ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10161

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 560 del 08/09/2021
Firmatari
Primo firmatario: COSTA ENRICO
Gruppo: MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
Data firma: 08/09/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 08/09/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 09/09/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10161
presentato da
COSTA Enrico
testo di
Mercoledì 8 settembre 2021, seduta n. 560

   COSTA. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – Premesso che:

   il tabulato telefonico contiene una notevole quantità di informazioni molto sensibili che consentono di «tracciare» la vita di una persona; si tratta di un controllo che con l'evoluzione tecnologica diventa sempre più pregnante;

   nel 2014 la sola compagnia Vodafone dichiarò di essere destinataria in Italia di oltre 600.000 richieste di tabulati;

   l'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il cosiddetto codice della privacy, prevede, al comma 3, che i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero;

   con la sentenza pregiudiziale del 2 marzo 2021 nella causa C-746/18, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/5 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione – (...) per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica»;

   la Corte ha inoltre affermato che l'articolo già citato «deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale»;

   il 1° aprile il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/02670-A/010 che impegna il Governo medesimo «ad adeguare la normativa italiana alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, conformemente all'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea quanto alle condizioni soggettive e oggettive di applicabilità, apportando le opportune modifiche al codice di procedura penale e al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo, tra l'altro, che l'accesso del pubblico ministero ai dati sia subordinato all'autorizzazione del giudice ovvero in caso di urgenza alla successiva convalida»;

   il 22 luglio 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una segnalazione al Parlamento e al Governo con la quale chiede di valutare l'opportunità di una riforma della disciplina della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico a fini di giustizia; come afferma il Garante, la modifica, più volte sollecitata, si è resa ora ulteriormente necessaria a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 marzo 2021; tale sentenza sviluppa un indirizzo già consolidato a partire dalla sentenza Digital Rights Ireland dell'8 aprile 2014 con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità della direttiva 2006/24/Ce per violazione del principio di proporzionalità nel bilanciamento tra protezione dati ed esigenze di pubblica sicurezza;

   come ricorda il Garante, la carenza di proporzionalità nel caso italiano è stata aggravata dalla legge n. 167 del 2017 che ha esteso a sei anni il termine massimo di conservazione dei tabulati, invitando quindi il Parlamento a una riforma tale da differenziare condizioni, limiti e termini di conservazione di tali dati in base alla gravità del reato per cui si procede, e comunque entro periodi massimi compatibili con il principio di proporzionalità;

   a partire dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e in attesa di un intervento del legislatore, i Tribunali hanno adottato decisioni differenziate tra loro, con alcuni giudici per le indagini preliminari che si sono ritenuti competenti ad autorizzare l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, altri che pur richiamando la sentenza citata non si sono dichiarati competenti ad autorizzare, altri ancora che hanno sollevato domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte;

   nella sentenza n. 28523 del 2021 la Corte di Cassazione, II sezione penale, nel dichiarare inammissibile un ricorso relativo a una condanna confermata in appello, ha escluso la inutilizzabilità dei tabulati alla luce della natura non concretamente vincolante della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, stante l'indeterminatezza delle indicazioni nella stessa contenuta; di qui la necessità, affermata dalla Corte, di un intervento legislativo «volto ad individuare, sulla base di “criteri oggettivi” (...) le categorie di reati per i quali possa ritenersi legittima l'acquisizione dei dati di traffico telefonico o telematico» –:

   quali iniziative intenda porre in essere, e – considerate le urgenze evidenziate in premessa – in quali tempi, al fine di adeguare la normativa italiana a quella europea, conformemente all'interpretazione datane dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C-746/18, anche alla luce dell'impegno assunto attraverso l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/02670-A/010.
(4-10161)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sentenza della Corte CE

industria delle comunicazioni

protezione della vita privata