Legislatura: 18Seduta di annuncio: 566 del 17/09/2021
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 16/09/2021
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA CULTURA
- MINISTERO DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA CULTURA delegato in data 17/09/2021
BIGNAMI. — Al Ministro della cultura, al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:
il federalismo demaniale culturale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010 è uno strumento che consente alle regioni e agli altri enti territoriali di ottenere, a titolo gratuito, il trasferimento di proprietà di beni dello Stato di grande pregio e/o valore artistico pregio, purché ne garantiscano la massima valorizzazione funzionale;
l'iter prevede il trasferimento di proprietà degli immobili «nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione»;
l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010 prevede la riduzione degli stanziamenti statali a sfavore degli Enti, per l'importo corrispondente alle cessate entrate erariali derivanti dai trasferimento delle proprietà dei beni: «... decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 3 e 7»;
va considerato che, in caso di acquisizione degli immobili, l'Ente che ne diviene proprietario dovrà sostenere i costi per ottemperare ai progetti di valorizzazione e quelli per le manutenzioni straordinarie (che il Demanio normalmente non esegue): tale norma risulta molto penalizzante e fortemente disincentivante alla richiesta di trasferimento dei beni già utilizzati dagli Enti stessi, finendo per costituire una rata di pagamento sine die dell'immobile a favore dello Stato, quindi meno conveniente del suo eventuale acquisto diretto con mutuo da parte degli Enti riceventi il bene;
apparirebbe pertanto preferibile considerare che il bene trasferito in capo all'Ente assorbirà, con le spese necessarie alla sua obbligata valorizzazione, i pagamenti erariali cessati, mentre lo Stato non sosterrà altri costi sugli immobili trasferiti –:
se si intendano adottare iniziative normative al fine di superare le problematiche derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 85 del 2010 e, in caso affermativo, quali.
(4-10260)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):bene culturale
esercizio finanziario
federalismo