/R/eel sui sistemi di
smart metering di seconda generazione prevede specifiche misure volte ad assicurare la piena conoscenza del processo di sostituzione dei misuratori in corso svolto dal distributore di energia, quale operatore del servizio di misura.
  La stessa Autorità garante per concorrenza e il mercato (Agcm), nella sua recente segnalazione AS1730 recante «Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021», ha valutato «utile, in ausilio al processo di liberalizzazione del settore, un intervento normativo che definisca, quale obbligo generalizzato per i concessionari dei servizi di distribuzione elettrica, l'adozione di piani di sostituzione dei contatori con apparecchiature con funzionalità 2G, individuando una scadenza unica per tutto il territorio nazionale almeno per i distributori con più di 100.000 utenze».

Il Viceministro dello sviluppo economico: Gilberto Pichetto Fratin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consumatore

energia elettrica

strumento di misura