ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10304

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 570 del 23/09/2021
Firmatari
Primo firmatario: GERMANA' ANTONINO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 23/09/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 23/09/2021
GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 23/09/2021
GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER 23/09/2021
BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 23/09/2021
LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 23/09/2021
LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER 23/09/2021
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 23/09/2021
BORDONALI SIMONA LEGA - SALVINI PREMIER 23/09/2021
DONINA GIUSEPPE CESARE LEGA - SALVINI PREMIER 23/09/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 23/09/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10304
presentato da
GERMANÀ Antonino
testo di
Giovedì 23 settembre 2021, seduta n. 570

   GERMANÀ, VIVIANI, GASTALDI, GOLINELLI, BUBISUTTI, LOLINI, LOSS, TARANTINO, BORDONALI e DONINA. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   l'attività venatoria in Italia è regolata dalla legge n. 157 del 1992, la quale richiede che anche le esigenze economiche, culturali e ricreative ad essa connesse siano tenute in debita considerazione nella definizione delle misure da adottarsi per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli (direttiva 2009/147/CE cosiddetta direttiva Uccelli) e, più in generale, della fauna selvatica;

   l'articolo 7 della direttiva, secondo cui «in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale», ha trovato attuazione con l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi e termini in cui è autorizzato il prelievo venatorio, i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni, l'attribuzione alle Regioni del potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria nonché garantire, nel rispetto degli obblighi della direttiva, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale;

   sempre l'articolo 18 stabilisce che i Ministri interessati possano, sentito l'Ispra, disporre variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio;

   si assiste ormai a continue restrizioni dell'attività venatoria da parte di Ispra tramite comunicati riferiti, di norma, ad incendi o condizioni meteorologiche sfavorevoli, ma anche ad espressione di pareri sui calendari venatori, di competenza regionale, ponendo prescrizioni; pareri e comunicati che non sembrano essere supportati da dati scientifici concreti oltre che recenti; sappiamo che i mutamenti climatici e le conseguenti ricadute, nonché gli effetti favorevoli alla fauna selvatica determinati dalla pandemia, impongano alla comunità scientifica un aggiornamento continuo di condizioni, dati, verifiche e rimedi prescrittivi;

   nel parere reso dall'Ispra, ad esempio, sulla proposta di calendario venatorio regionale 2021-2022 della regione Siciliana si legge che: «... la vigente normativa nazionale attribuisca alle Regioni e alle Province Autonome facoltà normativa per quanto concerne la gestione e la tutela faunistica in conformità alla legge n. 157 del 1992, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie» che «le Amministrazioni redigono, con cadenza annuale, il calendario venatorio, importante strumento di programmazione faunistico-venatoria, sentito il parere di questo Istituto» che «Tuttavia, occorre osservare come le tematiche più generali attinenti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla conservazione della natura e della biodiversità, rimangano di esclusiva pertinenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera s) Cost.)» e infine che «nell'ambito dell'espressione di un parere sul calendario venatorio regionale, l'Istituto ritenga opportuno e doveroso esprimere valutazioni critiche [...] Ciò anche in forza della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato»;

   con i suddetti atti, di fatto, per gli interroganti l'Ispra si sostituisce allo Stato ed al Tar e i pareri dell'Istituto assumono valore di legge; il compito dell'Ispra dovrebbe rimanere quello di proporre eventuali limitazioni, come stabilisce la norma, ma ormai è prassi consolidata che anche i tribunali considerino tali pareri, essendo l'unica espressione esistente nel procedimento, volontà e scelta dello Stato –:

   quali siano state le modalità di ricerca messe in campo dall'Ispra per redigere i pareri di cui in premessa, soprattutto, se gli atti adottati da Ispra possano effettivamente annoverarsi quali pareri di natura tecnico-scientifica, tenuto conto del fatto che contengono prescrizioni puntuali sulle azioni da adottare, non residuano apparentemente margine per le regioni.
(4-10304)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regolamentazione della caccia

protezione dell'ambiente

uccello